Consorzi di tutela - Determinazione delle tariffe erga omnes - Dati utilizzati come parametri per la determinazione delle tariffe - Versamento dei contributi costituiti dalle tariffe relative all’esercizio delle funzioni erga omnes - Adempimento dell'onere probatorio gravante sul Consorzio.
SENTENZA
142/2019 pubbl. il 19/01/2019
(Giudice: dott.ssa Angelica Nolli)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18246/2014 promossa da:
(…)
OPPONENTE
contro
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI CON DENOMINAZIONE (…) OPPURE (…) con il patrocinio dell’avv. (…)
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente: "Voglia codesto Tribunale, Impregiudicato il diritto della conchiudente di agire per la ripetizione di quanto illegittimamente già riscosso dal (…). Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, Dato atto che il ricorrente non la provato il fondamento delle proprie pretese, In via istruttoria ammettersi le istanze di cui all’atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo e di cui alla seconda memoria ex art.183. sesto comma, c.p.c. in data 4 maggio 2015, in particolare: Ordine di esibizione Ordinare al (…) convenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 c.p.c., I‘esibizione di tutta la documentazione relativa all’attività istituzionale dei controlli e di quanto, invece, fluente parte di programmi/progetti del tutto estranei alt ‘erga omnes; nonché copia integrale sia del progetto presentato al MIPAAF per ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni, sia delle relazioni annuali redatte dal Consorzio coli come previsto dalla legge e dai relativi decreti applicativi; Istanza di ispezione Disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 e 258 e segg. c.p.c., ispezione, da effettuare con l’assistenza del designando C.T.U., nei locali del (…) convenuto, per la ricerca, l’esame e l’acquisizione della predetta documentazione; Istanza di CTU Nominare C.T.U. esperto di operazioni contabili e amministrazione e dargli mandato, autorizzandolo a chiedere chiarimenti, assumere informazioni e compiere le più opportune indagini, di riferire, con relazione scritta, quali e quanti siano i costi sopportati dal (…) relativi all’attività istituzionale dei controlli, e quali quelli estranei, provvedendo a determinare la coerenza con la tariffa applicata dal Consorzio ai soggetti estranei al Consorzio stesso.
NEL MERITO: in via principale - dichiarare illegittimo e revocare il decreto ingiuntivo n. 5583/2014, emesso in data 15 luglio 2014 dal Tribunale di Brescia, della cui opposizione si tratta; - Respingersi le domande tutte formulate nei confronti della (…), ed assolvere comunque la conchiudente da ogni avversaria domanda; In ogni caso Con il favore delle spese, dei diritti e dei compensi tutti di giudizio, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili con sentenza esecutiva per legge".
Per parte opposta: "Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile la contestazione di controparte avente ad oggetto le tariffe erga omnes, spettando al Giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su tale questione ed in ogni caso, comunque, per mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto di determinazione delle tariffe erga omnes. comunque respingersi come inammissibili, improcedibili e in ogni caso infondate, tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fiuto e in diritto e per l’effetto confermare il D.I n°5583/14, n°13255/14 R.G., n°15514/14 Cron., emesso dal Tribunale di Brescia il 15.07.2014, con ogni conseguenza di legge; Comunque condannare la opponente, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore a pagare in favore della opposta la somma di € (…) o la diversa somma che risulterà di giustizia, per i titoli di cui al ricorso monitorio, oltre interessi nelle misure di legge dalle scadenze di pagamento e dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ed oltre alle spese legali liquidate in decreto. -Spese di lite rifuse. - Respingere tutte le avverse istanze istruttorie siccome inammissibili".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2014 (…) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5583/14 emesso in data 15 luglio 2014 dal Tribunale di Brescia con cui era stata ingiunta di pagare in favore dell’istante "Consorzio (…) la tutela (…) la complessiva somma di € (…), oltre interessi e spese legali, a titolo di contributi ccdd. extra omnes quale azienda vitivinicola utilizzatrice della (…). L’opponente, premesso di non essere più consorziata, contestava la mancanza di trasparenza dei dati esposti in bilancio, segnatamente con riferimento al "costo del servizio" costituente fondamento e valore di riferimento giustificativo del potere impositivo del consorzio medesimo, dolendosi, inoltre, del sistematico diniego del Consorzio all’accesso dei dati utilizzati come parametri per la determinazione delle tariffe. L’opponente eccepiva, inoltre, il mancato adempimento dell’onere probatorio gravante sul Consorzio per aver omesso di allegare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria. Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 gennaio 2015 si costituiva in giudizio il (…) eccependo in via preliminare l’inammissibilità e comunque la tardività delle contestazioni avversarie evidenziando come l’atto di determinazione delle tariffe per le attività erga omnes delegate ai consorzi di tutela abbia contenuto pubblicistico in ragione della funzione pubblicistica dagli stessi svolta e, non essendo stato impugnato entro il termine di legge, dovesse ritenersi definitivo e non più contestabile. In ogni caso, evidenziava che si trattava di tariffe sottoposte al vigilante Ministero delle Politiche Agricole che le aveva approvate senza contestazione. Eccepiva poi la genericità e l’infondatezza delle contestazioni avversarie in ordine alla propria mancanza di trasparenza precisando di aver sin dal 22 marzo 2013 comunicato a parte avversaria la quota erga omnes dovuta e fin dal marzo 2014 messo a disposizione tutta la documentazione di spesa. Chiedeva, quindi, il rigetto dell’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 6 marzo 2015 il giudice rigettava la richiesta di concessone della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concedendo alle parti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con successiva ordinanza del 29 dicembre 2015, a fronte dell’ampia produzione documentale di parte opposta, il giudice, ritenuta la verosimile fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettava le istanze di esibizione formulate da parte opponente, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 19 gennaio 2017. Dopo vari rinvii d’ufficio, all’udienza del 26 aprile 2018 fa causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
2. Anzitutto, il giudice rileva che è pacifica in giudizio la legittimità del consorzio opposto di chiedere all’opponente, in qualità di utilizzatore della denominazione (…) pur se non associato, il versamento dei contributi costituiti dalla tariffe relative all’esercizio delle funzioni erga omnes in quanto rese a vantaggio di tutti i produttori. Deve, inoltre, prendersi atto del fatto che l’opponente non contesta i quantitativi di prodotto che sono stati considerati ai fini della determinazione della quota richiesta, ma l’entità delle tariffe generali adottate in sede di calcolo del quantum.
A parere del giudice, indipendentemente dall’omessa impugnazione dell’atto pubblico di determinazione delle tariffe generali, e al di là della più o meno valida riconduzione del contributo in esame alla categoria del "quasi tributo", ciò di cui l’opponente si duole nella sostanza è la concreta pretesa economica avanzata nei propri confronti, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Il presente giudizio di opposizione, quindi, oltre a rientrare pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario cui appartengono le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni o altri corrispettivi", risulta anche certamente ammissibile e validamente instaurato, non presupponendo un preliminare giudizio di accertamento sulla legittimità delle tariffe generali. Tanto consente, pertanto, di rigettare l’eccezione di inammissibilità formulata dall’opponente.
Ciò chiarito, il giudice rileva che nel merito le censure dell’opponente attengono genericamente l’asserita non trasparenza del bilancio al 31 dicembre 2013 del consorzio con riferimento ai "costi" e la presunta "mancanza di collegamento" dei contributi ai costi derivanti dall’esercizio delle finzioni erga omnes svolte, oltreché il rifiuto di collaborazione da parte del consorzio. Si rileva fin da subito, peraltro, che l’opponente non indica in modo specifico a quali costi in concreto dette doglianze facciano riferimento.
In proposito giova rammentare che nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, integranti autonomi giudizi di cognizione ordinaria, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale con i connessi oneri probatori in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., con l’effetto che all’opposto-creditore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e all’opponente debitore provare il fatto estintivo o modificativo dello stesso credito o di una sua parte.
Ebbene, il giudice ritiene che, avuto riguardo alle generiche contestazioni sollevate dall’opponente come sopra indicate, a seguito dell’ampia produzione documentale ad opera dell’opposta, risulti adeguatamente soddisfatto l’onere probatorio su quest’ultima gravante di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Ed infatti, in primo luogo, risulta documentalmente smentita la censura di mancata collaborazione del consorzio. Sul punto è sufficiente osservare come, a fronte della prima lettera di contestazione inoltrata dall’opponente solo in data 29 gennaio 2014 - ossia dieci mesi dopo la nota inoltrata dal Consorzio in data 22 marzo 2013 con cui comunicava la quota erga omnes dovuta e le singole tariffe applicate per ogni tipologia di prodotto -, il Consorzio medesimo, con lettera del 26 marzo 2014, per il tramite del proprio legale, aveva comunicato la messa a disposizione di tutta la propria documentazione.
In secondo luogo, non può che ritenersi superata la doglianza relativa all’omessa trasparenza di bilancio avuto riguardo alla produzione in giudizio di tutti i verbali delle assemblee dei soci tenutesi corso dell’anno 2013 con relativi allegati (si vedano i docc. nn. da 18 a 23), comprovanti il regolare svolgimento delle attività di competenza del consorzio secondo la normativa di settore di riferimento, nonché la relazione di dette attività inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole con indicazione delle attività svolte, dei costi sostenuti e delle ripartizione operate (si confrontino i doc. n. 21 e 22).
In terzo luogo, soprattutto, le censure formulate indistintamente circa i costi in concreto sostenuti risultano sconfessate dalla produzione in giudizio di tutte le fatture relative all’anno 2013 (si vedano i docc. n. da 29 a 71). Sulla base di un esame di detti documenti non può non osservarsi come gli stessi si riferiscano ad attività di promozione, di organizzazione di eventi, di sponsorizzazione, di pubblicizzazione, di adesione a progetti, e in generale di tutela e di valorizzazione della denominazione, svolte in favore di tutti i produttori utilizzatori della denominazione e di cui indubitabilmente ha usufruito anche l’opponente.
Alla luce di quanto illustrato e in difetto - come anticipato - di specifiche censure dell’opponente circa l’inerenza delle singole spese documentate dall’opposta, i motivi di opposizione non possono ritenersi meritevoli di pregio in quanto privi di fondamento.
Ne deriva, quindi, il rigetto dell’opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell’opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
- rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5583/14 emesso in data 15 luglio 2014 dal Tribunale di Brescia nei confronti di (…)
- condanna (…) alla rifusione delle spese legali sostenute da (…) che liquida in euro (…) per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%;
Brescia, 11 gennaio 2019
Il giudice
Dott.ssa Angelica Nolli