Organo: Comitato misto SEE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 13-12-1993
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 03-01-1994
Numero gazzetta: 1

Il Protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino, allegato all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) firmato a Oporto il 2 maggio 1992 e approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio con Decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993, n. 94/1/CE, CECA, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dalla Decisione del Comitato misto SEE 7 febbraio 2025, n. 39/2025.

(Protocollo 47 allegato all'Accordo SEE, pubblicato in G.U.C.E. 3 gennaio 1994, n. L 1)


Le Parti contraenti autorizzano l’importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell’accordo, riportata nell’appendice 1 del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.

Le Parti contraenti istituiscono una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo, conformemente alle disposizioni dell’appendice 2.

Ai fini del presente protocollo, per «prodotti vinicoli originari di un territorio» si intendono «prodotti vinicoli fabbricati con uve o sostanze derivate dall’uva ottenute esclusivamente in quel territorio».

Per tutte le materie diverse dagli scambi tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali.

Agli atti cui è fatto riferimento nell’appendice 1 del presente protocollo si applicano le disposizioni del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali. Le funzioni di cui al punto 4, lettera d) e al punto 5 del protocollo 1 sono esercitate dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

Per i prodotti contemplati dagli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo il Liechtenstein può applicare al suo mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contenute nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento sono applicabili, per quanto riguarda le esportazioni dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti, soltanto ai prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo.

Il presente protocollo, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.

 

APPENDICE 1

8. 32013 R 1308: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), modificato da:

— 32017 R 2393: regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 1, paragrafo 2, lettera l), cfr. allegato I, parte XII,

articolo 3, paragrafo 1, cfr. allegato II, parte IV,

articolo 75, paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m), paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera d),

articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, cfr. allegato VII, parte II, cfr. appendice I dell'allegato VII,

articolo 80, cfr. allegato VIII,

articoli 81 e 82,

articolo 83, paragrafi 2 e 3,

articoli 92 — 108,

articoli 112 e 113,

articoli 117 — 121,

articolo 146 e

articolo 147, paragrafi 1 e 2.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b) I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all'articolo 229 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo, ma non hanno diritto di voto. 

8 a. 32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

Articolo 1, lettera c)

articolo 2,

articoli 8 e 9,

Il paragrafo 1, esclusi il punto a), punto iii), e la lettera b), i paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 10, cfr. allegato V, sezioni A, B e C,

articolo 11, cfr. allegato VI, parte I,

articolo 14, escluso paragrafo 1, lettera b),

articoli da 16 a 19, e

articolo 50, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b) La seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 2, e la seconda frase dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma, sono sostituite dalla seguente:

"L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.".

8b. 32018 R 0274: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articoli 12 e 35, paragrafo 1.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

8c. 32019 R 0033: regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2), rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13, modificato da:

— 32021 R 1375: regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a) nella tabella della parte A dell'allegato I è inserito quanto segue:

«in islandese:

“súlfít” o “brennisteinsdíoxíð”

“egg”, “eggjaprótín”, “eggjaafurð”, “lýsósím úr eggjum” o “eggjaalbúmín”

“mjólk”, “mjólkurvörur”, “mjólkurkasein” o “mjólkurprótín”

in norvegese:

“sulfitter” o “svoveldioksid”

“egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” o “eggalbumin”

“melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” o “melkeprotein”»;


b) nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

«IS

“vinnsluaðili” o “vínræktarmaður”

“unnið af”

NO

“bearbeidingsvirksomhet” o “vinprodusent”

“bearbeidet av”»;

8d. 32019 R 0034: regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1, le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati EFTA alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, seguono la procedura di cui alla lettera b). Il punto 4 del protocollo 1 non si applica all'articolo 30.

8e. 32019 R 0934: regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1), modificato da:

— 32020 R 0565: regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, del 13 febbraio 2020 (GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1);

— 32022 R 0016: regolamento delegato (UE) 2022/16 della Commissione, del 22 ottobre 2021 (GU L 5 del 10.1.2022, pag. 1);

 — 32022 R 0068: Regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione, del 27 ottobre 2021 (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1).

8f. 32019 R 0935: regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 53).

8g. 32020 R 1062: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Csopak”/“Csopaki” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 39).

8h. 32020 R 1063: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1063 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Achterhoek – Winterswijk” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 40).

8i. 32020 R 1064: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “delle Venezie”/“Beneških okolišev” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 41).

8j. 32020 R 1120: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1120 della Commissione del 23 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Adamclisi” (DOP) (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 1).

8k. 32020 R 1679: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione “Soltvadkerti” (DOP) (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 25).

8l. 32020 R 1680: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Friuli”/“Friuli Venezia Giulia”/“Furlanija”/“Furlanija Julijska krajina” (DOP) (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 26).

8m. 32020 R 1751: regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione, del 17 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione “Würzburger Stein-Berg” (DOP) (GU L 394 del 24.11.2020, pag. 4).

8n. 32021 R 0152: regolamento di esecuzione (UE) 2021/152 della Commissione del 3 febbraio 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Ponikve” (DOP) (GU L 46 del 10.2.2021, pag. 1).

8o. 32021 R 1263: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1263 della Commissione del 26 luglio 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” (DOP) (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 30).

8p. 32021 R 1914: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Île-de-France” (IGP) (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 9).

8q. 32021 R 1915: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Urueña” (DOP) (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 10). 

8r. 32022 R 0841: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 della Commissione del 24 maggio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Bolandin" (DOP) (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 21).

8s. 32022 R 0842: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 della Commissione del 24 maggio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Abadía Retuerta" (DOP) (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 22). 

8 t. 32022 R 0317: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/317 della Commissione, del 21 febbraio 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Dehesa Peñalba" (DOP) (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 38).

8 u. 32022 R 2484: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2484 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Rivierenland" (DOP) (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 30).

8v. 32022 R 2485: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2485 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Rosalia" (DOP) (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 32).

8w. 32023 R 1327: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1327 della Commissione, del 23 giugno 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Canelli" (DOP) (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 62).

8x. 32023 R 1418: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1418 della Commissione, del 30 giugno 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome ["Pic Saint-Loup" (DOP)] (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 1).

8y. 32023 R 2137: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2137 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Schouwen-Duiveland (DOP)" (GU L 2023/2137, 13.10.2023)

8z. 32023 R 2140: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2140 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terres du Midi (IGP)" (GU L 2023/2140, 13.10.2023).

8za. 32023 R 2148: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2148 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras da Beira (IGP)" (GU L 2023/2148, 13.10.2023).

8zb. 32023 R 2164: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2164 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Großräschener See (IGP)" (GU L 2023/2164, 17.10.2023).

8zc. 32023 R 2173: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2173 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras de Cister (IGP)" (GU L 2023/2173, 17.10.2023).

8zd. 32023 R 2182: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2182 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras do Dão (IGP)" (GU L 2023/2182, 17.10.2023).

8ze. 32023 R 0889: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/889 della Commissione, del 25 aprile 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "De Voerendaalse Bergen (DOP)" (GU L 114 del 2.5.2023, pag. 12)

8zf. 32023 R 2824: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2824 della Commissione, dell'11 dicembre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome [Emilia-Romagna (DOP)] (GU L 2023/2824, 18.12.2023).

8zg.32023 R 2178: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2178 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Sable de Camargue (DOP) (GU L 2023/2178, 18.10.2023).

8zh. 32024 R 0219: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/219 della Commissione, del 3 gennaio 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo (IGP) (GU L 2024/219, 10.1.2024).

8zi. 32024 R 0625: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/625 della Commissione, del 14 febbraio 2024, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Campo de Calatrava" (DOP) (GU L 2024/625, 21.2.2024).

8zj. 32024 R 0698: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/698 della Commissione, del 19 febbraio 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Beira Atlântico (IGP)" (GU L 2024/698, 26.2.2024).

8zk. 32024 R 1216: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1216 della Commissione, del 22 aprile 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Wiener Gemischter Satz" (DOP) (GU L, 2024/1216, 29.4.2024).

8zl. 32024 R 1228: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1228 della Commissione, del 23 aprile 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Ruster Ausbruch" (DOP) (GU L, 2024/1228, 30.4.2024).

8zm. 32024 R 0905: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/905 della Commissione, del 15 marzo 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Rosalejo (DOP) (GU L, 2024/905, 22.3.2024).

8zn. 32024 R 1875: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1875 della Commissione, del 1° luglio 2024, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Twente (DOP)] (GU L, 2024/1875, 8.7.2024).

9.  32009 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da:

—  32013 R 0144: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56),

—  32012 R 0314: Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 21), rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10.

(*) Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b),

articoli 22 e 23,

articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 4 e 5, cfr. allegato VI,

articoli 25 e 26, cfr. allegato VIII,

articolo 29, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3,

articolo 31, paragrafi 1, 2, 5 e 6, cfr. allegato IX bis,

articoli da 32 a 35,

articolo 47,

articolo 48, paragrafo 1, e

articolo 49.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b) L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, si applica con i seguenti adattamenti:

Quando sono rilasciati da uno Stato EFTA, i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), comportano nell'intestazione l'indicazione «Spazio economico europeo» anziché il logo dell'Unione e l'indicazione «Unione europea».

c) Al terzo comma dell'articolo 34, paragrafo 1, la frase «Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.» è sostituita da «L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.».

d) Nell'allegato IX bis B del regolamento è inserito il seguente testo:

«—  in norvegese:

a) for vin med BOB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”

b) for vin med BGB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”

c) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”

d) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”

e) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”.»

10.  32009 R 0606: Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1),  modificato da:

—  32009 R 1166: Regolamento (CE) n. 1166/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 27),

—  32011 R 0053:Regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1),

—  32013 R 0144:Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56),

—  32012 R 0315: Regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 38),

—  32013 R 1251: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 28),

—  32014 R 0347: Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 9),

—  32015 R 0596: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015 (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21),

—  32015 R 1576: Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015 (GU L 246 del 23.9.2015, pag. 1),

—  32016 R 0765: Regolamento delegato (UE) 2016/765 della Commissione, dell'11 marzo 2016 (GU L 127 del 18.5.2016, pag. 1),

— 32017 R 1961: Regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione, del 2 agosto 2017 (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 25),

— 32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1),

— 32018 R 1146: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018 (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 9).

11.  32009 R 0607: Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da:

—  32010 R 0401: Regolamento (UE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010 (GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 13), rettificato dalla GU L 248 del 22.9.2010, pag. 67,

—  32011 R 0538: Regolamento (UE) n. 538/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011 (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 6), 

—  32011 R 0670: Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione, del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

—  32012 R 0579: Regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012 (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 4),

—  32012 R 1185:Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 18),

—  32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),

—  32013 R 0753: Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013 (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 21);

— 32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(*) Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all’articolo 70 bis è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA, quando interessati, seguono le procedure di cui all’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 70 bis, paragrafo 2, e all’articolo 70 bis, paragrafo 4.»

b) Nella tabella della parte A dell’allegato X è inserito quanto segue:

«in norvegese:

“sulfitter” o “svoveldioksid”

“egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” o “eggalbumin”

“melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” o “melkeprotein”»

c) Nella tabella dell’allegato Xa è aggiunto quanto segue:

«NO

“bearbeidingsvirksomhet” o “vinprodusent”

“bearbeidet av”»

12. 32010 R 1022: Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone viticole (GU L 296 del 13.11.2010, pag. 3).

13.  32013 R 0172: Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20).

14. 32014 R 1271: Regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10).

15. 32016 R 2147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30).

16. 32017 R 2281: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17).

_________________

(*) Il testo in corsivo è stato soppresso.

 

APPENDICE 2

che istituisce una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo


TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI


Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente appendice si intende per:

a) «normativa concernente il commercio del vino»: qualsiasi disposizione del presente protocollo;

b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o dei servizi competenti designati da una Parte contraente per assicurare l’osservanza della normativa concernente il commercio del vino;

c) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designati da una Parte contraente per assicurare gli appropriati collegamenti con le autorità di contatto delle altre Parti contraenti;

d) «autorità richiedente»: l’autorità competente all’uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;

e) «autorità interpellata»: l’organismo o l’autorità competente all’uopo designati da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;

f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa concernente il commercio del vino nonché ogni tentata violazione di detta normativa.

 

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificate nella presente appendice. La corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino è garantita, in particolare, tramite l’assistenza reciproca, l’individuazione e l’esame delle infrazioni a detta normativa.

2.  L’assistenza per questioni relative alla normativa in parola, contemplata nella presente appendice, si applica a qualsiasi autorità delle Parti contraenti. Essa non pregiudica le norme relative alla procedura penale o alla cooperazione giudiziaria reciproca fra le Parti contraenti in materia penale.


 

TITOLO II

CONTROLLI CHE LE PARTI CONTRAENTI DEVONO EFFETTUARE


Articolo 3

Principi

1.  Le Parti contraenti adottano i provvedimenti necessari per garantire l’assistenza di cui all’articolo 2 mediante misure di controllo appropriate.

2.  Tali controlli sono effettuati sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, le Parti contraenti provvedono affinché i controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

3.  Le Parti contraenti vigilano a che le autorità competenti dispongano di agenti il cui numero, qualifica e esperienza professionale siano adeguati per un’efficace esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1. Esse adottano tutti i provvedimenti atti ad agevolare il lavoro degli agenti delle rispettive autorità competenti, segnatamente affinché:

— abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto per tali prodotti;

— abbiano accesso ai locali commerciali (o ai depositi) e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;

— abbiano la possibilità di effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l’elaborazione di tali prodotti;

— abbiano la possibilità di prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;

— abbiano la possibilità di consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;

— abbiano la possibilità di prendere adeguati provvedimenti cautelari per quanto riguarda l’elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e l’esportazione in un’altra Parte contraente nonché la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere usato per l’elaborazione di un siffatto prodotto, qualora vi siano fondati sospetti di grave violazione del presente protocollo, soprattutto in caso di manipolazione fraudolenta e di rischi per la salute pubblica.


Articolo 4

Autorità di controllo

1.  Qualora una Parte contraente designi più autorità competenti, ne garantisce il coordinamento delle azioni.

2.  Ogni Parte contraente designa un’unica autorità di contatto. L’autorità designata:

— trasmette, ai fini dell’attuazione della presente appendice, le richieste di cooperazione alle autorità di contatto delle altre Parti contraenti;

— riceve da tali autorità le richieste di cooperazione che trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte contraente interessata da cui dipende;

— rappresenta tale Parte contraente rispetto alle altre Parti contraenti nel quadro della cooperazione di cui al titolo IH;

— notifica alle altre Parti contraenti le misure adottate ai sensi dell’articolo 3.


TITOLO III

ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ DI CONTROLLO


Articolo 5

Assistenza a richiesta

1.  A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di verificare la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino, incluse le informazioni riguardanti operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2.  Dietro richiesta motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata effettua o prende le misure necessarie per effettuare una sorveglianza speciale o controlli specifici atti a conseguire gli obiettivi perseguiti.

3.  L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un’autorità nazionale.

4.  D’intesa con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare agenti al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte contraente che essa rappresenta con l’incarico:

— di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio ha sede l’autorità interpellata, relative alla verifica della corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino o ad azioni di controllo, effettuando fra l’altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti di registri; ovvero

— di assistere alle azioni richieste conformemente al paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate solo d’intesa con l’autorità competente interpellata.

5.  L’autorità competente richiedente che desidera inviare presso una Parte contraente un agente designato conformemente al disposto del paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino del suddetto comma, ne informa l’autorità interpellata in tempo utile, anteriormente all’inizio di tali operazioni.

Gli agenti dell’autorità interpellata sono sempre responsabili dello svolgimento delle operazioni di controllo.

Gli agenti dell’autorità richiedente:

— esibiscono un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica,

— godono, nei limiti che la Parte contraente da cui dipende l’autorità interpellata impone ai propri agenti nell’esercizio dei controlli in questione:

— del diritto di accesso di cui all’articolo 3, paragrafo 3,

— di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell’autorità interpellata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3,

— adottano, durante i controlli, un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che si impongono agli agenti della Parte contraente sul cui territorio si svolgono le operazioni di controllo.

6.  Le richieste motivate di cui al presente articolo sono inviate all’autorità interpellata della Parte contraente interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte contraente. Si procede parimenti anche per:

— le risposte a tali richieste e

— le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la cooperazione tra autorità, una Parte contraente, può, in determinati opportuni casi, permettere che un’autorità competente:

— invii direttamente richieste motivate o comunicazioni ad un’autorità competente di un’altra Parte contraente,

— risponda direttamente alle richieste motivate o comunicazioni provenienti da un’autorità competente di un’altra Parte contraente.


Articolo 6

Notifica urgente

Qualora un’autorità competente di una Parte contraente abbia fondati motivi per sospettare o venga informata

— che un prodotto contemplato nel presente protocollo non è conforme alla normativa concernente il commercio del vino o è stato oggetto di azioni fraudolente per essere elaborato o commercializzato e

— che tale mancata osservanza della normativa riguarda più specificamente una o più altre Parti contraenti e può avere come conseguenze misure amministrative o azioni giudiziarie;

essa notifica immediatamente il fatto, tramite l’autorità di contatto da cui dipende, all’autorità di contatto della Parte contraente interessata.


Articolo 7

Forme e contenuto delle richieste di assistenza

1. Le richieste ai sensi della presente appendice sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l’urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali, le quali tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

— denominazione dell’autorità richiedente che inoltra la richiesta;

— misura richiesta;

— oggetto e motivazione della richiesta;

— leggi, norme e altri strumenti giuridici in questione;

— indicazioni quanto più precise ed esaurienti possibile sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

— sintesi dei fatti pertinenti.

3.  Le richieste sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per tale autorità.

4.  Se la richiesta non soddisfa i requisiti di forma, può esserne chiesta la correzione o il completamento; possono, tuttavia, essere adottate misure cautelari.


Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.

2.  I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.


Articolo 9

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1.  Le Parti contraenti o l’autorità interpellata possono rifiutare di portare assistenza come disposto nella presente appendice, qualora ciò possa:

— pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, ovvero

— riguardare norme valutarie o fiscali.

2.  L’autorità richiedente, se chiede un’assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.

3.  Se l’assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.


Articolo 10

Disposizioni comuni

1.  Le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 sono corredate di documenti o di altri utili elementi di prova con l’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:

— la composizione e le caratteristiche organolettiche;

— la designazione e la presentazione;

— l’osservanza delle norme che disciplinano l’elaborazione e la commercializzazione del prodotto in questione.

2.  Le autorità di contatto interessate in un caso per il quale è stata avviata la procedura di assistenza reciproca di cui agli articoli 5 e 6 si informano reciprocamente senza indugio in merito:

— allo svolgimento delle indagini, in particolare con relazioni e altri documenti o mezzi di informazione e

— ad eventuali azioni amministrative o giudiziarie intentate in seguito alle operazioni in causa.

3.  Le spese di viaggio derivanti dall’applicazione della presente appendice sono a carico della Parte contraente che ha designato un agente per le misure di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 4.

4.  Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 11

Prelievo di campioni

1.  Nell’ambito dell’applicazione dei titoli II e III l’autorità competente di una Parte contraente può chiedere all’autorità competente di un’altra Parte contraente di procedere al prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte contraente.

2.  L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e stabilisce, fra l’altro, in quale laboratorio detti campioni debbano essere analizzati. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per l’analisi di campioni paralleli. A tal fine l’autorità interpellata trasmette un adeguato numero di campioni all’autorità richiedente.

3.  In caso di disaccordo fra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata in relazione ai risultati dell’analisi di cui al paragrafo 2, si fa ricorso ad un’analisi di arbitrato effettuata da un laboratorio designato di comune accordo.


Articolo 12

Obbligo di osservare la riservatezza

1.  Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente appendice sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata in forza delle pertinenti leggi applicabili nella Parte contraente che le ha ricevute o delle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.  La presente appendice non impone alla Parte contraente la cui legislazione o le cui procedure amministrative impongono limiti più rigorosi per la tutela di segreti industriali e commerciali rispetto alle disposizioni previste nella presente appendice di fornire informazioni qualora la Parte contraente richiedente non provveda all’osservanza di tali limiti più rigorosi.


Articolo 13

Uso delle informazioni

1.  Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente appendice; esse possono essere utilizzate per altri fini in ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2.  Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative intentate per violazione delle norme penali di diritto comune a condizione che siano state ottenute nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.

3.  Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai tribunali possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni della presente appendice.


Articolo 14

Informazioni ottenute in forza della presente appendice — Valore probante

Le constatazioni effettuate dagli agenti all’uopo designati delle autorità competenti di una Parte contraente nel quadro dell’applicazione della presente appendice possono essere invocate dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. In tal caso non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente per il fatto che non provengono dalla Parte contraente interessata.


Articolo 15

Persone oggetto dei controlli

Le persone fisiche o giuridiche e i gruppi di tali persone le cui attività possono essere oggetto dei controlli di cui alla presente appendice non ostacolano detti controlli e sono sempre tenuti ad agevolarli.


Articolo 16

Attuazione

1.  Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente:

— gli elenchi delle autorità di contatto designate in qualità di corrispondenti ai fini dell’esecuzione operativa della presente appendice;

— gli elenchi dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2.

2.  Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di attuazione adottate conformemente alle disposizioni della presente appendice. In particolare si trasmettono reciprocamente le disposizioni nazionali e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare pertinenza per la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino.


Articolo 17

Complementarità

La presente appendice integra e non pregiudica l’applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra due o più Parti contraenti. Inoltre essa non osta all’ampliamento dell’assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.