Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 12-07-2017
Numero provvedimento: 53985
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto recante la modifica del Decreto ministeriale n. 28622 del 6 aprile 2017, concernente l’autorizzazione al Consorzio Tutela Vino Garda DOC, con sede in Sommacampagna (VR), per consentire l’etichettatura transitoria dei vini DOC “Garda”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 7 febbraio 2017.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il Decreto ministeriale n. 28622 del 06/04/2017, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente l’autorizzazione al Consorzio Tutela Vino Garda DOC, con sede in Sommacampagna (VR), per consentire l’etichettatura transitoria dei vini DOC “Garda”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 7 febbraio 2017.

VISTA la nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, pubblicata sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, recante “Autorizzazioni per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009, dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012 e del Decreto 23 dicembre 2015. Chiarimenti operativi in vista della prossima campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari.”;

VISTA l’istanza n. 24210 del 20/06/2017 presentata dal Consorzio Tutela Vino Garda DOC, con la quale, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero con la citata nota n. 44447 del 5 giugno 2017, ha chiesto l’estensione delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui al richiamato decreto n. 28622 del 6 aprile 2017, a decorrere dall’inizio della campagna vendemmiale 2017/2018, anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOC “Garda” bianco (anche nelle tipologie spumante e frizzante), elaborate dalla riclassificazione delle produzioni della DOC “Soave” (anche nelle tipologie “Classico” e Colli Scaligeri”) e DOC “Bianco di Custoza” o “Custoza” provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti, che siano comunque in possesso dei requisiti stabiliti nella proposta di modifica del disciplinare allegata al citato decreto 6 aprile 2017;

VISTE le note M1.2017.0069869 del 20/06/2017 e n. 242304 del 20/06/2017 con le quali rispettivamente la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno espresso parere favorevole all’accoglimento della predetta richiesta integrativa delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui al richiamato decreto n. 28622 del 6 aprile 2017;

RITENUTO che la predetta richiesta integrativa risulta conforme alle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017 e che, pertanto, in accoglimento della stessa occorre apportare l’apposita modifica al richiamato decreto n. 28622 del 6 aprile 2017;

 

DECRETA

Articolo unico

All’articolo 1 del decreto ministeriale n. 28622 del 6 aprile 2017 richiamato in premessa, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3 bis:

“3 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1, conformemente alle indicazioni operative di cui alla nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017 richiamata nelle premesse, è altresì applicabile per le partite di vino atte a diventare DOC “Garda” bianco (anche nelle tipologie spumante e frizzante), elaborate dalla riclassificazione delle produzioni della DOC “Soave” (anche nelle tipologie “Classico” e Colli Scaligeri”) e DOC “Bianco di Custoza” o “Custoza”, provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nella citata proposta di modifica del disciplinare, a decorrere dall’inizio della campagna vendemmiale 2017/2018.”.

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP (ai sensi dell’art. 13, comma 2, del richiamato DM 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma,

 

IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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