Adulterazione di prodotti vitivinicoli - Acquisto all'estero di ingentissimi quantitativi di zucchero, mediante utilizzazione di società-schermo, allo scopo di rifornire illecitamente produttori vinicoli dislocati su tutto il territorio nazionale.
SENTENZA
(Presidente: dott. Maurizio Fumo - Relatore: dott.ssa Irene Scordamaglia)
sul ricorso proposto da:
GALOTTA MICHELE nato a CERCOLA il 21/12/1974
avverso l'ordinanza del 16/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore
Udito l'avvocato SENA LUCIO MARIANO il quale riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Gallotta Michele, sottoposto ad indagini in relazione all'addebito di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3 e 5, cod. pen., perché ritenuto partecipe, con il ruolo di organizzatore, dell'associazione per delinquere finalizzata all'acquisto all'estero di ingentissimi quantitativi di zucchero - mercè l'utilizzazione di società-schermo -, allo scopo di rifornire illecitamente produttori vinicoli dislocati su tutto il territorio nazionale, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale di Napoli del 16 maggio 2018, che ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord dell'11 aprile 2018, con la quale gli è stata applicata la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
2. L'atto di impugnativa, sottoscritto dal difensore, consta di un solo motivo, cui è affidata la censura di violazione di legge, in relazione all'art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod.pen., per avere il Collegio del riesame solo postulato, ma non dimostrato, il ruolo di organizzatore dispiegato dal Gallotta nel contesto dell'organizzazione per delinquere della quale è stata ritenuta l'esistenza. La tesi investigativa, fatta propria dal Tribunale, sarebbe, invero, palesemente smentita dai dati ritraibili dalle conversazioni intercettate, i quali attesterebbero univocamente che, lungi dall'interporsi, in proprio ed attraverso società a lui riconducibili, nelle transazioni illecite di zucchero destinate ad implementare le operazioni di adulterazione dei prodotti vitivinicoli, il ricorrente avrebbe svolto una legittima attività di 'broker' e che, per effetto della funzione professionale espletata, sarebbe stato disinteressato alla sorte del prodotto commercializzato, non avendo avuto di mira altro scopo che quello della massimizzazione dei propri profitti: non troverebbe, altrimenti, spiegazione la mancata contestazione nei suoi riguardi dei reati - fine dell'associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Va preliminarmente evidenziato come i rilievi di ricorso costituiscano la replica delle censure formulate avverso l'ordinanza genetica con i motivi di riesame: donde va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale:« È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso>> (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2. Nondimeno, pur volendo esaminare il merito delle censure sviluppate, che, a ben vedere, ancorchè denuncino una violazione di legge, si risolvono in una critica che attinge il versante argomentativo, giova rammentare che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che il sindacato da compiersi non può spingersi oltre il rilievo dell'erronea applicazione delle norme e della mancanza della motivazione o della sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Di talché, a partire dal menzionato autorevole arresto, la cattedra nomofilattica ha costantemente impartito l'insegnamento secondo il quale il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Da tali massime di orientamento si desume, quindi, che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata ad effettuare non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, nè con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643).
3. Invero, nessuno dei menzionati difetti emerge dal testo del provvedimento impugnato, essendosi il Collegio del riesame conformato alla regula iuris secondo la quale, nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese e altri, Rv. 267464; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua e altri, Rv. 255915): tanto essendo evidenziato laddove si è riferito che il ruolo di organizzatore dell'attività del sodalizio criminale attribuito al Gallotta era desumibile dalla funzione stabilmente esercitata di referente dei rapporti con il fornitore estero per l'approvvigionamento dello zucchero illecitamente commercializzato dall'associazione, come dimostrato dal dato, estrapolato dalle conversazioni telefoniche intercettate, per il quale:<<..ogni difficoltà di tipo organizzativo, anche relativa al buon esito dei bonifici di pagamento del pagamento del prodotto, veniva rimessa da Aimone (titolare della A.M. Group Srl. costituente il cuore dell'organizzazione) per la soluzione al Gallotta» (pag. 3 ordinanza impugnata) e che questi era il dominus effettivo di tre società 'cartiere' utilizzate dal gruppo criminale per dissimulare le transazioni illecite di saccarosio, delle quali, perciò, il ricorrente non poteva che avere piena contezza.
4. Deve darsi atto, dunque, che la motivazione del provvedimento impugnato, in punto di dimostrazione della gravità indiziaria della partecipazione del Gallotta all'associazione contestata, è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità, risultando il discorso giustificativo posto a fondamento della decisione di conferma della misura cautelare impostagli pienamente idoneo a rendere comprensibile il filo logico seguito dai giudici di merito. Né valgono a scalfire la tenuta dell'impianto argomentativo le deduzioni formulate sulla scorta del contenuto di stralci delle intercettazioni telefoniche, posto è pacifico orientamento di questa Corte regolatrice che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389): vizi che di certo non sono riscontrabili nell'ordinanza censurata.
5. Dalle suesposte ragioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2018.
Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia
Il Presidente Maurizio Fumo