Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 01-02-2019
Numero provvedimento: 1
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 07-02-2019
Numero gazzetta: 35

Decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro sul vino UE-Giappone, del 1° febbraio 2019, relativa ai moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione [2019/224]

(Decisione 01/02/2019, n. 1/2019, pubblicata in G.U.U.E. 7 febbraio 2019, n. L 35) 


IL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare gli articoli 2.28 e 2.35,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone («accordo») entra in vigore il 1° febbraio 2019.

(2) L'articolo 22.4 dell'accordo istituisce un gruppo di lavoro sul vino che, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del capo 2, sezione C, e dell'allegato 2-E dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.

(4) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, i moduli da utilizzare come certificati e le informazioni da fornire nei certificati sono adottati mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4 dell'accordo.

(5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, le modalità concernenti l'autocertificazione sono adottate dal gruppo di lavoro sul vino,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. Il modulo da utilizzare per i certificati autenticati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone figura nell'allegato I della presente decisione.

2. Il modulo da utilizzare per l'autocertificazione compilata da produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figura nell'allegato II della presente decisione.

3. Le modalità di autocertificazione da parte dei produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figurano nell'allegato III della presente decisione.


Articolo 2

I moduli e le modalità stabiliti dalla presente decisione in conformità all'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo entrano in vigore il 1° febbraio 2019.


Per il gruppo di lavoro sul vino, i presidenti

Antonia GAMEZ MORENO

Capo dell'unità A4 Asia e Australasia

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Commissione europea

Kazuya OTSUKA

Direttore della divisione Affari economici con l'Unione europea

Ufficio degli Affari economici

Ministero degli affari esteri del Giappone

 

ALLEGATO I


ALLEGATO II


ALLEGATO III

MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE

1. L'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Insitute of Brewing), sotto la supervisione del ministero delle Finanze del Giappone,

i) autorizza individualmente i produttori autorizzati in Giappone a emettere le autocertificazioni di cui all'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone;

ii) vigila sui produttori autorizzati e conduce i relativi controlli; e

iii) comunica all'Unione europea:

— due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati unitamente ai loro numeri di iscrizione ufficiali; e

— senza indugio, qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzo o eventuali cancellazioni di produttori autorizzati.

2. L'Unione europea pubblica e aggiorna senza indugio i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati nell'elenco degli organismi competenti, dei laboratori designati e produttori e dei trasformatori di vino autorizzati di paesi terzi che possono redigere documenti VI-1 per le importazioni di vino nell'UE, disponibile sul sito internet ufficiale della Commissione europea: ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.