Designazione della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale struttura incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Genepì della Valle d’Aosta” riferita alla bevanda spiritosa.
(Decreto 04/02/2019, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
Visto il Regolamento (CE) N. 110/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Visti gli articoli. 22 e 24 del predetto Regolamento (CE) N. 110/2008 relativi alla verifica del rispetto della scheda tecnica controllo e protezione delle bevande spiritose;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 716/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1239/2014 della Commissione del 19 novembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297 recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto l’art. 7 del predetto Decreto relativo alle verifiche e controlli;
Visto il Decreto 11 febbraio 2015 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Genepì della Valle d’Aosta”;
Vista la nota del 7 gennaio 2019, con la quale l’Istituto Tutela Grappa Valle d’Aosta ha individuato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo della indicazione geografica ”Genepì della Valle d’Aosta”, ai sensi del citato art. 22 del predetto Reg. (UE) n.110/2008 e art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;
Considerato che il piano dei controlli, trasmesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota n. 6771/R.U. del 22 gennaio 2018 è risultato conforme;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177”, che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l’art. 4 relativo all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono state definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;
Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con legge n. 96 del 9 agosto 2018;
Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione)
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con sede in Roma alla via Mario Carucci n. 71 è designata, quale autorità pubblica, ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 110/2008 ed art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010, per l’indicazione geografica “Genepì del Piemonte” registrata in ambito Unione Europea.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla indicazione geografica “Genepì della Valle d’Aosta”, presentati dall’Agenzia delle Dogane con la nota citata in premessa, sono approvati.
Articolo 3
(Modifiche strutturali e organizzazione)
1. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha validità triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato di cui all’art 3 del decreto 13 maggio 2010 n. 5195, dovrà comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’intenzione di confermare la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 7, comma 2, del medesimo decreto, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione la “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” resterà iscritto nell’elenco degli organismi autorizzati di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto 13 maggio 2010 n. 5195 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1.L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” invia, entro il 1° marzo dell’anno successivo, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari una sintetica relazione sulle attività di certificazione svolte nell’anno precedente corredata anche da un elenco delle attestazioni di conformità rilasciate nel medesimo periodo.
2.Su richiesta dell’Autorità competente l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica ogni altra informazione aggiuntiva, comprese quelle ai fini dell’art. 44 del regolamento CE n. 882/2004.
Articolo 6
(Vigilanza)
1. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
2. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica, tempestivamente, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari le non conformità gravi definitive emesse a carico degli operatori di filiera.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo.
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello