Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 10-06-2014
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 17-06-2014
Numero gazzetta: 138

Attuazione dell'articolo 17 del  regolamento  (CE)  n.  110/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,  concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena». 

(Decreto 10/06/2014, pubblicato in G.U. 17 giugno 2014, n.138

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 

 

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 

Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE)  n.  110/2008  che, ai fini della registrazione  delle  Indicazioni  geografiche  stabilite, prevede la presentazione  alla  Commissione  europea  di  una  scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del  medesimo regolamento; 

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del  regolamento  (CE) n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del mercato vitivinicolo; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 

Visto il decreto  ministeriale  13  maggio  2010  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)  n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle bevande spiritose; 

Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione della scheda tecnica della indicazione geografica «Nocino di Modena»; 

 

Decreta: 

 

Art. 1 

 

1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica  «Nocino  di  Modena», riportata   nell'Allegato   A,   parte   integrante   del    presente provvedimento. 

 

Il presente decreto è pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 

 

Roma, 10 giugno 2014 

Il capo Dipartimento: Blasi 

                                                        

Allegato A

Scheda tecnica 

Indicazione geografica «Nocino di Modena» 

1. Denominazione: Nocino di Modena  

Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica: Nocino 

Liquore tradizionale ottenuto  dall'invecchiamento  di  infusione idroalcolica di mallo (per mallo di noci si intende il frutto  acerbo con il guscio verde non ancora formato raccolto nel mese  di  giugno) di noci (Juglans regia L.) minimo 250 g per litro di prodotto finito.

Nella preparazione è consentito  impiegare  ingredienti  facoltativi quali infusi di spezie (cannella, chiodi di garofano e coriandolo). 

 

2. Descrizione della bevanda spiritosa 

a)  Caratteristiche  fisiche,  chimiche  ed  organolettiche   del prodotto: 

il prodotto si presenta limpido, di colore bruno scuro  più o meno accentuato; 

odore intenso con sentore di noce; 

sapore aromatico, gradevole e persistente,  tipico  della  noce immatura. 

b) Caratteristiche specifiche della  bevanda  spiritosa  rispetto alla categoria di appartenenza: 

titolo alcolometrico è 38-43% in volume; 

tenore di zuccheri  è  150-400g/litro,  espresso  in  zuccheri invertiti. 

c) Zona geografica interessata 

La  zona  di  produzione  dell'infuso  di  noci, del relativo affinamento ed invecchiamento  del  liquore  «Nocino  di  Modena»  è rappresentata  esclusivamente  dal  territorio  della  provincia   di Modena. 

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa e metodi locali 

Preparazione dell'infuso di noci. Le noci  ancora  ricoperte  dal mallo  verde  e  tenero,  non  ancora   legnoso,   vengono   tagliate irregolarmente oppure affettate e lasciate macerare  nell'alcool  per un periodo di tempo variabile di minimo 4 mesi. 

Affinamento  ed   invecchiamento. Terminato  il  periodo di macerazione l'infuso (avente un grado alcolico compreso tra 46% e 65% in volume) viene spillato e lasciato  affinare  per  minimo  6  mesi.

Preparazione del liquore. All'infuso di noci così  ottenuto  vengono addizionati gli zuccheri, l'acqua, l'infuso di spezie ed alcool fino al raggiungimento della gradazione alcolica prevista. Quando è stata raggiunta la gradazione stabilita  (38%-43%  in  volume)  il  liquore viene lasciato maturare per minimo 10 giorni e poi filtrato prima dell'imbottigliamento. Gli zuccheri  possono  essere  preventivamente disciolti. 

Confezionamento. Il «Nocino di Modena» deve  essere  confezionato in bottiglie di vetro aventi la capacità massima di 1,5 litri. 

Materiali ed attrezzature, metodi locali. La lavorazione artigianale, tuttora segnalata a livello casalingo, mantiene l'uso di strumenti tradizionali che fanno  parte  della  storia  del  prodotto quali, ad esempio, botti in legno di castagno o di  rovere  impiegate per l'affinamento dell'infuso e panni di tela e cotone  per  filtrare il liquore. L'analisi condotta sul territorio ha  rilevato  l'impiego di alcuni strumenti specifici e una dose di manualità nella fase  di produzione: 

il taglio delle noci viene effettuato  a  mano  oppure  tramite l'utilizzo di affettatrici meccaniche, 

l'affinamento e l'invecchiamento avvengono  in  contenitori  di acciaio inox o in recipienti di legno di rovere, 

la filtrazione avviene tramite l'impiego di carte filtranti  in cellulosa od altro materiale idoneo all'uso alimentare. 

e) Legame con ambiente geografico o con l'origine geografica 

Il Nocino  è  un  liquore  di  antica  tradizione  tipico  della provincia di Modena. La materia prima dalla quale è ottenuto  e  che lo caratterizza sensorialmente è rappresentata dalle noci,  raccolte prima che avvenga l'indurimento del  guscio  e  con  le  quali  viene realizzato un infuso in alcool.  La  tradizione  vuole  che  le  noci vengano raccolte il 24  giugno,  giorno  di  San  Giovanni  Battista, allorchè la maturazione del frutto non  è  ancora  completa  ed  il mallo risulta verde e tenero. Gli  erboristi  definiscono  la  giusta fase di maturazione il «tempo balsamico», ovvero quando  «il  frutto, ancora verde nella sua drupa, è nella fase giusta  per  l'infusione; ha profumo intenso, i tessuti sono  ricchi  di  linfa  e  le  cellule abbondano  di  oli  essenziali  e  principi   attivi»   («La   cucina bolognese», di M. Cesari Sartori e A.  Molinari  Pradelli).  L'antica credenza popolare voleva che  la  rugiada  (guazza)  formatasi  nella notte tra il 23 e il 24 giugno  fosse  una  panacea  per  ogni  male, specie per i  problemi  dell'apparato  digerente  e per i disturbi gastro-intestinali, per i quali il Nocino era considerato un rimedio eccellente. Proprio il collegamento tra la festa del Santo e l'epoca di preparazione del liquore rileva una consuetudine ed una valenza culturale che ancora oggi ruotano attorno al consumo di Nocino. Tra il 1860 e il 1867 Ferdinando Cavazzoni, credenziere presso «Casa Molza», influente aristocrazia modenese, avvia una raccolta delle ricette locali e delle migliori specialità «all'uso modenese» con l'intento di realizzare un ricettario che, pervenuto a  noi, rappresenta un'importante testimonianza della gastronomia tipica di Modena. L'autore include la tecnica di preparazione del «Liquore detto Nocino», tuttora impiegata per la sua produzione  casalinga. Pochi anni più tardi la ricetta del Nocino è riportata  anche dall'Artusi nel testo «La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene» (1891). Il metodo di lavorazione indicato  dall'Artusi e la  scelta degli ingredienti sono gli stessi del suo predecessore, ad  eccezione della buccia di limone aggiunta come  aromatizzante e non  prevista dalla ricetta del Cavazzoni. La storia del Nocino  vanta  un  preciso luogo di nascita, il territorio fra Secchia e Panaro, dove la materia prima è sempre stata abbondante e tale  da  indurre la popolazione locale a sfruttarla per la preparazione del liquore. è una  radicata consuetudine, tramandata secondo la bibliografia locale da quasi  due secoli, quella che ha creato nella zona un legame non solo  culturale ma anche economico con il  prodotto,  dimostrato  dalla  presenza  di numerosi piccoli e medi liquorifici  specializzati  nelle  produzioni locali (Nocino e Sassolino) e nazionali. Nel 1968 alcune delle ditte storiche produttrici di Nocino si  associano  per  dar  vita  ad  un Consorzio di Tutela, rimasto in attività  fino  alla  seconda  metà degli anni '80, con lo scopo di tutelare il  marchio  «Nocino  Tipico del  Modenese»,  promuovere  iniziative  volte  a  salvaguardare   la tipicità del prodotto e diffonderne il  consumo  fuori  del  mercato locale e nazionale. Il modo più semplice e tradizionale per gustare il Nocino è servirlo liscio ed a  temperatura  ambiente,  come digestivo alla fine dei pasti. La diffusione e il radicato legame con la cultura alimentare locale ha esteso le sue modalità  d'impiego  a nuove e moderne varianti: con ghiaccio in  estate  o  caldo  come  un punch durante l'inverno. 

f) Nome e indirizzo del richiedente 

FEDERVINI  -  Federazione  Italiana  Produttori,  Esportatori  ed Importatori di Vini, Liquori, Acquaviti, Sciroppi, Aceti ed affini  - Via Mentana 2/b, 00185 Roma. 

g) Norme specifiche in materia di etichettatura 

Oltre  alla  dicitura  «Nocino  di  Modena»  l'etichetta  reca  a caratteri chiari e leggibili la menzione «riserva»  per il  prodotto immesso sul mercato dopo un tempo di affinamento di almeno 32 mesi  o la menzione «invecchiato» per il prodotto immesso sul mercato dopo un tempo di affinamento di almeno 20 mesi.