Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 28-01-2016
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 08-02-2016
Numero gazzetta: 31

Modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in materia di «Attuazione  dell'articolo  17  del  regolamento  (CE)  n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"».

(Decreto ministeriale 28/01/2016, pubblicato in G.U. 8 febbraio 2016, n.31)

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla designazione,   alla   presentazione,   all'etichettatura   ed   alla protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011,  n.  5389,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228  del  30  settembre  2011, recante disposizioni in  materia  di  «Attuazione  dell'art.  17  del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,  la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione  delle  indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa»;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2012, n. 18850, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il quale è stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale previsto dalla scheda tecnica  della  indicazione  geografica  (I.G.) «Grappa»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 dicembre 2013, n. 15430, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013,  con il quale è stata prorogata al 30 giugno  2014  l'entrata  in  vigore della previsione  dell'obbligo  di  imbottigliamento  sul  territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2014,  n.  6623,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2014, con il quale è stata prorogata al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2014, n. 7242,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2015, con il quale è stata prorogata al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore  della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 luglio 2015,  n.  4386,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, con il quale è stata prorogata al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Viste le note del 17 ottobre 2012, 21 ottobre 2013  e  20  febbraio 2014 della  Direzione  generale  dell'agricoltura  e  dello  sviluppo rurale della Commissione europea con le quali è stato segnalato  che eventuali restrizioni sulla zona  di  imbottigliamento  del  prodotto finito devono essere debitamente giustificate o abrogate;

Vista la nota  del  7  dicembre  2015  n.  Ares(2015)5639689  della Direzione generale dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale  della Commissione europea con la quale l'Italia viene invitata ad eliminare la previsione dell'imbottigliamento obbligatorio della I.G.  «Grappa» sul  territorio  nazionale  al  fine  di  non  ostacolare  la  libera circolazione delle merci e ad evitare incertezze agli  operatori  del settore interessati;

Considerati gli approfondimenti condotti con il settore  produttivo volti a  soddisfare  le  richieste  della  Commissione  europea,  nel rispetto  delle  caratteristiche  qualitative  peculiari  della  I.G. «Grappa»;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5389 abrogando l'art.  2  che  reca  la  previsione  dell'imbottigliamento obbligatorio della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale;

Ravvisata l'opportunità di modificare la scheda  tecnica  allegata al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali del 1° agosto 2011, n. 5389 al fine di  dettagliare  alcuni aspetti   della   elaborazione   della   I.G.   «Grappa»,    distinti dall'imbottigliamento, che garantiscono la rispondenza alle peculiari caratteristiche qualitative della I.G.;

Ravvisata, altresì, la necessità di precisare le  caratteristiche specifiche della I.G. «Grappa» ed alcuni  aspetti  dell'etichettatura nella scheda tecnica;   Ritenuto  che  le  modifiche  apportate  alla  scheda  tecnica  non alterano il metodo di produzione e la specifica qualità  della  I.G. «Grappa»;

Ravvisata,  pertanto,  la  possibilità  di   consentire   che   le operazioni di imbottigliamento del prodotto finito, certificato  come I.G. «Grappa», possano avvenire al di fuori del territorio nazionale;   Tenuto conto che gli scambi commerciali in atto sono relativi  alla I.G. «Grappa» prodotta a partire dalle materie prime  ottenute  nella campagna vitivinicola corrente che si concluderà il 31 luglio 2016;                                Decreta:

 

Art. 1

Modifica della scheda tecnica

1. È approvata  la  scheda  tecnica  dell'indicazione  geografica «Grappa»  riportata  in  allegato,  parte  integrante  del   presente provvedimento. Tale scheda  tecnica  sostituisce  a  partire  dal  1° agosto 2016 l'allegato A del decreto  ministeriale  n.  5389  del  1° agosto 2011.

 

Art. 2

Periodo di transizione

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 5389 del 1° agosto 2011  èabrogato.

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31  luglio2016,  la  parola  «imbottigliata»   è   eliminata   dal   punto   1 dell'allegato A del decreto 1° agosto 2011.

 

Il presente decreto è pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

 

Roma, 28 gennaio 2016

 

Il Ministro: Martina

 

Allegato

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA»

1. Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazionegeografica: Grappa.     Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:

Acquavite di vinaccia.

La   denominazione   «Grappa»   è    esclusivamente    riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate  da  uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in  impianti ubicati sul territorio nazionale.

 

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o 

organolettiche  della categoria:        

tenore di alcole metilico (metanolo)  non  superiore  a  1000

g/hl di alcole a 100% in vol.;

titolo alcolometrico volumico minimo pari a 37,5% in volume.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispettoalla categoria cui appartiene: liquido trasparente e brillante;

incolore  e  cristallino,  o  con  sfumature  di  colore   in relazione alle tipologie di piante o frutti eventualmente  utilizzati per l'aromatizzazione,  o  colore  variamente  ambrato  per  prodotti maturati in legno;

vivacità  ed  ampiezza  aromatica,  sensazioni  olfattive  e retronasali; contenuto in zuccheri  (espressi  come  zucchero  invertito): massimo 20 g/l;

sostanze volatili diverse dagli  alcoli  etilico  e  metilico pari ad almeno 140 g/hl di alcole a 100% in vol.;

non  è  aromatizzata,  salvo  quanto  disposto  dai   metodi tradizionali descritti alla  seguente  lettera  d)  con  aggiunta  di piante aromatiche o loro parti, nonchè di frutta o loro  parti,  nel qual caso cio' deve risultare nella denominazione di vendita;         contenuto di  caramello  (solo  nelle  grappe  sottoposte  ad invecchiamento per almeno 12 mesi) max 2% in vol.

c) Zona  geografica  interessata:  il   territorio   nazionaleitaliano.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa: tutte le  fasidi elaborazione della Grappa devono essere effettuate nel  territorio dell'indicazione geografica.

La distillazione delle vinacce è la prima fase  di  elaborazione della «Grappa». La distillazione delle vinacce,  che  possono  essere fermentate o semifermentate,  avviene  direttamente  mediante  vapore acqueo, oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco  insieme  alle vinacce.  Gli  impianti  di  distillazione  possono  essere  di  tipo continuo o discontinuo, essi tipicamente sono composti da uno o  più alambicchi, o da apparecchi per  la  disalcolazione,  cui  segue  una separazione  degli  alcoli  in  colonna  di   distillazione,   e   un raffreddamento per ottenere la  condensazione  dei  vapori  alcolici. Nella distillazione della grappa è  consentito  l'impiego  di  fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg  di vinacce utilizzate. La quantità di alcole  proveniente  dalle  fecce non puo' superare il 35 per cento della quantità  totale  di  alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali  di  vino puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle  vinacce  prima  del passaggio  in  distillazione,  oppure  mediante   disalcolazione   in parallelo della vinaccia e delle fecce  e  invio  alla  distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, oppure  ancora mediante disalcolazione  separata  delle  vinacce  e  delle  fecce  e successivo invio  diretto  alla  distillazione  della  miscela  delle flemme. Dette operazioni  devono  essere  effettuate  nella  medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce  fermentate o  semifermentate,  in  impianto   di   disalcolazione   continuo   o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite  è  consentita  la  ridistillazione  del  prodotto ottenuto. L'osservanza  dei  limiti  previsti  deve  risultare  dalla tenuta di registri vidimati in  cui  sono  riportati  giornalmente  i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce  liquide naturali di vino avviate alla distillazione,  nonchè  delle  flemme, nel caso in cui l'avvio  di  queste  ultime  alla  distillazione  sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Non  sono  ammesse  addizioni  di  alcole  etilico  di  qualsiasi origine,  diluito  o  non  diluito,   in   alcuna   delle   fasi   di distillazione/ridistillazione o di preparazione.

Il distillato così ottenuto «a tutto grado» non è ancora pronto per  essere  destinato  al  consumo  umano  diretto,  viene,  quindi, sottoposto alle seguenti operazioni,  che  il  produttore  di  Grappa modula in funzione delle  caratteristiche  del  «tutto  grado»  e  in relazione alle caratteristiche che  intende  conferire  alla  Grappa, nell'ambito della tradizione produttiva italiana: la riduzione del grado alcolico mediante diluizione con  acqua, in modo da ottenere, nella zona di produzione, la gradazione alcolica definitiva  per  l'immissione  al  consumo;  questa   è   una   fase preliminare fondamentale di elaborazione poichè essa  stabilisce  un nuovo equilibrio nella complessa  soluzione  di  differenti  composti aromatici e solo su questo equilibrio le ulteriori operazioni possono essere correttamente implementate per realizzare la Grappa; la  refrigerazione  e/o  la  filtrazione,  con  lo   scopo   di insolubilizzare, ed estrarre gli oli di flemma  ed  altri  componenti

oleosi indesiderati;

l'eventuale aggiunta di  zuccheri  nel  limite  massimo  di  20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;

l'eventuale aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonchè frutta o loro parti che costituiscono i  metodi  tradizionali.  Nella produzione della Grappa è  vietata  l'aromatizzazione  con  sostanze diverse da quelle  espressamente  menzionate  nella  presente  scheda tecnica  così  come  è  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi   altro ingrediente;

eventuale invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti  di legno non verniciati nè rivestiti, per un periodo  non  inferiore  a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale,  in  impianti  ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i  normali  trattamenti  di conservazione del legno dei recipienti;

eventuale aggiunta di caramello, solo per la grappa  sottoposta ad  invecchiamento  almeno  dodici  mesi,  secondo  le   disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

eventuale assemblaggio tra partite diverse, effettuato sotto la direzione del produttore di Grappa.

Tali fasi di  elaborazione  vengono  eseguite  a  regola  d'arte, ovvero secondo i metodi sviluppati e consolidati in Italia nel  corso del tempo, e solo al  termine  di  questo  processo  tradizionale  il prodotto acquisisce tutte le caratteristiche necessarie per fregiarsi della denominazione di IG Grappa.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geograficoo con l'origine geografica: la produzione  della  «Grappa»,  così  come  documentato  in numerose  testimonianze  storiche,  è  per   tradizione   effettuata mediante  distillazione  diretta   delle   vinacce   ed   è   legata strettamente al territorio di origine. L'abbondante disponibilità di vinacce fresche e fermentate ha sviluppato un particolare sistema  di distillazione.  I  vapori  alcolici,  ottenuti  a  bassa  gradazione, consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatiche che contribuiscono a  conferire  il  tipico  carattere  organolettico della grappa;

l'origine  delle  materie  prime  risulta  dai  documenti  di accompagnamento e dai registri dei distillatori;

la  produzione   della   Grappa   risponde   alla   vocazione vitivinicola italiana in relazione anche alla  consolidata  attività di distillazione dei sottoprodotti.

f) Condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizionicomunitarie e/o nazionali e/o regionali:         decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali n. 5396 del 27 novembre 2008 con  il  quale,  tra  l'altro, sono fissati per le vinacce  requisiti  più  restrittivi  di  quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria.

g) Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   normespecifiche in materia di etichettatura:         il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora  sia  stata  ottenuta  indistillazione da materie prime provenienti dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni  fino  ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni,  qualora  sia  stataottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine ponderale decrescente. Non è  consentita  l'indicazione  di  vitigni utilizzati in misura inferiore al  15%  in  peso.  L'indicazione  dei vitigni in  etichetta  deve  avvenire  con  lo  stesso  carattere  ed evidenza tipografica.

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT  qualora  le  materieprime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC,  DOCG  e IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso. Non è consentito  l'uso di nomi DOC, DOCG e IGT contenenti in tutto o  in  parte  nomi  delle Indicazioni Geografiche «Grappa» elencate all'allegato III  del  Reg. 110/2008   (Grappa    Piemontese/Grappa    del    Piemonte,    Grappa lombarda/Grappa della Lombardia, Grappa trentina/Grappa del Trentino, Grappa friulana/Grappa del Friuli, Grappa veneta/Grappa  del  Veneto, Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige, Grappa siciliana/Grappa  di Sicilia, Grappa di Barolo, Grappa di Marsala).

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e altipo di alambicco.

Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   più riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.

Nella  denominazione  di  vendita  della  «Grappa»  deve   essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o  loro  parti,  nonchè frutta o loro parti,  se  utilizzate.  Nella  presentazione  e  nella promozione è consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento  per  un  periodo  non inferiore a 12 mesi in botti, tini o altri recipienti  di  legno  non verniciati nè  rivestiti,  nei  magazzini  di  invecchiamento  sotto controllo  fiscale.  è  consentito,  altresì,  l'uso  dei   termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno  18  mesi. Puo' essere specificata la durata  dell'invecchiamento,  espressa  in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

Ferme  restando   le   disposizioni   sull'invecchiamento   sopra riportate, al fine di una corretta  informazione  al  consumatore  è possibile, inoltre, specificare la tipologia del contenitore in legno impiegato (es. barrique, caratello, tonneau,  etc.),  anche  mediante aggettivazioni, solo quando  la  Grappa  abbia  soggiornato  in  tale tipologia di contenitore per almeno la metà del  periodo  minino  di invecchiamento previsto per la categoria (invecchiata, riserva).

h) Nome e indirizzo del richiedente: Ministero delle  politicheagricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,  Via  XX  settembre,  20  00187 Roma.