Organo: Corte di Giustizia
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 11-12-2012
Tipo gazzetta: Nessuna

nella causa E-2/12 HOB-vín ehf. contro la Società statale islandese per l’alcool e il tabacco (ÁTVR) (Libera circolazione delle merci — Direttiva 2000/13/CE — Prodotti contemplati — Etichettatura dei prodotti alimentari — Indicazioni ingannevoli — Mancata notifica di una misura nazionale all’Autorità di vigilanza EFTA — Motivazione — Responsabilità dello Stato) 2013/C 118/09

 

Nella causa E-2/12 HOB-vín ehf. contro la Società statale islandese per l’alcool e il tabacco (ÁTVR) — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, presentata dall’Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavik), riguardo alla compatibilità con l’accordo SEE delle norme nazionali che consentono ad un organismo che detiene il monopolio sulla vendita al dettaglio di alcool di rifiutare la vendita di bevande alcoliche prodotte e commercializzate legalmente in un altro Stato SEE, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha pronunciato l’11 dicembre 2012 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1) L’articolo 18 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità vieta norme quali quella dell’articolo 5.10 delle norme per la selezione del prodotto, in base alla quale l’ÁTVR rifiuta la vendita di bevande alcoliche prodotte e commercializzate legalmente in un altro Stato SEE sostenendo che l’etichettatura dei prodotti contiene informazioni tendenziose o non pertinenti.

Non ha rilevanza il fatto che le norme per la selezione del prodotto si applichino sia ai prodotti nazionali che a quelli importati.

2) Una norma nazionale come l’articolo 8 del regolamento islandese n. 828/2005 sulla produzione commerciale, l’importazione e la vendita all’ingrosso di alcol, che impone di indicare sull’imballaggio delle bevande contenenti più dell’1,2 % in volume di alcol che il loro contenuto è alcolico, anziché specificare quale sia il titolo alcolometrico volumico effettivo, non può essere considerata efficace e non si può permettere che comporti un onere per i soggetti e gli operatori economici se è stata adottata senza tenere conto della procedura stabilita all’articolo 19 della direttiva 2000/13/CE.

3) I soggetti e gli operatori economici che sono stati danneggiati dall’applicazione errata della direttiva 2000/13/CE possono avvalersi del diritto alla libera circolazione delle merci per chiamare in causa la responsabilità dello Stato per violazione del diritto SEE.

Il danno causato da una misura nazionale come quella descritta nel primo quesito comporta la responsabilità dello Stato se il giudice nazionale giunge alla conclusione che l’applicazione della normativa o del regolamento amministrativo nazionale costituisce una violazione sufficientemente grave della normativa SEE e che esiste un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalla parte lesa.

Una violazione della normativa SEE è sufficientemente grave quando il danno è causato da una misura nazionale come quella descritta nel secondo quesito, se la normativa o il regolamento amministrativo nazionale non può essere considerato efficace a causa della mancata notifica ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2000/13/CE. Tale violazione comporta la responsabilità dello Stato se il giudice nazionale giunge alla conclusione che esiste un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalla parte lesa.