Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 07-06-2018
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 30-07-2018
Numero gazzetta: 268

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche – Regolamento n. 110/08 – Articolo 16, lettere da a) a c) – Allegato III – Indicazione geografica registrata come «Scotch Whisky» – Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione «Glen Buchenbach».

 

Dispositivo.

1) L’articolo 16, lettera a), del regolamento n. 110/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento n. 1576/89 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per accertare l’esistenza di un «impiego commerciale indiretto» di un’indicazione geografica registrata, occorre che l’elemento controverso sia utilizzato in una forma che sia identica a tale indicazione, oppure simile dal punto di vista fonetico e/o visivo. Non è dunque sufficiente che detto elemento possa suscitare, nella mente del pubblico di riferimento, una qualsivoglia associazione con l’indicazione di cui trattasi o con la relativa zona geografica.

2) L’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/08 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l’esistenza di un’«evocazione» di un’indicazione geografica registrata, spetta al giudice del rinvio valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell’indicazione geografica protetta. Nell’ambito di tale valutazione detto giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l’indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un’incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione. L’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/08 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l’esistenza di un’«evocazione» di un’indicazione geografica registrata, non occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l’elemento controverso e, in particolare, del fatto che quest’ultimo sia corredato da una precisazione circa la vera origine del prodotto in questione.

3) L’articolo 16, lettera c), del regolamento n. 110/08 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l’esistenza di una «indicazione falsa o ingannevole», vietata da tale disposizione, non occorre tener conto del contesto nel quale l’elemento controverso è utilizzato.