Regolamento n. 110/08 – Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Applicazione nel tempo – Marchio incorporante un’indicazione geografica – Utilizzazione che genera una situazione idonea a ledere l’indicazione geografica – Diniego di registrazione o nullità di un marchio siffatto – Applicabilità diretta di un regolamento.
Dispositivo.
1) Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il reg. n. 1576/89 del Consiglio, è applicabile al giudizio sulla validità della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta dal regolamento in parola, quando la registrazione è stata effettuata prima dell’entrata in vigore del medesimo.
2) Gli artt. 23 e 16 del reg. n. 110/08 devono essere interpretati nel senso che:
– sul fondamento dell’art. 23, n. 1, di tale regolamento, le competenti autorità nazionali devono respingere o invalidare la registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta, che peraltro non fruisca della deroga temporale prevista al n. 2 del medesimo articolo, qualora l’impiego del suddetto marchio possa determinare una delle situazioni di cui all’art. 16 del medesimo regolamento;
– una situazione come quella contemplata nella seconda questione pregiudiziale, cioè quella della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest’ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a tale indicazione, rientra nelle situazioni di cui all’art. 16, lett. a) e b), del regolamento n. 110/08, fatta salva l’eventuale applicazione delle altre regole dettate nel medesimo art. 16.