Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 28-05-2018
Numero provvedimento: 775
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 29-05-2018
Numero gazzetta: 131

Recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/11 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

 

Articolo 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/11, quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza.

2. Il presente regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti n. 1151/12, n. 1308/13, n. 110/08 o n. 251/14, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

 

Articolo 2.

Indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o

iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o

v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

 

Articolo 3.

Presentazione delle informazioni

1. Le informazioni fornite a norma dell’articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/11.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell’articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell’articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento.

 

Articolo 4.

Entrata in vigore, data di applicazione e misure transitorie

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.