Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 12-10-2010
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura con il termine rosato nei vini con nome di vitigno.

 

Quesito.

A sensi della vigente normativa comunitaria, è possibile utilizzare la dicitura di colore «rosato» o «rosé» nell’etichettatura di vini DOP, IGP o varietali designati con il nome di un vitigno a bacca bianca, posto che nell’elaborazione di tali vini possono partecipare fino al 15% le uve di altri vitigni che possono essere anche a bacca rossa.

Si ritiene che tale possibilità di etichettatura sia conforme alla vigente normativa comunitaria, purché si verifichino le seguenti condizioni:

– per i vini DOP e IGP, lo specifico disciplinare deve consentire tale possibilità, ovvero detta possibilità non deve essere in contrasto con le disposizioni del disciplinare;

– in etichetta il termine di colore «rosato» o «rosé» non deve figurare in abbinamento al nome del vitigno (a bacca bianca), in quanto ciò costituirebbe una notizia non veritiera, in quanto ad esempio non esiste un vitigno «Chardonnay rosato». Il termine «rosato», conseguente all’elaborazione del prodotto (derivato anche da uve a bacca nera nel limite del 15%), deve dunque figurare in maniera nettamente separata dall’indicazione del vitigno.

 

Risposta.

Si concorda con quanto chiesto e cioè che è possibile utilizzare il termine «rosato» o altro equivalente anche nel caso in cui il vino (Ndr: senza DOP e IGP) sia prodotto a partire da una mescolanza di uve (85% di uve bianche e 15% di uve rosse).

Inoltre nel caso di un vino DOP/IGP l’85% di vino bianco può essere assemblato con 15% di vino rosso per produrre del vino «rosato» (reg. 606/09, art. 8).

Per quanto concerne l’etichettatura il termine «rosato» non deve essere direttamente collegato ai nomi delle varietà di vite come si era già espresso il Comitato di gestione. In effetti non si deve indurre in errore il consumatore sui nomi delle varietà di uve da vino di provenienza.