Relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
Articolo 1.
1. La presente direttiva concerne l’indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Articolo 2.
1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) ai prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:
i) venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;
ii) avviati verso organizzazioni di produttori; o
iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata;
c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;
d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple.
Articolo 3.
La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno dell’Unione.
Le indicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.
Articolo 4.
Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta che a esso si accompagna.
Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.
Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
Articolo 5.
Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese.
Articolo 6.
La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche dell’Unione.
La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco delle disposizioni in questione.
Articolo 7.
La direttiva 396/89, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
ALLEGATO I
(omissis)
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
(omissis)