Modifica del decreto 8 agosto 2012, recante: «Riconoscimento del Consorzio vini di Romagna e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Romagna Albana e alle DOC Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna.».
(Decreto 20/01/2016, pubblicato in G.U. 10 febbraio 2016, n. 33)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Vini di Romagna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG “Romagna Albana” e per le DOC “Colli di Faenza”, “Colli d'Imola”, “Romagna”;
Visto il decreto del 7 settembre 2015 di conferma dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG “Romagna Albana”, per le DOC “Colli di Faenza”, “Colli d'Imola”, “Romagna” e conferimento dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le IGT “Forlì”, “Ravenna” e “Rubicone”;
Considerato che il Consorzio Vini di Romagna, nello statuto da ultimo approvato da questa Amministrazione, richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, anche per la IGT “Sillaro o Bianco del Sillaro”;
Considerato che, a seguito della verifica di rappresentatività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata indicazione geografica, con nota prot. n. S20/327/2016 dell'8 gennaio 2016, il Consorzio Vini di Romagna ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la IGT “Sillaro o Bianco del Sillaro”;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'incarico a suo tempo attribuito con decreto dell'8 agosto 2012 conferendo, pertanto, al Consorzio Vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC “Sillaro o Bianco del Sillaro”;
DECRETA
Art. 1.
1. Il Consorzio Vini di Romagna, con sede legale in Forlì, Corso della Repubblica, n. 5, riconosciuto con decreto dell'8 agosto 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC “Sillaro o Bianco del Sillaro”, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Reg. (CE) n. 1308/2013.
Art. 2.
1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico attribuito al Consorzio Vini di Romagna di cui al decreto 8 agosto 2012, successivamente integrato con il decreto 7 settembre 2015 ed ha la medesima durata prevista dal decreto 7 settembre 2015.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto dell'8 agosto 2012 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione “Sillaro o Bianco del Sillaro”, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.