Regolamento di esecuzione (UE) 2019/151 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 30/01/2019, n. 2019/151, pubblicato in G.U.U.E. 31 gennaio 2019, n. L 27)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2005/2/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446 sotto il vecchio nome tassonomico Gliocladium catenulatum ceppo J1446 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(3) L'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.
(4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446 è stata presentata da Verdera Oy («il richiedente») in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione entro i termini previsti in tale articolo.
(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 6 luglio 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
(7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
(8) Il 21 giugno 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il Clonostachys roseaceppo J1446 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'11 dicembre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo riguardante il Clonostachys rosea ceppo J1446 al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo.
(10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente Clonostachys rosea ceppo J1446 è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446.
(11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti Clonostachys roseaceppo J1446 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione all'uso solo come fungicida.
(12) La Commissione ritiene inoltre che il Clonostachys rosea ceppo J1446 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Clonostachys rosea ceppo J1446 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446 come sostanza a basso rischio.
(14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni.
(15) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446 fino al 31 luglio 2019, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che tuttavia una decisione sul rinnovo è stata presa prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2019.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER