Regolamento di esecuzione (UE) 2019/148 della Commissione, del 30 gennaio 2019, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 30/01/2019, n. 2019/148, pubblicato in G.U.U.E. 31 gennaio 2019, n. L 27)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 dicembre 2015 la società UPL Europe Ltd ha presentato all'Italia una domanda di approvazione della sostanza attiva propanil.
(2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 29 febbraio 2016 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in merito all'ammissibilità della domanda.
(3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, per gli impieghi proposti dal richiedente. Il 14 luglio 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.
(4) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 6 settembre 2018 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva propanil come antiparassitario.
(5) Con lettera del 14 settembre 2018 la società UPL Europe Ltd ha ritirato la domanda di approvazione del propanil.
(6) Dato il ritiro della domanda non è opportuno approvare il propanil.
(7) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al propanil a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva propanil non è approvata.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER