Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 24-01-2019
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 31-01-2019
Numero gazzetta: 38

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Costers del Segre (DOP)].

(Decisione 24/01/2019, pubblicata in G.U.U.E. 31 gennaio 2019, n. C 38)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Spagna ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Costers del Segre» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2) La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.

(3) Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Costers del Segre» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,


DECIDE:


Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Costers del Segre» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

 

ALLEGATO

«COSTERS DEL SEGRE»

PDO-ES-A1523-AM02

Data della domanda: 4.11.2014

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1. Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — Modifica non minore

2. Descrizione e motivi della modifica

2.1. Eliminazione del titolo alcolometrico volumico massimo

Cancellazione dei titoli alcolometrici totali ed effettivi per la categoria «vino» (bianchi, rosati e rossi) dal punto 2.1 del disciplinare di produzione e dal punto 4 del documento unico.

La cancellazione è dovuta al lieve aumento dei titoli alcolometrici verificatosi negli ultimi anni per effetto dei cambiamenti climatici.

La normativa UE consente un superamento del 15 % del titolo alcolometrico volumico totale, purché l’aumento non avvenga artificialmente. Poiché non vi è l’obbligo di limitare il titolo alcolometrico a questo valore, si è scelto di non applicare tale norma.

In ogni caso, l’eventuale superamento della suddetta soglia non sarebbe certamente imputabile ad un aumento artificiale del titolo alcolometrico.

2.2. Abolizione delle restrizioni concernenti la densità di impianto

Cancellazione della densità di impianto minima e massima dal punto 3.1 del disciplinare di produzione e conseguente modifica anche del punto 5.a del documento unico.

A causa dei cambiamenti climatici e delle nuove tecniche viticole, i produttori devono poter ricorrere a densità di impianto diverse da quelle attualmente previste, con sesti in grado di garantire il mantenimento delle caratteristiche tipiche della DOP «Costers del Segre».

2.3. Ampliamento della zona geografica delimitata

Modifica del punto 4 del disciplinare di produzione e del punto 6 del documento unico con l’aggiunta di quanto segue:

1. Foglio catastale 5 (particelle 399, 400, 401 e 402) nel comune di Cubells (sottozona Artesa de Segre)

2. Foglio catastale 4 (particella 178) nel comune di Albagés (sottozona Garrigues)

3. Foglio catastale 6 (particelle 317, 318, 319, 320 e 597) nel comune di Juncosa (sottozona Garrigues)

4. Fogli catastali 1 (particella 27) e 3 (particelle 97 e 222) nel comune di Llardecans (sottozona Garrigues)

5. Fogli catastali 1 (particelle 509 e 556), 3 (particelle 37, 190, 191, 219, 222, 226, 233, 248, 315 e 318), 12 (particelle 146, 151, 161, 163 e 175), 13 (particelle 17, 93, 127 e 204) e 17 (particella 212) nel comune di Conca de Dalt (sottozona Pallars)

6. Foglio catastale 4 (particelle 24, 25, 26, 29, 42, 43, 45, 46, 49, 50 e 65) nel comune di Pobla de Segur (sottozona Pallars)

7. Fogli catastali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nel comune di Llimiana (sottozona Pallars)

8. Foglio catastale 3 (particelle 17, 28, 29, 37, 300 e 301) nel comune di Rialp (sottozona Pallars)

9. Foglio catastale 3 (particelle 294 e 430) nel comune di Salàs de Pallars (sottozona Pallars)

10. Fogli catastali 3, 4, 5 e 6 nel comune di Talarn (sottozona Pallars)

11. Fogli catastali 1 (particelle 162 e 181) e 2 (particella 143) nel comune di Almacelles (sottozona Raimat)

12. Foglio catastale 5 (particella 280) nel comune di Almacelles (sottozona Segrià)

13. Fogli catastali 1 e 2 nel comune di Lleida (sottozona Segrià)

14. Fogli catastali 11 (particelle 6, 7, 8 e 9005) e 12 (particella 9006) nel comune di Torrefarrera (sottozona Segrià)

15. Foglio catastale 6 (particelle 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48) nel comune di Vilagrassa (sottozona Valls del Riu Corb)

A seguito delle richieste di ampliamento della zona di produzione presentate da un certo numero di parti interessate, il consiglio di amministrazione della DOP ha elaborato una serie di relazioni sulle condizioni agronomiche, pedoclimatiche e ambientali delle particelle in questione, al fine di verificare se le nuove superfici oggetto della richiesta di ampliamento rispondessero al profilo della zona della DOP e, in caso affermativo, confermarne l’esatta ubicazione all’interno della sottozona pertinente. Le spiegazioni fornite per ciascun caso sono le seguenti.

1. Le particelle del comune di Cubells sono adiacenti a quelle già ubicate nella zona delimitata della DOP e presentano le stesse condizioni pedoclimatiche della sottozona in questione. I vini provenienti da tali particelle possono quindi essere tutelati dalla DOP senza comprometterne la qualità e le caratteristiche.

2. La particella del comune di Albagés è adiacente ad altre undici particelle del foglio catastale 4 che sono attualmente incluse nella zona delimitata della DOP «Costers del Segre».

3. Le particelle del comune di Juncosa sono adiacenti a quelle già ubicate nella zona delimitata della DOP e presentano le stesse condizioni pedoclimatiche della sottozona in questione. I vini provenienti da tali particelle possono quindi essere tutelati dalla DOP senza comprometterne la qualità e le caratteristiche.

4. Le particelle del comune di Llardecans presentano le stesse condizioni pedoclimatiche del resto della sottozona Garrigues. La qualità e le caratteristiche distintive dei vini della DOP «Costers del Segre» sono pertanto garantite.

5. La qualità e le caratteristiche del vino di Conca de Dalt non sono diverse da quelle del profilo della DOP nel resto della sottozona Pallars.

6. La qualità e le caratteristiche del vino di Pobla de Segur non sono diverse da quelle del profilo della DOP nel resto della sottozona Pallars.

7, 10, 13 e 14. Le modifiche che interessano i comuni di Llimiana, Talarn, Lleida e Torrefarrera non sono geografiche, ma terminologiche e mirano a rendere la formulazione del testo più chiara e più oggettiva. Per Torrefarrera la modifica è dovuta a questioni di riclassificazione: i codici delle particelle sono infatti cambiati e devono essere aggiornati tramite questa modifica.

8. Le particelle del comune di Rialp sono adiacenti a quelle già ubicate nella zona delimitata della DOP e presentano le stesse condizioni pedoclimatiche della sottozona in questione. I vini provenienti da tali particelle possono quindi essere tutelati dalla DOP senza comprometterne la qualità e le caratteristiche.

9. La qualità e le caratteristiche del vino di Salàs de Pallars non sono diverse da quelle del profilo della DOP nel resto della sottozona Pallars.

10. L’aggiunta della particella nel comune di Almacelles non incide sulla qualità del prodotto in quanto tale particella è adiacente a quelle attualmente incluse nella zona delimitata della DOP «Costers del Segre».

11. Le particelle del comune di Vilagrassa sono adiacenti a quelle già ubicate nella zona delimitata della DOP e presentano le stesse condizioni pedoclimatiche della sottozona in questione. I vini provenienti da tali particelle possono quindi essere tutelati dalla DOP senza comprometterne la qualità e le caratteristiche.

2.4. Aggiunta di nuovi vitigni

Modifica del punto 6 del disciplinare di produzione e del punto 7 del documento unico con l’aggiunta delle seguenti nuove varietà di uve: Godello, Chenin Blanc, Verdejo e Viognier (bacca bianca) e Cabernet Franc, Garnacha Tintorera, Malbec e Petit Verdot (bacca rossa).

Considerando i suddetti vitigni (autorizzati nella Comunità autonoma) idonei alla produzione di vini tutelati dalla presente DOP, numerose aziende vinicole hanno chiesto o espresso interesse per la loro inclusione nel disciplinare. Sulla base delle richieste pervenute e degli ottimi risultati ottenuti con tutti questi vitigni nell’ambito di studi e prove effettuate per verificarne l’adeguatezza, tenendo conto delle condizioni pedoclimatiche, l’inclusione è stata autorizzata.

Tenuto conto dei fattori naturali riscontrabili nella zona, i vitigni a bacca bianca Chenin Blanc e Viognier sono perfetti per produrre i vini della DOP «Costers del Segre», poiché preservano i sapori e gli aromi caratteristici di ciascun vitigno ed esaltano le peculiarità dei vini bianchi prodotti, pur mantenendo i caratteri e i sapori tipici della regione.

I vini rossi della DOP «Costers del Segre» sono caratterizzati da forte aroma, gusto equilibrato e note tanniche. Sono ampi, pieni e strutturati al palato. Le prove effettuate su Cabernet Franc, Garnacha Tintorera e Petit Verdot mostrano che l’uso di questi vitigni esalterebbe tali peculiarità.

Il Verdejo è un vitigno a bacca bianca che germoglia e matura precocemente e che, grazie agli influssi naturali della zona, è idoneo ad una potatura lunga. Per quanto riguarda le condizioni di coltivazione, dà rese elevate e ottimi vini se l’impianto è a bassa densità. I vini prodotti presentano sapori e aromi varietali, con titolo alcolometrico e acidità di livello medio-alto. L’uso di questo vitigno esalterebbe le peculiarità dei vini rossi della DOP «Costers del Segre», mantenendo il carattere e i sapori tipici della regione.

Il Godello è un vitigno a bacca bianca che germoglia e matura precocemente e che, grazie agli influssi naturali della zona, è perfettamente idoneo a produrre tali vini, che preservano aromi e sapori varietali. I vini presentano un titolo alcolometrico del 12-13 %, un’acidità medio-alta (5,5-6,5) e un potenziale aromatico medio.

In breve, i vini ottenuti dal vitigno Godello mantengono il carattere e i sapori tipici della zona, senza compromettere la loro qualità.

I vini rossi della DOP «Costers del Segre» sono caratterizzati da forte aroma, gusto equilibrato e note tanniche. Sono ampi, pieni e strutturati al palato. Le prove effettuate sul Malbec mostrano che l’uso di questo vitigno esalterebbe tali peculiarità. Secondi gli studi, il Malbec è un vitigno ad altissima resa, ampiamente in grado di produrre vini di qualità senza intaccare il carattere e i sapori tipici della zona.

2.5. Miglioramento nella descrizione del legame

Miglior formulazione del punto 7.3 del disciplinare di produzione e del punto 8 del documento unico.

Il testo è stato migliorato per ciascun tipo di vino tutelato dalla DOP.

Poiché né l’ampliamento della zona delimitata né l’inclusione di nuovi vitigni hanno un impatto sulla qualità del prodotto o sulle caratteristiche del vino, tali modifiche non hanno inciso sulla formulazione del testo riguardante il legame. L’aggiunta di superficie e di nuovi vitigni non modifica il legame in sé proprio perché le nuove zone e i nuovi vitigni sono coerenti con la natura essenziale della DOP e, pertanto, sono conformi al legame. Se non fossero conformi al legame con la DOP, simili aggiunte non sarebbero possibili.

2.6. Eliminazione dell’obbligo di imbottigliamento nella zona delimitata

Modifica del punto 8.3 del disciplinare di produzione e del punto 9 del documento unico con l’eliminazione dell’obbligo di imbottigliamento nella zona delimitata.

Non è necessario che l’imbottigliamento dei vini DOP «Costers del Segre» avvenga nella zona di coltivazione e di vinificazione.

Al disciplinare di produzione è pertanto aggiunto il seguente testo:

«I prodotti tutelati dalla DOP “Costers del Segre” devono essere confezionati in modo da garantirne la natura, le peculiarità e la qualità essenziali. Le modalità di trasporto non devono mai nuocere alla qualità del prodotto finale. Nel caso in cui i prodotti debbano essere confezionati al di fuori della zona di produzione, dovrà esserne data preventivamente notifica all’organismo di gestione della DOP per consentire a quest’ultimo di controllare le operazioni di confezionamento e garantire la qualità del prodotto».

2.7. Miglioramenti al contrassegno di garanzia

Modifica del punto 8.5 del disciplinare di produzione e del punto 9 del documento unico con la sostituzione del timbro unico e del sistema di numerazione con le seguenti opzioni: sigillo di garanzia, etichetta numerata, controetichetta numerata o sistema di controllo informatizzato.

Scopo di questa modifica è che il tipo di sigillo di garanzia rispecchi la prassi reale e garantisca la tracciabilità del prodotto DOP. Il nuovo sistema è basato su controlli elettronici codificati, che consentono all’organismo di gestione della DOP di monitorare i quantitativi prodotti, imbottigliati e commercializzati, garantendo la tracciabilità del prodotto. Il personale dell’organismo di gestione della DOP effettuerà ispezioni periodiche in loco delle aziende vinicole.


DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione (denominazioni)

Costers del Segre

2. Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

3. Vino liquoroso

5. Vino spumante di qualità

8. Vino frizzante

4. Descrizione del vino (dei vini)

VINO — bianco e rosato

Bianco

Traslucido, con sfumature tendenti al giallo o al verde, talvolta con riflessi aranciati o bruni.

I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:

assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,05 e pari o inferiore a 1,4 e superiore all’assorbanza a 520 nm;

assorbanza a 520 nm pari o inferiore a 0,4;

assorbanza a 620 nm pari o inferiore a 0,1;

intensità cromatica pari o superiore a 0,05 e pari o inferiore a 2;

torbidità inferiore a 30 NTU.

Aromi varietali fruttati e/o vegetali, floreali e speziati, con eventuali aromi terziari ed esenti da qualsiasi difetto.

Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti, con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.

Rosato

Traslucido, con sfumature tendenti al rosa, al rosso e/o al blu.

I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:

assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 2,5;

assorbanza a 520 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 3;

intensità cromatica pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 5,7;

torbidità inferiore a 30 NTU.

Aromi varietali fruttati e/o vegetali, floreali e speziati, con eventuali aromi terziari ed esenti da qualsiasi difetto.

Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti, con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.

Nei vini crianza, l’acidità volatile massima autorizzata è di 15 meq/l.

Il tenore massimo di anidride solforosa è di 250 mg/l se il tenore di zuccheri è superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

10,5

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

VINO — rosso

Limpido, con sfumature che vanno dal rosso e/o violetto al bruno o al color mattone per i vini crianza.

I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:

assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,1;

assorbanza a 520 nm pari o superiore a 0,1;

intensità cromatica pari o superiore a 3;

torbidità inferiore a 80 NTU.

Nessun difetto, aromi varietali fruttati e/o vegetali, floreali e speziati, con eventuali aromi terziari.

Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti, con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.

Nei vini crianza, l’acidità volatile massima può aumentare di 1 meq/l per ogni grado di alcol al di sopra dell’11 % vol. e per ciascun anno di invecchiamento, fino ad un massimo di 20 meq/l.

Il tenore massimo di anidride solforosa è di 200 mg/l se il tenore di zuccheri è superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

11

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

Vino liquoroso

Se prodotto da vitigni a bacca bianca, sfumature tendenti al giallo e/o al verde, talvolta con riflessi aranciati o oro antico; se prodotto da vitigni a bacca rossa, sfumature che vanno dal rosso e/o violetto fino eventualmente all’aranciato, al bruno o al ramato.

I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:

assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 20;

assorbanza a 520 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 20;

assorbanza a 620 nm pari o superiore a 0,1 e pari o inferiore a 10;

intensità cromatica pari o inferiore a 50;

torbidità inferiore a 80 NTU.

Nessun difetto, aromi varietali fruttati e/o vegetali, floreali e speziati, con eventuali aromi terziari.

Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti.

Il tenore massimo di anidride solforosa è di 200 mg/l se il tenore di zuccheri è superiore a 5 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

22

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

15

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

Vino spumante di qualità

Traslucido, con sfumature tendenti al giallo e/o al verde (talvolta con riflessi aranciati o oro antico) e con la persistente presenza di un cordone di bollicine.

I vini devono rispettare i seguenti intervalli di valori:

assorbanza a 420 nm pari o superiore a 0,05 e pari o inferiore a 1,4;

assorbanza a 520 nm pari o inferiore a 2;

assorbanza a 620 nm pari o inferiore a 1;

intensità cromatica pari o superiore a 0,05 e pari o inferiore a 2;

torbidità inferiore a 30 NTU.

Nessun difetto, aromi fruttati freschi e/o vegetali e/o floreali, presenti talvolta aromi terziari dovuti all’invecchiamento in bottiglia.

Ben equilibrato nei sapori e in bocca, senza difetti, con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

12,8

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

10,8

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185

Vino frizzante

Anidride carbonica visibile sotto forma di bollicine, ma senza schiuma; colore corrispondente agli intervalli di assorbanza di cui alle sezioni precedenti per ciascun tipo di vino (bianco, rosso, rosato).

Aromi varietali fruttati e/o floreali e nessun difetto.

Tenore di anidride carbonica percepibile al palato, ben equilibrato negli aromi e in bocca, senza difetti e con finale lungo, che persiste per più di cinque secondi.

Tenore di anidride solforosa pari a quello dei vini bianchi, rosati e rossi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)

12,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

10

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

5. Pratiche di vinificazione

a. Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Per estrarre il mosto o il vino e separarlo dalle bucce delle uve si esercita una pressione atta a garantire l’ottenimento di non oltre 75 litri di vino per 100 kg di uve vendemmiate.

b. Rese massime

16 000 kg di uve per ettaro.

120 ettolitri per ettaro.

6. Zona delimitata

La DOP «Costers del Segre» è costituita dalle seguenti sette sottozone.

La sottozona Artesa de Segre, comprendente i seguenti comuni:

— Algerri

— Alòs de Balaguer

— Artesa de Segre

— Balaguer

— Farfanya Castelló

— Foradada

— Menàrguens

— Frazione di Montclar all’interno del comune di Agramunt

— Fogli catastali 5 (particelle 399, 400, 401 e 402) e 7 (particella 90) nel comune di Cubells

— Foglio catastale 5 (particelle 1 e 22) nel comune di Os de Balaguer

La sottozona Urgell, comprendente i seguenti comuni:

— Penelles

— Preixens

— Fogli catastali 2 (particella 7), 3 (particella 75), 4 (particella 25) e 13 (particella 93) nel comune di Ivars d’Urgell

La sottozona Garrigues, comprendente i seguenti comuni:

— Albi

— Arbeca

— Bellaguarda

— Cervià de les Garrigues

— Espluga Calba

— Fulleda

— Floresta

— Pobla de Cérvoles

— Omellons

— Tarrés

— Vinaixa

— Vilosell

— Fogli catastali 5 (particella 487), 12 (particelle 14, 15, 16, 33, 34 e 37) e 13 (particelle 3, 4 e 5) nel comune di Juneda

— Fogli catastali 9 (particelle 30 e 96), 21 (particelle 114, 165 e 167) e 22 (particelle 118, 119 e 120) nel comune di Borges Blanques

— Foglio catastale 4 (particelle 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 e 193) nel comune di Albagés

— Fogli catastali 2 (particelle 57, 66, 499 e 9002) e 6 (particelle 317, 318, 319, 320 e 597) nel comune di Juncosa

— Fogli catastali 1 (particella 27) e 3 (particelle 97 e 222) nel comune di Llardecans

La sottozona Pallars, comprendente i seguenti comuni:

— Tremp (vecchi confini comunali) e Gurb, Palau de Noguera, Puigcercós, Suterranya e Vilamitjana (frazioni di Tremp)

— Fogli catastali 1 (particelle 509 e 556), 3 (particelle 37, 190, 191, 219, 222, 226, 233, 248, 315 e 318), 12 (particelle 146, 151, 161, 163 e 175), 13 (particelle 17, 93, 127 e 204) e 17 (particella 212) nel comune di Conca de Dalt

— Frazioni annesse di Cellers e Guàrdia de Tremp nel comune di Castell de Mur

— Frazioni annesse di Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana e Sant Miquel de la Vall nel comune di Gavet de la Conca

— Frazioni annesse di Conques, Figuerola d’Orcau, Orcau-Basturs e Sant Romà d’Abella nel comune di Isona i Conca Dellà

— Foglio catastale 4 (particelle 24, 25, 26, 29, 42, 43, 45, 46, 49, 50 e 65) nel comune di Pobla de Segur

— Fogli catastali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nel comune di Llimiana

— Foglio catastale 3 (particelle 28, 37, 300 e 301) nel comune di Rialp

— Foglio catastale 3 (particelle 294 e 430) nel comune di Salàs de Pallars

— Fogli catastali 3, 4, 5 e 6 nel comune di Talarn

— Fogli catastali 3 (particelle 201, 202, 203, 220, 223, 225, 325 e 330) e 2 (particelle 273 e 276) nel comune di Sort

La sottozona Raimat, comprendente i seguenti comuni:

— Il distretto di Raimat nel comune di Lleida

— Fogli catastali 1 (particelle 162 e 181) e 2 (particella 143) nel comune di Almacelles

La sottozona Segrià, comprendente i seguenti comuni:

— Fogli catastali 6 (particelle 9017, 9022 e 9005) e 15 (particelle 3, 57, 9001, 9003, 9004, 9007 e 2027) nel comune di Alcarràs

— Alfarràs

— Foglio catastale 5 (particelle 25, 180, 181, 193 e 280) nel comune di Almacelles

— Almenar

— Gimenells i el Pla de la Font

— Fogli catastali 1, 2 e 7 (particelle 230, 231, 232, 307, 309, 310 e 311) e 8 (particella 337) nel comune di Lleida

— Fogli catastali 11 (particelle 6, 7, 8 e 9005) e 12 (particella 9006) nel comune di Torrefarrera

La sottozona Valls del Riu Corb, comprendente i seguenti comuni:

— Ametlla

— Belianes

— Ciutadilla

— Granyanella

— Granyena de Segarra

— Guimerà

— Maldà

— Montoliu de Segarra

— Montornès de Segarra

— Nalec

— Omells de Na Gaia

— Preixana

— San Martí de Riucorb

— Tàrrega

— Vallbona de les Monges

— Vallfogona de Riucorb

— Verdú

— Foglio catastale 4 (particella 92) e 6 (particelle 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48) nel comune di Vilagrassa

Nessuna delle particelle che costituiscono la zona geografica della DOP «Costers del Segre» saranno escluse in caso di riclassificazione, esproprio o modifiche dei confini comunali, attuati in conformità con la normativa vigente in materia di enti locali.

7. Vitigni principali

AGUDELO — CHENIN BLANC

MACABEO — VIURA

MOSCATEL ALEJANDRIA — MOSCATEL DE MALAGA

MONASTRELL

MERLOT

GARNACHA TINTA — LLADONER

GARNACHA BLANCA — LLADONER BLANCO

CHARDONNAY

GODELLO

GEWÜRZTRAMINER

GARNACHA TINTORERA

XARELLO — CARTOIXA

VIOGNIER

VERDEJO

TREPAT

CABERNET SAUVIGNON

CABERNET FRANC

ALBARIÑO

TEMPRANILLO — ULL DE LLEBRE

SYRAH

SAUVIGNON BLAN

RIESLING

PINOT NOIR

PETIT VERDOT

PARELLADA — MONTONEC

MAZUELA — SAMSO

MALVASIA AROMATICA — MALVASIA DE SITGES

MALBEC

MOSCATEL DE GRANO MENUDO — MOSCATEL MORISCO

8. Descrizione del legame/dei legami

VINO

Le caratteristiche geografiche specifiche e ben definite della DOP «Costers del Segre», tra cui il luogo di origine e la distanza dal Mar Mediterraneo e dai Pirenei, creano un clima continentale con forti escursioni termiche giornaliere e stagionali e cicli vegetativi specifici della zona, da cui le particolari pratiche di vendemmia.

I fattori naturali della zona consentono di preservare i vitigni tradizionali e di perfezionare quelli non autoctoni, introdotti dopo la comparsa della fillossera. Vi sono quindi grandi differenze tra le varietà di uve, il che significa che i prodotti possono avere una composizione ampelografica molto diversa.

Per quanto riguarda i fattori umani, come testimoniano i riferimenti storici (documenti e manufatti) si tratta di una zona a vocazione tradizionalmente viticola, in cui le tecniche innovative vengono tuttavia accolte con entusiasmo.

Durante il processo di maturazione, le temperature notturne sono eccezionalmente basse: di solito, circa 15 °C per tutto il periodo, con un calo a 2-10 °C nelle fasi successive, in tutta la zona della DOP «Costers del Segre». I vini hanno perciò elevata acidità e sapori intensi che li differenziano da quelli prodotti in altre regioni. I vini bianchi hanno aromi primari permeati di sentori fruttati se provengono da sottozone con pendii dolci, e da sentori floreali se provengono da sottozone più collinari. Per i vini rossi, i fattori naturali incidono sul titolo alcolometrico effettivo, sui profumi e sui sapori. Tutti questi fattori preservano la peculiare qualità conferita ai vini dalle fredde temperature notturne. È impossibile produrre in altre regioni vini con simili caratteristiche.

Vino spumante di qualità

Sin dall’inizio del secolo scorso il vino spumante si produce in alcune aziende vinicole utilizzando metodi tradizionali.

I vini bianchi usati per produrre questi vini spumanti hanno aromi primari permeati di sentori fruttati se provengono da sottozone con pendii dolci, e di sentori floreali se provengono da sottozone più collinari.

La forte escursione termica giornaliera durante il ciclo di maturazione conferisce ai vini caratteristiche peculiari, più alti livelli di acidità e intensi aromi floreali. Questi elementi, combinati al fattore umano — la prosecuzione dell’utilizzo di metodi di produzione tradizionali - e al fattore naturale — la preservazione dei vitigni autoctoni e l’adattamento dei vitigni esteri — concorrono alla specificità dei vini spumanti di qualità della DOP.

Vino liquoroso

Produzione di vini liquorosi della DOP «Costers del Segre»

In autunno, le temperature diurne più elevate, combinate alle scarse precipitazioni, consentono di vendemmiare, tardivamente, uve ricchissime di zuccheri. Grazie a queste caratteristiche climatiche molto particolari, si producono tradizionalmente vini liquorosi con uve parzialmente appassite vendemmiate tardivamente. Il tipo di suolo consente di vendemmiare le varietà di uve utilizzate per tali vini in condizioni ottimali, senza che giungano a sovramaturazione.

Vino frizzante

L’elevata acidità e gli intensi aromi floreali dei vini frizzanti della DOP «Costers del Segre» sono riconducibili alla forte escursione termica, spesso superiore ai 15 °C, che si verifica durante il processo di maturazione delle uve.

9. Ulteriori condizioni essenziali

Quadro giuridico di riferimento

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Per etichettare l’imballaggio utilizzato per commercializzare i prodotti tutelati dalla presente DOP deve essere utilizzato un metodo di identificazione unico. Può trattarsi di un sigillo di garanzia, di un’etichetta numerata, di una controetichetta numerata o di un sistema di controllo elettronico per la DOP (da assegnare su richiesta dell’azienda vinicola). A prescindere dal sistema prescelto, la tracciabilità deve essere garantita tramite una procedura stabilita dall’organismo di gestione.

Quadro giuridico di riferimento

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Imbottigliamento nella zona delimitata

Descrizione della condizione

I vini non devono essere necessariamente imbottigliati all’interno della zona geografica delimitata.

Link al disciplinare del prodotto

https://goo.gl/Xeblp0