Pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Romagna” e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta, e trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta.
(Provvedimento 22/03/2016, pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali)
Per il consenso all'etichettatura transitoria dei vini DOC "Romagna", vedi il Decreto 31 maggio 2016. Per le modifiche successive a quelle di cui all'allegato del presente decreto apportate al disciplinare di produzione della DOC dei vini "Romagna", vedi il Decreto 8 gennaio 2019.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI IV
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
VISTO il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
CONSIDERATO che il predetto D.M. 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall’articolo 109, paragrafo 3, e dall’articolo 110 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità procedurali per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, con particolare riguardo alla relativa modulistica, nonché alle modalità e tempistiche di trasmissione delle stesse domande, nell’ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009;
RITENUTO pertanto che, nelle more dell’adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e del predetto D.M. 7 novembre 2012;
VISTO il D.M. 22.09.2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’8.10.2011, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata “Romagna”, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
VISTO il D.M. 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOC “Romagna”;
VISTO il D.M. 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC; VISTA la domanda presentata in data 2 settembre 2015, tramite la Regione Emilia–Romagna, dall’Ente Tutela Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Romagna”, nel rispetto della procedura di cui all’art. 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;
ATTESO che la richiesta di modifica in questione è stata esaminata, nell’ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articolo 10, comma 1, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 118 octodecies, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare:
- è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del citato D.M. 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all’articolo 16 del Decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 dicembre 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;
- la citata proposta di modifica del disciplinare, ai sensi dell’articolo 8 del citato D.M. 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2016;
- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione non sono pervenute istanze, contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;
RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all’esame della richiesta di modifica del disciplinare in questione e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e che pertanto sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del documento unico e del disciplinare di produzione della DOP dei vini “Romagna”, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione;
DISPONE
ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa:
1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini “Romagna”, così come consolidato con il D.M. 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il D.M. 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e della relativa modifica al documento unico;
2) la trasmissione alla Commissione UE della richiesta di modifica in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.607/2009.
Roma, 22/03/2016
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto
ALLEGATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della DOP dei vini "Romagna"