Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 27-12-2012
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 31-12-2012
Numero gazzetta: 303

Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l’attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del reg. n. 834/07, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

(Decreto 27 dicembre 2012, pubblicato in  G.U. 31 dicembre 2012, n. 303)

Modificato dal D.m. 28 marzo 2013.

 

Articolo 1.

1. Gli operatori che notificano la propria attività ai sensi dell’art. 5, par. 6 del D.m. 1° febbraio 2012 n. 2049 e hanno sedi operative in diverse regioni e province autonome, per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica:

– ai sistemi informativi, di cui all’allegato I del presente decreto, di ciascuna regione o provincia autonoma nella quale è ubicata l’eventuale sede operativa;

– al SIB per le regioni o province autonome non indicate all’allegato I del presente decreto.

2. La disposizione del paragrafo precedente si applica dal 1° ottobre 2012, data di entrata in vigore del D.m. 1° febbraio 2012 n. 2049, fino al 31 marzo 2013 (termine differito).

 

Articolo 2.

(omissis)

 

Articolo 3.

1. Nelle more della definizione, da parte delle regioni e province autonome, delle modalità di conferimento della delega per la registrazione al SIB ai sensi dell’art. 5, paragrafi 3 e 5, i soggetti cui è stato conferito, da parte dell’operatore, mandato per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell’operatore come previsto all’art. 5, paragrafo 2 del medesimo decreto, fatta salva l’eventuale necessità di ampliamento del mandato stesso. In tal caso i soggetti mandatari inviano la copia cartacea della notifica alla regione e provincia autonoma competente.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica esclusivamente alle regioni e province autonome che non hanno provveduto alla definizione delle modalità per la registrazione al SIB e non riguarda le regioni e province autonome indicate all’allegato I.

 

Il decreto dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425 è abrogato.

 

ALLEGATO I

Regioni e province autonome dotate di sistemi informativi propri

• reg. Emilia-Romagna

• reg. Lombardia

• reg. Marche

• reg. Piemonte

• reg. Puglia

• reg. Toscana

• reg. Umbria

• reg. Veneto