Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del reg. n. 834/07 e relativi regolamenti di applicazione.
(Decreto Ministeriale 3/05/2012, pubblicato in G.U. 18 giugno 2012, n. 140)
Articolo 1.
Organismo di controllo unico
1. Gli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico ai sensi del reg. n. 834 del 2007 e del reg. n. 889 del 2008, indipendentemente dall’ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo.
2. Gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno le attività assoggettate a più organismi di controllo, per adeguarsi alla disposizione prevista dal comma precedente, presentano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto una notifica di variazione, in conformità ai D.m. n. 91436 del 4 agosto 2000, n. 18354 del 27 novembre 2009 e n. 11955 del 30 luglio 2010, nella quale è indicato l’organismo di controllo unico prescelto e tutte le attività svolte dagli operatori medesimi. Gli operatori comunicano contestualmente, agli organismi di seguito denominati «organismi eliminati», la cessazione dell’assoggettamento al loro controllo ed allegano tale comunicazione alla notifica di variazione.
3. L’organismo di controllo prescelto in conformità al comma precedente chiede all’organismo eliminato le informazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto.
4. È fatta salva la possibilità di utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, i materiali di imballaggio già stampati alla data di pubblicazione del presente decreto nei casi previsti al comma 2 del presente articolo. L’organismo di controllo prescelto e quello i cui riferimenti compaiono nel materiale d’imballaggio comunicano reciprocamente le informazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo e smaltimento delle scorte, svolgendo se del caso, anche su richiesta dell’organismo eliminato, verifiche ispettive congiunte.
5. L’attività di esportazione verso Paesi terzi consente agli operatori l’assoggettamento ad un organismo di controllo diverso da quello scelto per il controllo delle attività svolte nel territorio dell’Unione europea. In tal caso gli organismi di controllo comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo.
Articolo 2.
Cambio dell’organismo di controllo
1. L’operatore che intende cambiare l’organismo al cui controllo è assoggettato ha l’obbligo di presentare una notifica di variazione, in conformità alla normativa vigente.
2. L’organismo di controllo subentrante ha l’obbligo di chiedere all’organismo di controllo precedente una dichiarazione liberatoria sull’idoneità aziendale, contenente le informazioni minime individuate nel documento giustificativo di cui all’art. 29 del reg. n. 834/07 e la seguente documentazione inerente l’operatore relativa all’attività di controllo e certificazione:
– data notifica di inizio attività e copia dell’ultima notifica presentata;
– programmi annuali di produzione dell’ultimo quinquennio;
– elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
– indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell’ultimo triennio;
– situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
– classe di rischio attribuita;
– qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell’integrità dell’attività di controllo e certificazione.
La dichiarazione liberatoria non costituisce elemento di certificazione e va rilasciata nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Fino alla data del rilascio della dichiarazione liberatoria, di cui al comma precedente, non è possibile l’emissione di alcun documento riguardante l’operatore, le sue attività e i suoi prodotti che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea da parte del nuovo organismo di controllo. Per assicurare la continuità delle attività dell’operatore il documento giustificativo, di cui all’art. 29 del reg. n. 834/07, emesso dall’organismo di controllo precedente è valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo organismo di controllo. Quest’ultimo è tenuto alla verifica di tutte le operazioni svolte dall’operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione e l’organismo di controllo precedente è tenuto a fornire la massima collaborazione.
4. I provvedimenti adottati dall’organismo di controllo a seguito di rilevate non conformità impediscono all’operatore di cambiare organismo di controllo. In tale caso l’organismo di controllo precedente comunica, nel termine previsto al comma 2, i motivi che ostano al cambiamento di organismo e non procede al rilascio della dichiarazione liberatoria richiamata al medesimo comma 2. Tale comunicazione è inviata all’autorità competente per la notifica di variazione e all’autorità competente per la vigilanza.
5. All’operatore che regolarizza la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati dall’organismo di controllo a seguito di rilevate non conformità, è rilasciata la dichiarazione liberatoria richiamata al comma 2.
6. L’organismo di controllo subentrante può accedere, facendone motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l’attività di controllo e certificazione in possesso dell’operatore e/o degli organismi di controllo precedenti, relative all’attività con metodo biologico effettuata dall’operatore nel periodo antecedente alla propria attività di certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato all’autorità competente per la notifica e all’autorità competente per la vigilanza che ne valutano la fondatezza.
7. L’operatore deve conservare per un periodo di 5 anni tutta la documentazione in proprio possesso relativa all’attività con metodo biologico. L’operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo deve consentire all’ultimo organismo di controllo l’accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all’attività con metodo biologico. La fattispecie trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche a seguito di un’accertata violazione della normativa europea e/o nazionale in materia di produzione biologica.
8. L’organismo di controllo che riceve dall’operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell’agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all’autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.
Articolo 3.
Comunicazione dell’operatore
1. L’operatore che, nell’ambito degli impegni assunti nella descrizione di cui all’art. 63 del reg. n. 889/08, rileva eventuali non conformità nello svolgimento della propria attività, ne dà comunicazione all’organismo al cui controllo è assoggettato nel termine di 30 giorni.
Articolo 4.
Disposizioni transitorie
Dall’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 la notifica di variazione, di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto, è presentata dall’operatore in conformità alle disposizione del richiamato decreto ministeriale n. 2049.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.