Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 28 del reg. n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
(Decreto Ministeriale 1°/02/2012, pubblicato in G.U. 23 marzo 2012, n. 70)
Rettifica G.u. n. 127 del 1° giugno 2012; modificato dai D.m. 31 luglio 2012; D.m. del 27 dicembre 2012.
Articolo 1.
Gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico
1. Il presente decreto istituisce il sistema informativo biologico, di seguito SIB, per la gstione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico e definisce le relative modalità applicative, in conformità a quanto disposto dal Dpr n. 503/99 e dal D.lgs n. 173/98. Il SIB utilizza l’infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale, di seguito SIAN, che garantisce la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione, di seguito SPCoop.
3. Le regioni e province autonome, di seguito regioni, che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di prima attività e variazione, applicano le disposizioni dalle medesime adottate, fatta salva l’integrazione dei sistemi informativi regionali come previsto al paragrafo 2 del presente articolo e le modifiche per l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
Articolo 2.
Soggetti abilitati ad operare nel SIB
1. I soggetti che operano utilizzando il SIB, elencati all’allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, svolgono nel sistema le funzioni di propria competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole di funzionamento del SIAN.
2. Le informazioni relative all’operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIB ai soggetti interessati, per ogni specifico procedimento, come previsto negli articoli seguenti.
Articolo 3.
Registrazione al SIB
1. I soggetti elencati all’allegato I, per l’espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati attraverso apposita registrazione ai sistemi informativi regionali già esistenti o al SIB.
2. Le regole di autenticazione ed accesso al sistema sono definite dalle regioni che dispongono di propri sistemi informativi, nel rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza previste nel SIAN.
3. Le regole di autenticazione ed accesso al SIB, nelle regioni che non dispongono di propri sistemi informativi, sono quelle previste per la gestione utenze del SIAN.
4. La registrazione consente all’utente di operare nei diversi sistemi informativi (SI) che provvedono a tracciare tutte le operazioni eseguite.
5. Gli operatori di cui all’art. 5 del presente decreto ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano al sistema della regione territorialmente competente. La competenza regionale è determinata secondo le regole vigenti per la costituzione e la tenuta del fascicolo aziendale, in conformità a quanto stabilito dal Dpr n. 503/99 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle regioni in cui non è operativo uno specifico sistema informativo, gli operatori di cui all’art. 5 ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano direttamente al SIB.
6. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il ministero indica la procedura di registrazione al SIB, esclusivamente per gli operatori che svolgono attività di importazione.
Articolo 4.
fascicolo aziendale
1. Gli operatori che notificano ai sensi del presente decreto, costituiscono il fascicolo aziendale disciplinato dal Dpr n. 503/99 e successive modifiche ed integrazioni, quale atto preliminare alla presentazione della notifica, in conformità alle disposizioni di AGEA coordinamento e degli organismi pagatori.
2. Per gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola, l’attività di cui all’art. 2, lettera i) del reg. n. 834/07, di seguito «preparatori» e per gli «importatori» definiti all’art. 2, lettera c) del reg. n. 889/08, il fascicolo aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base.
3. Il contenuto del fascicolo aziendale di preparatori ed importatori, che risultano già inseriti nell’elenco biologico nazionale pubblicato nel SIAN per l’anno 2010, è costituito, secondo le regole di competenza vigenti, dalle informazioni presenti nell’elenco stesso.
Articolo 5.
Notifica di inizio attività e variazione
1. Le persone fisiche o giuridiche, di seguito «operatori», che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all’art. 1, paragrafo 2, del reg. n. 834/07, di seguito «regolamento», o che immettono tali prodotti sul mercato, sono tenute a notificare l’inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica, tramite il SIB.
2. I soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale, attraverso una specifica integrazione del mandato stesso, se del caso, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell’operatore.
3. I soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell’operatore.
4. I soggetti di cui al paragrafo 3 devono dare garanzia di sicurezza ed affidabilità nel lavoro svolto, in conformità alle disposizioni stabilite dalle amministrazioni deleganti e agli obblighi assunti nei confronti degli operatori.
5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni, per quanto di propria competenza, stabiliscono le modalità di conferimento della delega, da parte dell’operatore, ai soggetti di cui al paragrafo 3.
6. La notifica è presentata alla regione competente per territorio. La competenza regionale è determinata sulla base di quanto stabilito all’art. 3 paragrafo 5.
7. Le regioni che dispongono di propri sistemi informativi cooperano con il SIB, inviando quotidianamente le notifiche ricevute ed ogni altro documento di interesse, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione (SPCoop).
8. Ai fini della semplificazione amministrativa, per la compilazione della notifica l’operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nel fascicolo aziendale, integrate dalle informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologico. L’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto, descrive le informazioni gestite dal SIB necessarie per la presentazione della notifica. Le istruzioni per la compilazione e il modello di notifica saranno pubblicati sul sito del ministero (www.politiche-agricole.it), sul SIAN (www.sian.it) e sul SINAB (www.sinab.it). Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni, di cui al citato allegato II sono effettuati con decreto, senza adire la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ma sentite le regioni.
9. Al termine della procedura di compilazione della notifica il sistema telematico attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell’attività di controllo da parte degli organismi di certificazione, di seguito ODC, indicati dall’operatore al momento della notifica.
10. L’operatore o il soggetto delegato, stampa la notifica che, debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti, è inviata alla regione di competenza con raccomandata a.r., secondo quanto stabilito all’art. 3, paragrafo 5 del presente decreto ovvero al ministero relativamente agli importatori.
11. I soggetti mandatari, di cui al paragrafo 2, non provvedono all’invio della copia cartacea ma conservano la medesima, debitamente sottoscritta e inseriscono nel fascicolo aziendale la documentazione relativa all’operatore, garantendo la reperibilità di tali documenti alle autorità di controllo, parimenti non provvedono all’invio della copia cartacea i soggetti muniti di carta nazionale dei servizi.
12. La notifica di variazione va presentata entro trenta giorni dall’intervenuta variazione, con le modalità individuate per la notifica di inizio attività, nei casi previsti all’allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto.
13. Le informazioni riportate nella notifica sono rese disponibili, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2 del presente decreto, ai soggetti interessati. In particolare:
a. all’operatore, anche tramite il soggetto mandatario o delegato;
b. all’ODC indicato dall’operatore;
c. alla regione territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 paragrafo 5, alle regioni nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell’operatore nonché al ministero per l’attività di importazione;
d. ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;
e. all’organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 paragrafo 5, per le funzioni di competenza.
Tali soggetti possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.
14. Le regioni e il ministero, per quanto di competenza, se nel corso dell’istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato «non valida» e comunicano l’esito degli accertamenti all’operatore e all’ODC attraverso l’apposita funzionalità del SIB.
Articolo 6.
Attività di controllo e documento giustificativo
1. Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB, comunicano le informazioni relative ad ogni attività di controllo eseguita sull’operatore, seguendo la procedura descritta all’allegato IV che costituisce parte integrante del presente decreto. Le modalità di utilizzo dei servizi saranno definite dal ministero in accordo con le regioni, l’AGEA e gli altri enti interessati, previo parere del comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile.
2. Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB o dai sistemi informativi regionali, rilasciano il documento giustificativo disciplinato all’art. 29 del reg. e all’art. 68 reg. n. 889/08, associandolo alla notifica presentata dall’operatore controllato. Nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio il documento giustificativo è reso disponibile al SIB.
3. Ad ogni successiva modifica delle informazioni contenute nel documento giustificativo, gli ODC rilasciano un nuovo documento, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le informazioni relative all’attività di controllo e il documento giustificativo sono resi disponibili dal SIB ai soggetti individuati all’art. 5, paragrafo 13 del decreto.
5. Gli ODC se nel corso dell’istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato «non valida» e comunicano l’esito degli accertamenti all’operatore e alle regioni interessate nonché al ministero per l’attività di importazione, attraverso l’apposita funzionalità del SIB.
Articolo 7.
Pubblicazione dell’elenco e dei documenti giustificativi
1. Il ministero per gli importatori e le regioni per gli altri operatori biologici, all’esito positivo dei controlli effettuati dagli ODC e delle verifiche di competenza, chiudono il procedimento utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB e procedono all’iscrizione dell’operatore nell’elenco di cui al paragrafo 3.
2. In conformità alla legge n. 241/90, decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del documento giustificativo nel SIB da parte dell’ODC, l’operatore è iscritto nell’apposito elenco.
3. L’elenco di cui al precedente paragrafo definisce, per ciascuno degli operatori iscritti, l’attività praticata e il metodo di produzione adottato, sulla base delle definizioni riportate nell’allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il ministero, mette a disposizione del pubblico, attraverso il portale dedicato (www.sinab. it), l’elenco degli operatori biologici ai sensi del reg. di esecuzione n. 426/11 e i relativi documenti giustificativi.
5. Gli operatori rimangono iscritti nell’elenco, salva la comunicazione di recesso o il provvedimento di esclusione come descritto nell’allegato VI, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La notifica è soggetta all’imposta di bollo come indicato nella nota del ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, n. V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata alla circolare del ministero n. 9697084 del 17 dicembre 1996.
Articolo 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall’entrata in vigore del presente decreto le notifiche di inizio attività e variazione sono regolamentate dalle disposizioni ivi contenute.
2. Per l’adeguamento alle procedure previste dal presente decreto, gli operatori che hanno già presentato la notifica alle amministrazioni competenti e sono iscritti nei relativi elenchi regionali e nazionali, sono tenuti ad informatizzare la notifica secondo le modalità descritte, entro il 31 marzo 2013.
3. Per le annualità 2011 e 2012, nelle more dell’adeguamento alle procedure del presente decreto, gli elenchi oggetto di trasmissione da parte degli ODC e delle regioni, previsti all’art. 10 paragrafi 1.2 e 1.4 del D.m. 27 novembre 2009, n. 18354, sono acquisiti esclusivamente per via telematica attraverso la procedura disponibile nel SIAN, utilizzando le definizioni di cui all’allegato V del presente decreto. L’acquisizione dell’elenco degli operatori secondo tale modalità adempie agli obblighi di comunicazione relativi al numero degli operatori di cui all’art. 10 del citato D.m. 27 novembre 2009.
4. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto gli ODC, per ciascun operatore controllato, inseriscono nel SIB o nei sistemi informativi regionali, utilizzando i relativi servizi, il documento giustificativo relativo a ciascun operatore, sulla base dell’attività di controllo effettuata.
5. L’allegato IX del decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, è sostituito dall’allegato VII del presente decreto.
6. I termini previsti dal presente decreto potranno subire modifiche, sentite le regioni e le province autonome, senza adire la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’art. 9, primo comma, paragrafo 2.1, del citato decreto ministeriale n. 18354 è abrogato; all’art. 9, secondo comma, paragrafo 2.3, sono cancellate le parole «sezione C e D»; all’art. 11 è abrogato il paragrafo 1; all’art. 12 sono abrogati i paragrafi 1 e 2.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modulo di notifica di cui all’allegato III del decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, è abrogato.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, è abrogato.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’art. 1 del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11955 è abrogato.
Articolo 9.
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal Dpr 15 luglio 1988, n. 574.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, purché compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il 1° ottobre 2012.
ALLEGATI
(omissis)