Chiarimenti sulle norme di etichettatura per il vino, regolamento n. 1169/11.
In risposta alla lettera del 29 settembre 2014, con la quale si chiedono chiarimenti sulle norme di etichettatura per il vino, in vista dell'entrata in vigore del regolamento n. 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, si ricorda quanto segue:
Dimensione minima dei caratteri per le indicazioni obbligatorie.
Come correttamente si riporta nella vostra lettera, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1169/11 «Fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9 che appaiono sull'imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta, sono stampate in tale modo da garantire una chiara leggibilità, in caratteri in cui l'altezza della x, come definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm», per quanto riguarda le disposizioni specifiche per il vino, l’articolo 50, del regolamento n. 607/09 sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, sulle menzioni tradizionali, sull’etichettatura e sulla presentazione di determinati prodotti settore vitivinicolo, stabilisce che le indicazioni obbligatorie relative al vino «...sono presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dai disegni» e non prescrive, tuttavia, nessun requisito specifico sulla dimensione dei caratteri.
Risulta da quanto sopra che i due regolamenti dell’Unione europea si completano a vicenda, in altre parole, le disposizioni del regolamento n. 1169/11 relative alla dimensione dei caratteri si applicano a tutti i prodotti alimentari, compreso il vino, mentre l’articolo 50, del regolamento n. 607/09 stabilisce i requisiti supplementari sui caratteri da utilizzare, che devono essere indelebili e distinguibili dal testo circostante o dalla grafica.
Di conseguenza, il vino non deve essere considerato come escluso dalle disposizioni del regolamento n. 1169/11 per quanto riguarda la dimensione minima dei caratteri.
Etichettatura
Regime linguistico.
Ai sensi dell’articolo 121 del regolamento n 1308/13 che istituisce l’organizzazione comune dei mercati nel settore prodotti agricoli, «Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 119 e 120, se espresse in parole, figurano in una o più lingue ufficiali dell’Unione».
Ciò significa che tale regola sulla lingua si applica solo alle informazioni che figurano nei suddetti articoli.
Qualsiasi altra indicazione di etichettatura particolare di cui al regolamento n. 1169/11 verrà sottoposta al regime linguistico istituito dall’articolo 15 della stesso regolamento, che dispone che «...le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato».
È prerogativa degli Stati membri di stabilire quale lingua è facilmente comprensibile per i suoi consumatori.
Prodotti vitivinicoli esentati dal riportare il termine minimo di conservazione.
Per quanto riguarda l’indicazione del termine minimo di conservazione, l’esenzione è stata istituita per i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutta diversa dall’uva, dalla direttiva 112/79 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Tale esenzione è stata mantenuta dalla direttiva 2000/13, che ha abrogato la direttiva 112/79. Questa regola continuerà ad applicarsi, invariata, con l’entrata in vigore del regolamento n. 1169/11, che abrogherà la direttiva 2000/13, a partire dal 13 dicembre 2014. È utile ricordare che quando questa regola è stata introdotta nel 1979, la categoria «vini frizzanti» era definita nell’allegato II del regolamento n. 816/70 che stabiliva disposizioni complementari per l’organizzazione comune dei mercati nel settore vino, come «vino da tavola», che riguardava i vini generici. Si può pertanto ritenere che i «vini frizzanti», definiti come «vini da tavola», erano compresi nella deroga di non indicare il termine minimo di conservazione.
La definizione di «vino frizzante» è stata modificata prima dal regolamento n. 822/87 per diventare un «...prodotto ottenuto da vino da tavola...» e poi dal regolamento n. 479/08 per diventare un «...prodotto ottenuto dal vino...».
La definizione «vino da tavola» è scomparsa con la riforma del vino del 2008 e sostituita dalla definizione «vino».
Alla luce di quanto precede, si può ipotizzare che l’assenza dei vini frizzanti dei prodotti oggetto dell’esenzione di cui all’allegato X del regolamento n 1169/11 in relazione alla termine minimo di conservazione, è solo dovuta al «copia e incolla» delle norme contenute nella direttiva 112/79 del Consiglio, senza tener conto della nuova classificazione delle categorie di vini istituita dal 1987 in poi.
Ciò premesso, la Commissione è disponibile ad ricercare con gli Stati membri una soluzione pragmatica a questa questione.
Indicazione del nome e dell’indirizzo dell’operatore del settore alimentare.
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1169/11 è obbligatorio indicare l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti. L’articolo 8 dello stesso regolamento stabilisce che «l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale l’alimento è commercializzato o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione».
L’articolo 119 del regolamento n. 1308/13, invece, stabilisce l’obbligo di indicare il nome, dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore del vino.
Di conseguenza, l’indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore sulla confezione di vino potrebbe soddisfare l’obbligo di indicare l’operatore del settore alimentare nella misura in cui tale persona si trova nel mercato dell’Unione e detiene la responsabilità per le informazioni sui prodotti alimentari.
Tolleranza per quanto riguarda l’indicazione del titolo alcolometrico dei vini aromatizzati.
Il regolamento n. 1169/11, nel suo allegato XII, stabilisce le tolleranze in più o in meno ammesse per quanto riguarda l’indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti.
Le bevande alcoliche di cui alla presente disposizione sono divise in gruppi.
Il gruppo 3, al quale si fa riferimento nella sua lettera, include le bevande a base di frutta macerata o parti di piante. Sebbene queste sostanze possono essere utilizzate per la produzione di alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati, non tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati le contengono. Conseguentemente, il gruppo 4 «eventuali altre bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol» nell’allegato XII, diverse dal gruppo 3, rientrerebbe nel campo di applicazione previsto per prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Il presente parere è fornito in base a quanto esposto nella lettera del 29 settembre 2014 e restando inteso che, in caso di controversia che coinvolga il diritto dell’Unione, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in ultima analisi, solo la Corte di giustizia europea può fornire una interpretazione autentica sulla applicazione del diritto dell’Unione.