Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-05-2018
Numero provvedimento: 2436739
Tipo gazzetta: Nessuna

Uso dei solfiti nella produzione di succo d’uva biologico.

Grazie per la vostra lettera del 30 gennaio 2018 relativa all’uso dei solfiti nella produzione di succo d’uva biologico per il consumo diretto. Il regolamento n. 834/07 del Consiglio relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti biologici si applica, fatte salve altre disposizioni comunitarie o disposizioni nazionali, in conformità al diritto comunitario, come nel caso delle disposizioni che disciplinano produzione, preparazione, commercializzazione, etichettatura e controllo, compresa la legislazione sui prodotti alimentari e sull’alimentazione animale.

Il regolamento n. 1333/08 sugli additivi alimentari non consente l’uso di solfiti (E220 – E228) nel succo d’uva ad eccezione del succo d’uva non fermentato per uso sacramentale e succo d’uva concentrato per la vinificazione domestica, di cui all’allegato II, parte E, punto 14.1.2 di tale regolamento. Di conseguenza, l’uso dei solfiti (E220 – E228) non è consentito nella produzione biologica di succo d’uva per un consumo diretto.

In una futura riunione con tutti gli Stati membri verrà chiarito questo problema di produzione biologica.

Il presente parere è formulato sulla base dei fatti quali riportati nella lettera del 30 gennaio ed esprime il punto di vista dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. Nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell’Unione, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea spetta alla Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione applicabile.