Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 07-02-2018
Numero provvedimento: 730141
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura prodotti biologici di marca.

Grazie per la nota del 9 ottobre 2017 (riferimento personale: nota n. 72969) riguardante l’etichettatura dei prodotti biologici di marca.

Nella nota di cui sopra si spiega che l’Italia ha un problema in merito all’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 834/07 del Consiglio relativo alla produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici riguardanti l’indicazione del numero di codice dell’organismo di controllo nell’etichettatura di un prodotto biologico nel caso in cui la stessa etichettatura includa la marca privata di un distributore che affida l’attività di etichettatura a un altro operatore.

Pertanto, le autorità della Commissione sono informate dell’intenzione dell’autorità italiana di considerare i distributori che affidano l’attività di etichettatura ad altri operatori come operatori coinvolti nella preparazione dei prodotti biologici e, di conseguenza, consentire l’uso del numero di codice dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo di tali distributori nell’etichettatura dei prodotti biologici, a meno che i servizi della Commissione non assumano una posizione diversa su questo argomento.

Questo problema di etichettatura è stato affrontato dalla Commissione in una nota interpretativa (RIPAC nota n. 2012-01 rev) e discusso all’ultimo Comitato per la produzione biologica in data 1° dicembre 2017. L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 834/07 stabilisce che: «qualsiasi operatore che produce, prepara, [...] o che immette tali prodotti sul mercato deve, prima dell’immissione sul mercato di prodotti biologici [...] (a) notificare la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; (b) assoggettare la loro impresa al sistema di controllo [...]. Il terzo comma dello stesso articolo dichiara che «quando un operatore subappalta qualsiasi attività a un operatore terzo, tale operatore è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere (a) e (b), e le attività subappaltate devono essere soggette al sistema di controllo».

L’articolo 28, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che: «gli Stati membri possono esentare dalla applicazione di questo articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale a condizione che non li producano, li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano appaltato tali attività a terzi».

Quindi, in primo luogo, secondo le disposizioni di cui sopra e tenendo conto dell’interpretazione data dalla Corte di giustizia nella causa C-289/16 dell’esenzione di cui sopra, un distributore di propri prodotti di marca che appalta a diversi fornitori la lavorazione, la preparazione e l’etichettatura di tali prodotti di marca è soggetto al sistema di controllo e deve quindi sottoporre la propria impresa al sistema di controllo biologico.

L’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 834/07 stabilisce che è obbligatorio indicare «il numero di codice dell’organismo di controllo / autorità di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente».

L’articolo 2, lettera i), del regolamento n. 834/07 definisce la «preparazione» come la operazione di conservazione e/o trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l’etichettatura e/o le modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione biologico.

Lo scopo di questa indicazione obbligatoria è far sì che i consumatori, gli operatori e le autorità competenti siano in grado di identificare direttamente da quale organismo di controllo / autorità di controllo è stato controllato o certificato l’ultimo passo nella catena di produzione. Un distributore di propri prodotti di marca che appalta a diversi fornitori la lavorazione, la preparazione e l’etichettatura di tali prodotti di marca non effettua di per sé alcuna produzione o attività di preparazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 834/07. Pertanto, la Commissione ribadisce la sua posizione esposta nella nota RIPAC n. 2012-01 rev che utilizzare il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di un distributore dei propri prodotti di marca non è in linea con l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 834/07 nel caso in cui tale distributore affidi l’attività di etichettatura ad altri operatori.

Nella vostra nota viene informata anche la Commissione della vostra intenzione di stabilire regole a livello nazionale che richiedono nell’etichettatura dei prodotti biologici di includere il numero di codice dell’organismo di controllo del distributore oltre al numero di codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato per ultimo la più recente produzione o preparazione.

A questo proposito, è importante sottolineare che l’articolo 24 del regolamento n. 834/07 stabilisce norme obbligatorie sulle indicazioni dei prodotti biologici. Solo il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo al quale è soggetto l’operatore che ha effettuato la più recente produzione o preparazione deve comparire sull’etichetta. Altre indicazioni obbligatorie non sarebbero in linea con la disposizione di cui sopra. Tuttavia, la disposizione di cui sopra non contiene regole sulle informazioni supplementari che vengono fornite su base volontaria. Tutte le informazioni volontarie sugli alimenti sono soggette ai requisiti del regolamento FIC (Nda: regolamento informazioni sugli alimenti ai consumatori) e in particolare al capitolo V relativo alle informazioni volontarie sugli alimenti. In particolare, le informazioni sugli alimenti forniti su base volontaria non devono indurre in errore il consumatore né essere ambigue o confuse.

A queste condizioni è pertanto possibile aggiungere alle informazioni obbligatorie richieste dall’articolo 24 del regolamento 834/07 altre informazioni sull’etichettatura su base volontaria, incluse le informazioni sul numero dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di un’altra fase di produzione o preparazione della più recente operazione di produzione o di preparazione. Tuttavia queste informazioni dovrebbero essere volontarie per gli operatori e la etichettatura deve chiarire al consumatore che il numero di codice addizionale si riferisce a una diversa fase di produzione o di preparazione di quella indicata secondo l’articolo 24.

Il presente parere è formulato sulla base dei fatti quali riportati nella vostra lettera del 9 ottobre 2017 ed esprime il punto di vista dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. Nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell’Unione, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea spetta alla Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione applicabile.