Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 05-01-2015
Numero provvedimento: 6698
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazione del produttore, del venditore e dell’importatore sull’etichetta dei vini.

In risposta alla sua lettera del 3 dicembre 2014, relativa alle norme di etichettatura per il vino, preciso quanto segue:

 

Indicazione del produttore o del venditore sull’etichetta dei vini.

L’articolo 119 del regolamento n. 1308/13 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, stabilisce che sull’etichetta del vino è obbligatoria «...e) l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;».

Pertanto, per i vini dell’Unione, non vi è l’obbligo di indicare entrambi gli operatori sull’etichetta ed è sufficiente indicare il produttore o il venditore.

L’articolo 56 del regolamento n. 607/09 sull’etichettatura del vino, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri possono «...rendere obbligatoria l’indicazione del produttore...». Non sono specificate, tuttavia, le modalità per la fissazione di tale obbligo da parte degli Stati membri.

Come previsto dall’articolo 94 del regolamento n. 1308/13, il fascicolo tecnico che accompagna la domanda di protezione di una denominazione di origine o indicazione geografica include, tra l’altro «...h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione». Pertanto, le eventuali norme di etichettatura stabilite a livello nazionale per una designazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta sono riportate in tale fascicolo tecnico.

Da ciò si evince che uno Stato membro può fissare tramite il disciplinare di un vino con denominazione di origine protetta o con indicazione geografica protetta l’obbligo di indicare il produttore sull’etichetta.

Per quanto riguarda la possibilità di indicare entrambi, il produttore e il venditore, cioè di includere volontariamente un’indicazione supplementare sull’etichetta, è utile ricordare quanto stabilito dal regolamento n. 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nel suo articolo 36, cioè che: «Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti: a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7; b) non sono ambigue né confuse per il consumatore...».

Indicazione dell’importatore sull’etichetta dei vini importati.

L’articolo 119 del regolamento n. 1308/13 stabilisce che è obbligatoria «...f) l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati ...».

Questo obbligo è sancito anche dall’articolo 9 del regolamento n. 1169/11 il quale stabilisce l’obbligo di indicare «...h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1» e precisa nell’articolo 8 che «...L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione».

Il presente parere è fornito in base ai fatti esposti nella sua lettera del 3 dicembre 2014, fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell’Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva della legge applicabile dell’Unione