Richiesta chiarimenti in merito alla categoria di vino rosso/rosato.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale, tenuto conto dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 del regolamento n. 606/09, sono stati chiesti chiarimenti in merito ai corretti comportamenti da adottare nel caso in cui si presentasse la necessità operativa di:
1. scaricare del vino rosato da un carico a registro di vino «rosso» e viceversa;
2. ottenere una massa di vino «rosato» dalla miscelazione di una partita di vino «rosato» con una di vino «rosso».
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
La Commissione UE, con nota n. Ares (2010) 62906 del 5 febbraio 2010, si è espressa nel senso che «le disposizioni previste agli articoli 7 e 8 del regolamento n. 606/09 non vietano la miscelazione di vini non DOP/IGP per produrre vini diversi dal vino rosato.»
Ciò comporta che, almeno per quanto riguarda i vini tranquilli senza DOP/IGP, un vino rosato è una prodotto avente caratteristiche diverse dal vino rosso nella misura in cui un vino rosso può anche essere ottenuto dal taglio fra vino rosso e vino bianco, pratica invece vietata per ottenere un vino rosato (articolo 8, paragrafo 1, comma 2, del regolamento n. 607/09).
Ne deriva, quindi, la necessità di tenere il vino rosato fisicamente separato in cantina e, analogamente, contabilmente giustificato su di un conto distinto nei registri di carico e scarico.
In proposito, l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 436/09 e l’articolo 17, commi 2 e 4, del D.m. 13 agosto 2012, regolano il necessario collegamento fra le giacenze fisiche e contabili, attraverso la corretta designazione su conti distinti dei prodotti detenuti in cantina e sui cartelli posti sui recipienti in cui i prodotti stessi sono contenuti (sui quali è, appunto, obbligatorio annotare anche il colore).
Ciò posto, si è dell’avviso che i corretti comportamenti da adottare per la casistica rappresentata da codesto consorzio possano essere descritti come segue, nell’ipotesi che si tratti di vini tranquilli senza DOP/IGP, annata, varietà e di medesima provenienza e restando inteso che i vini rossi ed i vini rosati in parola non devono essere stati ottenuti dal taglio di vino rosso (senza DOP/IGP) e vino bianco (senza DOP/IGP):
Primo caso:
1. istituzione di un conto distinto «vino rosato»;
2. annotazione dell’uscita del quantitativo opportuno dal preesistente conto distinto «vino rosso» e contestuale annotazione dell’entrata del medesimo quantitativo sul predetto conto «vino rosato» (analoga operatività nel caso inverso);
Secondo caso:
1. istituzione, se non già esistenti, di conti distinti «vino rosato» e «vino rosso»;
2. annotazione dell’uscita del quantitativo opportuno dal conto distinto «vino rosso» e contestuale annotazione dell’entrata del medesimo quantitativo sul predetto conto «vino rosato» (nell’ipotesi adottata, trattandosi di due prodotti della medesima categoria, non si verifica l’effettuazione di un taglio e, pertanto, non è necessaria l’annotazione della relativa operazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 436/09).
È fatta salva, se del caso, l’indicazione degli altri elementi richiesti dall’articolo 40, paragrafo 1 del regolamento n. 436/09.