Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 21-09-2015
Numero provvedimento: 11663
Tipo gazzetta: Nessuna

Sostituzione dell’allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014 relativo alle disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli.

 

Si comunica che sul sito internet del ministero – sezione controlli – ispettorato centrale repressione frodi – è stato pubblicato il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015 che ha sostituito l’allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014, recante le istruzioni per l’applicazione degli articoli 8 e 14 del decreto 2 luglio 2013, concernenti rispettivamente la convalida tramite PEC e la trasmissione dei documenti vitivinicoli.

In particolare, a seguito di richiesta chiarimenti di talune associazioni di categoria, con la modifica dell’allegato sono state precisate le modalità di convalida e di trasmissione, tramite PEC, del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV predisposto e numerato dall’operatore, utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione.

In particolare si precisa che per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC MVV-DAV-02 (vedasi sezione 2, par. 1.1).

Sebbene le modifiche apportate siano puntuali e limitate, si è ritenuto opportuno sostituire tutto l’allegato al decreto, al fine di una lettura più agevole e unitaria delle istruzioni in esso contenute. Per ulteriore chiarezza e trasparenza, in appendice alla presente circolare è riportato un estratto dell’allegato al decreto, dove sono messe in evidenza le modifiche introdotte.

Con l’occasione, si ritiene opportuno fornire, di seguito, alcune precisazioni sulle disposizioni che disciplinano il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione.

In tali trasporti, il documento MVV, se predisposto e numerato dall’operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato.

Si evidenzia, inoltre, che la convalida del documento MVV mediante PEC, utilizzando il predetto codice MVV-DAV-02, assolve anche all’adempimento della trasmissione del documento(1), se effettuata in conformità alla sezione 2, par. 1.1 dell’allegato al decreto.

Invece, non è richiesta l’emissione del documento vitivinicolo qualora:

– sia effettuato il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti nel rispetto dell’ «art. 5 del D.m. 27 novembre 2008;

– si utilizzi, nei trasporti nazionali di vinacce e fecce verso le distillerie, la bolletta di consegna di cui all’art. 4, comma 2, del D.m. 2 luglio 2013 (documento prenumerato e prestampato, predisposto da tipografia autorizzata(2)).

 

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(1) La trasmissione del documento è prevista dall’art. 29, secondo comma, lettera c), punti i) e ii) del reg. n. 436/09 e, per le fecce denaturate, anche dall’art. 14, comma 6, della legge n. 82/06.

(2) Il documento MVV prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata può essere utilizzato come bolletta di consegna

 

Infatti, l’articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), del reg. n. 436/09 prevede la deroga dall’emissione del documento vitivinicolo per i sottoprodotti ritirati sotto controllo (supervisione) oppure qualora il trasporto di fecce e vinacce, diretto ad una distilleria, sia scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.m. 2 luglio 2013, la bolletta di consegna è costituita da un documento prenumerato e prestampato, predisposto da tipografia autorizzata2; tale documento non deve essere né convalidato né trasmesso ai sensi dell’art. 29 del reg. n. 436/09. Si precisa, tuttavia, che nel caso di trasporti di fecce denaturate, la bolletta di consegna deve comunque essere trasmessa all’ufficio competente dell’ICQRF ai sensi dell’art. 14, comma 6, della legge 82/06(3).

 

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(3) Qualora si utilizzi la PEC, il codice PEC per la trasmissione è TRAS-MVV-DAV-09.

 

Appendice

Parti aggiornate dell’allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014 con le modifiche evidenziate

(omissis)

 

Il documento completo è pubblicato sul sito codici.uiv.it/codici