Registri in forma telematica nel settore vitivinicolo – D.m. 20 marzo 2015 n. 293.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta con la quale codesta confederazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla portata della disposizione prevista dall’articolo 2, comma 4, lettera d), del decreto richiamato in oggetto, relativamente all’esonero dalla tenuta del registro telematico per i prodotti vitivinicoli confezionati detenuti dai vettori e dagli spedizionieri nei propri locali.
Al riguardo, si conferma che la disposizione in commento prevede l’esenzione dall’obbligo della tenuta del registro telematico se ricorrono, congiuntamente, le seguenti circostanze:
• il soggetto è un vettore, uno spedizioniere o uno spedizioniere vettore (1)
• i prodotti vitivinicoli detenuti nei locali dei citati soggetti sono esclusivamente i prodotti vitivinicoli confezionati(2);
• il deposito dei prodotti in questione è funzionale all’attività di trasporto o di spedizione che potrebbe essere anche protratto del tempo se, ad esempio, reso necessario per il raggruppamento di partite di prodotti provenienti da produttori diversi (c.d. groupage).
Ciò precisato, ai fini della tracciabilità, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto, gli operatori esentati dagli adempimenti di registrazione, sono comunque tenuti a produrre all’organismo competente, ove richiesto, i documenti di accompagnamento, laddove previsti, e la documentazione commerciale, relativi alle singole entrate ed uscite.
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(1) Vds. in proposito i soggetti di cui agli articoli 1678, 1737 e 1741 del codice civile, fatte salve le norme speciali per essi applicabili.
(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera h), del D.m. 20 marzo 2015, sono «prodotti vitivinicoli confezionati» «i prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, nonché i prodotti di cui all’articolo 43, lettere b) e c), del regolamento, contenuti in recipienti fino a 5 litri, se allo stato liquido, oppure in confezioni fino a 5 chilogrammi, se allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82».