Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 28-01-2019
Numero provvedimento: 136
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 29-01-2019
Numero gazzetta: 25

Decisione (UE) 2019/136 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

(Decisione 29/01/2019, n. 2019/136, pubblicata in G.U.U.E. 29 gennaio 2019, n. L 25) 


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone («accordo») è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio. Esso entra in vigore il 1° febbraio 2019.

(2) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.

(3) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino adotta una decisione che stabilisce le modalità per l'attuazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, in particolare i moduli da utilizzare e le informazione da fornire nel certificato.

(4) L'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo prevede che il gruppo di lavoro sul vino stabilisca le modalità concernenti l'autocertificazione.

(5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore dell'accordo.

(6) Durante la sua prima riunione il 1o febbraio 2019 il gruppo di lavoro sul vino adotterà la decisione sui moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e sulle modalità concernenti l'autocertificazione per consentire l'attuazione effettiva dell'accordo, semplificando in questo modo l'importazione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. I moduli e le modalità per l'autocertificazione previsti sono conformi alle politiche dell'Unione in materia di agevolazione degli scambi e di cooperazione alla prevenzione delle frodi con i paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione.

(7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino.

(8) La posizione dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, 


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del gruppo di lavoro sul vino è basata sul progetto di decisione del gruppo di lavoro sul vino accluso alla presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 


Fatto a Bruxelles,  il 28 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA 

 

PROGETTO

DECISIONE N. 1/2019 DEL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO UE-GIAPPONE

del ...

relativa all'adozione di moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione


IL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO,


visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare gli articoli 2.28 e 2.35,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone («accordo») entra in vigore il 1° febbraio 2019.

(2) L'articolo 22.4 dell'accordo istituisce un gruppo di lavoro sul vino che, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi della sezione C e dell'allegato 2-E dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.

(4) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, i moduli da utilizzare come certificati e le informazioni da fornite nei certificati sono adottati mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4 dell'accordo.

(5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, le modalità concernenti l'autocertificazione sono adottate dal gruppo di lavoro sul vino,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. Il modulo da utilizzare per i certificati autenticati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone figura nell'allegato I della presente decisione.

2. Il modulo da utilizzare per l'autocertificazione compilata da produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figura nell'allegato II della presente decisione.

3. Le modalità di autocertificazione da parte dei produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figurano nell'allegato III della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a…, il

Per il gruppo di lavoro sul vino 



ALLEGATO I 


ALLEGATO II


ALLEGATO III