ISMEA - Tutela legale dei prodotti DOP e IGP 2019-2020.
(Decreto 18/12/2018, pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA PQAI IV
VISTO il Reg. (UE) del 21 novembre 2012 n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;
VISTO il Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO l’art.12 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”, che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;
VISTO il Decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 15359, registrato all’UCB il 12 agosto 2011 al n. 1933, con il quale sono determinati i criteri e le modalità di concessione di contributi in favore di iniziative concernenti la valorizzazione, la salvaguardia e la tutela delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricole ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E;
VISTO il DPCM del 27 febbraio 2013 n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017 n. 143 di adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono apportate modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105;
VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013;
VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;
VISTA la Legge 238 del 12 dicembre 2016 recanti le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografi che, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016.
VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6802 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
VISTO il D.M.E.F. del 28 dicembre 2017 n. 65, riguardante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;
VISTA la direttiva direttoriale del 27 marzo 2018 n. 21876 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare l’articolo 1, comma 6, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
VISTO il Decreto Legge del 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018 n. 97, recante ”Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
VISTO l’Accordo di programma triennale 2017-2019 stipulato il 12 gennaio 2017 tra il Ministero delle politiche agricole, alimentali e forestali e l’ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare su richiamato;
VISTO il decreto ministeriale del 7 febbraio 2017 n. 387, registrato alla Corte dei Conti il 9 marzo 2017 al n. 183, con la quale è stato approvato l’Accordo di programma triennale 2017-2019 sottoscritto in data 12 gennaio 2017 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ;
VISTA la nota dipartimentale del 3 marzo 2017 n. 693 con la quale è stato trasmesso all’UCB e alla Corte dei Conti l’Allegato A contenente l’elenco dei capitoli di spesa di competenza di gestione e funzionamento in materia agroalimentare, ippica e pesca, sui quali poter sviluppare e realizzare attività inerenti l’Accordo di programma triennale 2017-2019 tra ISMEA e Mipaaf;
VISTA la nota dipartimentale del 17 gennaio 2018 n. 3371 con la quale è stata proposta la rettifica dell’allegato A di cui sopra con l’inserimento del cap. 7321 relativo alla registrazione del logo dei prodotti DOP e IGP per la loro tutela in campo internazionale, le cui attività sono svolte in sinergia e a cura di ISMEA;
VISTA la Direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018 n. 1654 recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2018, la quale prevede fra gli obiettivi prioritari la Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità;
CONSIDERATO che l’ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Ente economico di diritto pubblico vigilato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con sede legale a Roma – Viale Liegi, 26 (cap 00198), dal 1998 cura l’Osservatorio dei prodotti di qualità delle indicazioni geografiche come risulta in base all’Accordo di programma triennale 2017-2019 stipulato il 12 gennaio 2017 dall’Istituto stesso e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
CONSIDERATA la necessità di affidare ad un’Istituzione operante nell’ambito del mercato agroalimentare la realizzazione di un progetto volto alla tutela internazionale dei prodotti DOP e IGP contraddistinti da riconoscimento U.E.;
VISTA la nota del 12 dicembre 2018 n. 54036 con la quale l’ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – con sede in Roma – Viale Liegi, 26 (cap 00198) ha avanzato richiesta di contributo presentando un progetto denominato “Tutela legale dei prodotti DOP e IGP 2019-2020”, che rappresenta la prosecuzione di progetti già ammessi a finanziamento nel 2017 e nel 2018;
VISTO il D.M. del 13 dicembre 2018, n. 89884 con il con il quale è stata costituita la Commissione ministeriale incaricata di valutare sotto il profilo tecnico amministrativo il progetto denominato “Tutela legale internazionale dei prodotti DOP e IGP 2018-2019” presentato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – con sede in Roma – Viale Liegi, 26 (cap 00198);
VISTO il verbale redatto il 14 dicembre 2018 con il quale la suddetta Commissione ha ritenuto il progetto presentato da ISMEA idoneo a realizzare gli obiettivi previsti relativi alla tutela internazionale dei prodotti DOP e IGP contraddistinti da riconoscimento U.E.;
CONSIDERATO di dover far proprie le valutazioni della suddetta Commissione e di poter quindi accogliere la richiesta di cui sopra;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla determinazione del contributo da assegnare a favore di ISMEA;
ACCERTATA la disponibilità di competenza relativa al capitolo 7321 p.g. 1 fondi 2018 pari ad euro 150.000,00;
DECRETA:
Art.1
E’ concesso un contributo di euro 150.000,00 pari al 95% di una spesa ammessa di euro 157.894,74 a favore di ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – con sede in Roma – Viale Liegi, 26 (cap 00198) per la realizzazione del progetto denominato “Tutela legale internazionale dei prodotti DOP e IGP 2018-2019” .
Articolo 2
Per effetto del presente decreto è impegnata la somma di euro 150.000,00 pari al 95% della spesa ammessa di euro 157.894,74 a favore di ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – con sede in Roma – Viale Liegi, 26 (cap 00198) per la realizzazione del progetto denominato “Tutela legale internazionale dei prodotti DOP e IGP 2018-2019”.
Articolo 3
L’importo di euro 150.000,00 di cui sopra farà carico sul capitolo di bilancio 7321 p.g. 01 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2018 (fondi 2018) - di pertinenza del Centro di responsabilità 3 “Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca” nell’ambito della missione 9 – programma 9.6.
E’ altresì approvato e reso esecutivo il piano finanziario delle azioni da porre in essere, allegato al presente decreto e del quale fa parte integrante.
Articolo 4
Il contributo di cui alle premesse sarà liquidato al 50% quale anticipazione, senza presentazione della polizza fidejussoria in quanto l’ISMEA è un ente pubblico.
Il rimanente importo sarà liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute e con presentazione dei seguenti atti:
a) copia della domanda di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante redatta su carta intestata e contenente codice fiscale, partita IVA ove esistente, esatto indirizzo della sede legale, nonché le coordinate bancarie;
b) copia della relazione tecnico-amministrativa sulle iniziative svolte da cui si dovranno evidenziare gli obiettivi raggiunti;
c) copia del rendiconto analitico delle spese sostenute;
d) copia della dichiarazione del legale rappresentante, che attesti che tutte le spese del rendiconto non fanno parte di altri rimborsi da altri Enti, etc.;
e) copia della dichiarazione del legale rappresentante attestante – ai sensi del DPR 633/72 – che
l’ Ente procederà o meno al recupero dell’ IVA;
f) copia autocertificazione del titolare/legale rappresentante, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011(disposizioni antimafia);
g) copia degli originali dei documenti di spesa di cui al punto c), che dovranno essere sottoposti a vincolo da parte del funzionario Mi.P.A.A.F. prima della presentazione del rendiconto stesso.
Saranno ammessi a rendicontazione le fatture e documenti di spesa, effettivamente sostenute e liquidate e a tal fine si chiarisce che i pagamenti dovranno transitare nel conto corrente dedicato, in via non esclusiva, che l’Istituto è tenuto a comunicare contestualmente con la comunicazione di inizio delle attività fatto salvo eventuali variazioni che l’Istituto è tenuto a comunicare preventivamente. Inoltre, i pagamenti dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente con:
- assegno circolare
- bonifico bancario riportante numero e data della fattura pagata
- conto di tesoreria
- bollettino di c/c postale
- bonifico on-line: occorre allegare alla ricevuta di ogni pagamento anche l’estratto conto della banca, da cui si evince chiaramente il riferimento alla fattura pagata.
- carta di credito intestata all’Ente per pagamenti effettuati all’estero.
Per questa ultima modalità di pagamento l’Istituto deve rilasciare una dichiarazione con la quale si attesti il nome del soggetto autorizzato all’ uso della suddetta carta.
Tuttavia sarà consentito, per importi comunque non superiori a Euro 500,00, il pagamento per contanti, fermo restando che la relativa documentazione di spesa dovrà essere debitamente quietanzata con data, timbro e firma del fornitore, nonchè timbro di <pagato/a quietanzato/a>.
Inoltre tutto il materiale informativo-didattico-divulgativo nonché le fatture dovranno riportare i riferimenti del presente decreto ed i relativi testi dovranno essere preventivamente presentati in visione al M.I.P.A.A.F.
Per ciò che attiene le spese concernenti il personale adibito all’espletamento del programma sarà cura dell’Istituto beneficiario comunicare preventivamente la scelta di tali soggetti, che dovrà essere in ogni caso motivata.
Relativamente ai consulenti e/o collaboratori la spesa di tali prestazioni sarà consentita solo ed esclusivamente, come sopra detto, previa motivazione della scelta, che dovrà certamente tener conto della particolare competenza dei soggetti incaricati.
Sarà pertanto necessario far pervenire al M.I.P.A.A.F. una comunicazione in tal senso prima dell'inizio delle coll aboraz ioni stesse.
Per ciò che riguarda le spese relative a compensi per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari - quando l’oggetto degli interventi o relazioni si configura come manifestazione della loro posizione istituzionale – tali spese saranno ammesse solo a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal proprio Istituto di appartenenza.
Le spese di ospitalità di tali soggetti saranno consentite solo previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall’Istituto che ha autorizzato l’intervento.
Non saranno oggetto di rimborso spese di taxi , spese di garage, spese di minibar e spese rendicontate con scontrino fiscale sia in Italia che all’estero.
Nell’ipotesi in cui il programma venga espletato da personale dipendente, fermo restando il regolare versamento degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi da parte dell’Istituto beneficiario, questa Amministrazione potrà attribuire all’Istituto stesso un compenso per i periodi di tempo durante i quali detto personale avrà dedicato la propria attività esclusivamente al progetto finanziato.
L’esclusività di cui sopra sarà attestata da specifica dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’ Ente beneficiario.
Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione, a firma del rappresentante legale, attestante l’avvenuto pagamento ai rispettivi Organi competenti, degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi.
L’ammontare dei costi delle risorse umane di ISMEA impegnate nella redazione del Piano annuale delle attività e nella predisposizione e realizzazione dei progetti esecutivi è rendicontato in ragione dell’effettivo impegno delle stesse nella realizzazione delle iniziative.
Il legale rappresentante di ISMEA produce con la rendicontazione di cui sopra una dichiarazione attestante che il personale è stato impegnato, nelle giornate e per i costi indicati, esclusivamente nelle attività specificate nei progetti esecutivi, allegando i prospetti riepilogativi delle professionalità impiegate espresse in giorno/uomo e dei rispettivi costi imputati.
Art. 5
Le spese generali sono riconosciute in misura forfettaria nella percentuale massima del 10% delle spese rendicontate ed approvate.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui all’art. 4 il legale rappresentante allega una dichiarazione attestante che:
a) Le spese sono state sostenute nel periodo cui si riferisce la realizzazione del progetto e sono regolarmente registrate in contabilità con la descrizione delle macrovoci e dei relativi importi e con l’indicazione che i relativi giustificativi di spesa e degli stessi importi siano stati corrisposti agli aventi diritto;
b) Gli importi delle spese generali imputate al progetto e l’incidenza percentuale rispetto al totale contabilizzato nel periodo di riferimento, non sono stati inseriti in altri progetti ammessi a finanziamento pubblico. Le spese generali imputati a tutti i progetti realizzati nel periodo di riferimento non possono superare l’importo contabilizzato;
c) In caso di richiesta da parte degli organi di controllo, l’impegno a produrre tutti i giustificativi di spesa.
Art. 6
Il programma finanziato dovrà essere espletato entro sedici mesi dalla data di registrazione del presente decreto.
Al beneficiario sarà consentita la presentazione dei documenti di cui al precedente art. 4 entro 45 giorni dalla data di scadenza delle attività.
Per particolari e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione del programma potrà essere concessa, in via del tutto eccezionale, una sola eventuale proroga, che l’Amministrazione si riserverà di valutare. Potrà, altresì, essere consentito nell’arco dei 45 giorni di cui sopra il pagamento nelle modalità di cui al precedente art. 4, di alcune fatture, che comunque devono pervenire entro la scadenza delle attività.
Art. 7
Nel corso di esecuzione del programma, fermo restando l’importo ammesso a contributo, le eventuali maggiori spese rispetto a quelle approvate e riportate nel preventivo di spesa, saranno a totale carico del concessionario del contributo. Eventuali variazioni di spesa superiori al 20% rispetto a quelle approvate dovranno essere preventivamente comunicate e successivamente autorizzate da questo Ministero qualora se ne ravvisi la validità.
Fermo restando la spesa ammessa a contributo, è possibile concedere eventuali variazioni inerenti azioni previste nel progetto originario ma non concesse all’ atto del decreto di concessione ed impegno dei fondi per mancanza degli stessi.
E’ altresì consentita la sostituzione di un’azione ammessa a finanziamento con un’azione non prevista nel progetto inizialmente presentato dal soggetto beneficiario, variando anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purchè la nuova azione abbia gli stessi scopi di quella già approvata, ossia la valorizzazione e divulgazione del prodotto a denominazione di origine.
La sostituzione di cui sopra dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata da questo Ministero qualora se ne ravvisi la necessità.
Devono essere altresì comunicate ed approvate preventivamente da questo Ministero le eventuali variazioni inerenti le attività previste nel progetto approvato che non comportino variazioni tra gli importi delle voci di spesa.
Art. 8
Il beneficiario è tenuto a comunicare la data di inizio delle attività da porre in essere.
Terminate le attività, l’Amministrazione provvederà a nominare la Commissione ministeriale che avrà il compito di verificare l’esatta esecuzione delle medesime nonché dell’intero programma da espletare.
Art. 9
Nel corso della realizzazione delle singole attività approvate, l’ufficio competente potrà effettuare interventi e sopralluoghi volti a verificare e controllare lo stato di attuazione e di realizzazione delle attività previste nel presente decreto. Gli oneri relativi all’attività di controllo e di verifica sono poste a carico dell’ Ente beneficiario fino ad un massimo di euro 600,00 e non sono rendicontabili ai fini del presente decreto.
Art. 10
La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto, comporta l’accettazione degli oneri di cui all’articolo 9.
Art. 11
ISMEA è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza delle attività, sia stato eventualmente arrecato a persona, cose, altri Enti pubblici o privati restando il Mi.P.A.A.F. indenne da eventuale azione o molestia.
Art. 12
L’Ufficio di questa Direzione Generale competente per la gestione del contributo, di cui alle premesse, è PQAI IV.
Il presente decreto viene trasmesso all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 18 dicembre 2018
IL DIRIGENTE Luigi Polizzi
Allegato