Produzione parallela in viticoltura.
È pervenuto alla scrivente, da parte di codesto organismo di controllo, uno specifico quesito riguardante il caso di un’azienda vitivinicola, che coltiva la medesima varietà di vite in due appezzamenti distinti (in comuni diversi e non confinanti), utilizzandola in un caso per la produzione di vino DOP e nell’altro per la produzione di vino IGP. L’azienda in questione chiede la possibilità di certificare come biologico solo uno dei due appezzamenti, continuando ad applicare nell’altro il metodo di produzione convenzionale.
A tal proposito, è opportuno ricordare che, in condizioni ordinarie, la coltivazione della stessa specie vegetale, all’interno di una stessa azienda agricola, è ammissibile ai sensi dell’art. 11 del reg. n. 834/07, solo se l’azienda è suddivisa in unità ben distinte e se sono utilizzate varietà ben distinguibili.
L’art. 40 del reg. n. 889/08 prevede, tuttavia, per le colture perenni come la vite, una specifica deroga a tale regola generale. Il citato articolo concede, infatti, a determinate condizioni, la possibilità di coltivare in «più unità di produzione nella stessa zona» varietà non facilmente distinguibili della stessa specie, purché tale deroga sia necessaria «per assicurare l’avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali» (art. 22, par. 2, lett. a).
In merito a quest’ultimo punto, si ritiene che la complessità organizzativa di un’azienda che abbia una produzione di vino DOP e vino IGP, così come la gestione di appezzamenti dislocati in zone distanti tra loro, possano essere considerati esempi di vincoli strutturali che giustifichino il rilascio della deroga, in considerazione della necessità di disporre di tempo aggiuntivo per raggiungere una riconversione totale di tutte le superfici.
Nel caso di specie, gli appezzamenti, fisicamente non adiacenti e destinati alla produzione separata di vino DOP e IGP, possono essere considerati ciascuno come distinta unità di produzione, nel rispetto della definizione di cui all’art. 2, lett. f) del reg. n. 889/08.
Nel caso delle colture perenni, ai fini del rilascio della deroga, devono, inoltre, essere rispettate le condizioni aggiuntive, previste al paragrafo 1, lett. a) del citato art. 40 del reg. n. 889/08, tra cui l’obbligo di includere tutti gli appezzamenti interessati in un piano di conversione che impegni l’azienda a iniziare la conversione alla produzione biologica «dell’ultima parte della zona interessata» entro cinque anni. Ciò significa che entro cinque anni dal rilascio della deroga, la medesima varietà di vite dovrà essere coltivata secondo il metodo di produzione biologica su tutte le superfici, siano esse destinate in parte alla produzione di vino DOP e in parte alla produzione di vino IGP.
Per quanto riguarda la procedura da seguire, come già comunicato con nota prot. n. 6481 del 24 dicembre 2012, si precisa che il produttore che voglia avvalersi della deroga in questione dovrà inoltrare alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al proprio organismo di controllo, una specifica richiesta. Quest’ultima dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 22, par. 2, lett. a) del reg. n. 834/07. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, l’organismo di controllo è tenuto a trasmettere alla regione o provincia autonoma la propria relazione con parere di ammissibilità dell’istanza del produttore.