Registri C41 dei centri di raccolta appendici delle distillerie. Istruzioni per il rilascio a seguito dell’emanazione del decreto del MIPAAF 28 gennaio 2016.
Con circolare n.48 prot.1546/8 del 15 febbraio 1993, ad ogni buon conto unita in copia, l’allora direzione centrale produzione e consumi precisò, con particolare riferimento alle fecce, che i centri di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione, gestiti dagli esercenti delle distillerie dirette utilizzatrici di tali materie prime alcoligene, erano da considerarsi quali appendici delle distillerie medesime.
Pertanto, tali centri sono denunciati sia all’UD competente sull’impianto madre (cioè, la distilleria diretta utilizzatrice dei sottoprodotti della vinificazione) sia all’UD competente sul deposito e sono, conseguentemente, dotati di registro modello C41 su cui assumere in carico i sottoprodotti pervenuti, che devono essere considerati, anche ai fini dell’assolvimento delle prestazioni viniche (e, quindi, in particolare, per le finalità dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF), come introdotti in distilleria.
Ricorrendo i predetti requisiti oggettivi, i suddetti obblighi, in capo all’esercente la distilleria utilizzatrice dei sottoprodotti, permangono tutt’oggi in applicazione del regime di vigilanza sulle materie prime alcoligene di cui all’art. 23 del D.m. n. 153/01.
Per quanto sopra esposto, i predetti registri C41 dei centri di raccolta trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell’agenzia che per i controlli del predetto ICQRF.
In particolare, per le finalità del D.m. 28 gennaio 2016, concernente la rintracciabilità delle materie prime nei registri tenuti dai distillatori produttori di grappa, è necessario annotare nel predetto registro, oltre ai dati quali-quantitativi di competenza dell’agenzia per il calcolo delle rese all’atto del saggio e per le certificazioni della produzione, specifiche registrazioni separate per ciascun sottoprodotto della vinificazione, che consentano di risalire, anche tramite il relativo documento di accompagnamento, alle indicazioni geografiche e di qualità richieste dalla predetta disciplina di natura non fiscale. Nel dettaglio, trattasi delle indicazioni relative all’origine e alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varietà, all’area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d’origine o ad indicazione geografica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti.
Pertanto, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell’esercente la distilleria di cui il centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore, nelle more dell’attuazione dell’obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai produttori di alcol e di bevande spiritose (attualmente escluso dalla telematizzazione in applicazione delle disposizioni di cui a pag. 12 della circolare 8/D del 13 marzo 2009), gli UD competenti sul deposito, all’atto del rilascio del registro C41 per i centri di raccolta di cui alla predetta circolare n. 48/1993, vigileranno che il distillatore, gestore del centro, abbia approntato il predetto registro in modo da contenere, per ciascun sottoprodotto della vinificazione, oltre ai dati necessari per il calcolo delle rese (quantitativi, grado alcolico), anche un’apposita fincatura dedicata agli estremi del documento di accompagnamento, emesso in conformità alle vigenti disposizioni in materia, che consenta di risalire alle predette indicazioni geografiche e di qualità.
Come consueto, tali documenti di accompagnamento saranno conservati congiuntamente al predetto registro C41, per i cinque esercizi finanziari successivi a quelli al quale si riferiscono, per i controlli eventuali e successivi da parte delle Autorità a vario titolo competenti.
Avvalendosi della concentrazione degli adempimenti resa possibile dall’attrazione degli oneri derivanti dalla disciplina vinica al regime tributario dei prodotti alcolici, l’esercente la distilleria riconduce all’obbligo di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del D.lgs n. 504/95 anche la contabilizzazione, mediante le suddette specifiche registrazioni e la compilazione dei documenti di accompagnamento di settore, di ciascun sottoprodotto detenuto nel centro di raccolta gestito dal medesimo esercente quale pertinenza della distilleria.
Infine, laddove il centro di raccolta intenda introdurre sottoprodotti della vinificazione da avviare alla distilleria per la produzione di distillati recanti indicazioni geografiche e di qualità previste dalla disciplina di natura non fiscale, tali sottoprodotti devono essere stoccati in cumuli separati e distinti. Nel registro C41 pertanto saranno tenute, secondo le sopra indicate prescrizioni, distinte registrazioni di carico e scarico di tali sottoprodotti, onde consentire il controllo di corrispondenza dei cumuli stoccati.
Tali informazioni dovranno, in ogni caso, consentire agli UD il calcolo delle relative rese all’atto del saggio relativo a tali produzioni presso le distillerie dove i sottoprodotti di che trattasi saranno effettivamente lavorati.
Restano ferme le procedure di controllo della produzione presso i depositi fiscali utilizzatori delle materie prime alcoligene provenienti dai centri di raccolta.
Codeste direzioni sono pregate di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni da parte dei dipendenti uffici e di segnalare alla scrivente eventuali criticità che dovessero insorgere nella pratica applicazione delle stesse.