Settore d’imposta del vino. Disciplina della circolazione. Documento di trasporto denominato MVV – Linee direttrici.
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della circolare n. 3/D (nota n. RU 36726) del 7 aprile 2014 dell’agenzia delle dogane e dei monopoli – direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, di pari oggetto.
Con detta circolare l’agenzia stessa ha fornito alle proprie direzioni interregionali e regionali, alla direzione interprovinciale di Bolzano e Trento nonché agli uffici delle dogane le necessarie direttive a risoluzione delle problematiche emerse nella pratica applicazione del nuovo quadro normativo emerso a seguito delI’emanazione del D.m. 2 luglio 2013 e, in particolare, dell’introduzione del documento MVV.
Nel rinviare ad un’attenta lettura del documento allegato, di seguito si richiamano sinteticamente i punti di maggiore interesse per l’attività istituzionale.
1) Vino destinato all’esportazione da ufficio doganale di uscita dello Stato
Nel caso di vino destinato ad essere esportato da un ufficio doganale di uscita dello Stato con tragitto interamente svolto sul territorio del nostro Paese, permane l’applicazione della disciplina propria della circolazione nazionale del medesimo prodotto, la quale non impone l’emissione dell’e-AD.
Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 4411 del 13 marzo u.s. di questo ispettorato, per l’esportazione di prodotti vitivinicoli, trasportati interamente nel territorio nazionale, da dogana di uscita dello Stato, possono essere utilizza- ti i documenti richiamati nei prospetti n. 2 e n. 3 della circolare n. 11289 del 26 luglio 2013 di questo ispettorato medesimo (purché nei casi e nei modi ivi indicati).
Resta comunque ferma la possibilità per il depositario autorizzato speditore di continuare ad avvalersi dell’e-AD anche per tale tipologia di circolazione.
2) Documento di accompagnamento del vino modello «MVV»
Non sono stati formulati rilievi circa l’adozione del modello MVV a scorta dei trasporti di vino in ambito nazionale, nelle fattispecie per le quali non è richiesta l’applicazione della disciplina dell’accisa, in quanto il modello MVV si pone con contenuto di equivalenza e sullo stesso piano dei documenti di circolazione già in uso.
A seguito delle medesime riscontrate caratteristiche contenutistiche, il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intra-comunitarie dei piccoli produttori di vino.
3) Campo di applicazione
I prodotti che, per il trattamento di produzione cui sono stati sottoposti, presentano un contenuto in alcol che non deriva interamente da fermentazione, restano fuori dall’applicazione delle norme di tutela agricola per la loro circolazione, in quanto attratti al regime impositivo dell’accisa. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle categorie di vino che hanno subito un’aromatizzazione (vini aromatizzati) od anche ottenuti mediante l’aggiunta di alcol (vini alcolizzati e liquorosi).
Pertanto i suddetti vini, di norma, sono riconducibili al campo di applicazione dei pro- dotti alcolici intermedi (articolo 39 del D.lgs n. 504/95), con conseguente soggezione ai vincoli di deposito e circolazione per essi previsti dal particolare settore d’imposta.