Chiarimenti sui registri dematerializzati vitivinicoli – Distillerie.
Pervengono a questo Ispettorato centrale richieste di chiarimenti in ordine agli obblighi di tenuta dei registri vitivinicoli da parte delle distillerie, a seguito dei pareri della Commissione UE trasmessi a codesti uffici con nota prot. n. 8018 del 16 giugno 2016.
Al riguardo, tenuto conto di quanto chiarito dalla Commissione UE, si ribadisce che i distillatori, soggetti agli adempimenti fiscali previsti dalle norme sulle accise, non sono obbligati anche alla tenuta dei registri vitivinicoli previsti dal capo III, titolo III del reg. n. 436/09.
Si precisa, inoltre, che il precitato chiarimento non può essere esteso ai centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti, istituiti dalle distillerie ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, posto che quest’ultima disposizione subordina comunque tale attività alla tenuta di un registro di carico e scarico vitivinicolo.