Articolo 41, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 436/09 (ora reg. n. 274/18) – Pareri della Commissione UE.
Si trasmettono le copie della note Ares(2016)2426122 del 25 maggio 2016 e Ares(2016)2505525 del 31 maggio 2016, con le quali sono stati forniti chiarimenti in ordine agli analoghi quesiti formulati, rispettivamente, dalla direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea e dall’Assodistil.
In particolare, la Commissione UE ha fatto presente che:
• a fronte del quesito concernente quali mnipolazioni vadano indicate nei registri, da parte dei produttori di vino, in relazione alle operazioni di distillazione, «le informazioni richieste in questo caso si limitano a quelle previste per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 23 del reg. n. 436/09.»;
• a fronte del rilievo dell’Assodistil circa l’obbligo della tenuta del registro telematico, «...e disposizioni del reg. n. 436/09 si applicano solamente agli operatori del settore vitivinicolo e non ai distillatori. Per quanto riguarda i distillatori, l’unico obbligo amministrativo è il documento di accompagnamento richiesto ai sensi dell’articolo 23 del regolamento stesso, che costituisce il legame tra i produttori di vino e le distillerie».