Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 03-05-2012
Numero provvedimento: 6233
Tipo gazzetta: Nessuna

Reg. n. 314/12 che modifica il reg. n. 436/09 (ora reg. n. 274/18) e il reg. n. 555/08.

(omissis)

Preliminarmente si richiama l’attenzione sull’11° considerando e sulle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del predetto reg. n. 314/12, in ragione dei quali, fino all’emanazione delle nuove norme nazionali applicative in sostituzione di quelle tuttora vigenti ma, comunque, fino al 1 ° agosto 2013, continua ad essere consentito l’utilizzo:

– dei documenti di accompagnamento vitivinicoli prodotti in conformità alle condizioni definite dal D.m. n. 768/94 per la circolazione in ambito comunitario e nazionale dei prodotti non soggetti ad accisa e dei prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori;

– dei documenti di accompagnamento prodotti in conformità al citato D.m. n. 768/94 ed al D.m. 14 aprile 1999 per la circolazione sul territorio nazionale dei trasporti di prodotti vitivinicoli, rispettivamente, allo stato sfuso e confezionato (anche tenuto conto delle disposizioni previste dall’art. 30 della direttiva 118/08 e dall’art. 30, par. 2, del D.lgs 504/95, in base alle quali tutti i trasporti di vino che si svolgono interamente sul territorio nazionale sono esclusi dall’obbligo di emissione dell’e-AD).

Ciò premesso, di seguito si illustrano le modifiche introdotte dall’articolo 2 del reg. n. 314/12. Preliminarmente, si segnala che:

– sono stati modificati gli artt. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 39, 41, 49, 50 e gli allegati VI, VIII e IX;

– sono stati soppressi l’art. 28 e l’allegato VII;

– sono stati aggiunti i nuovi allegati IX-bis e IX- ter.

Più in dettaglio, si evidenzia quanto segue.

 

Articolo 22.

Definizioni

Sono state soppresse le lettere d), e) ed f), ovvero non sono più presenti le definizioni di documento amministrativo di accompagnamento, documento di accompagnamento semplificato e di intermediari.

Articolo 23.

Disposizioni generali

Non sono più previsti gli intermediari tra le figure giuridiche che hanno l’obbligo di garantire (in luogo di compilare, come era previsto nel precedente testo) che il prodotto vitivinicolo sia scortato da un documento di accompagnamento. Inoltre, l’articolo prosegue prevedendo al 2° comma che il documento di accompagnamento può essere utilizzato per non solo trasporto (disposizione prevista nell’art. 26 del precedente testo). Il successivo 3° comma stabilisce che il documento di accompagnamento è esibito alle autorità e agli organismi competenti ad ogni loro richiesta e in ogni momento del trasporto.

Articolo 24.

Documenti di accompagnamento riconosciuti

In questo articolo sono riportate le disposizioni più innovative. Il paragrafo 1, lettera a) stabilisce che sono riconosciuti come documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti vitivinicoli, in ambito comunitario e all’interno di ciascuno Stato membro, i seguenti documenti:

1. per i prodotti soggetti ad accisa, trasportati in regime di sospensione nel territorio comunitario, uno dei documenti previsti dall’articolo 21, par. 6 o dall’articolo 26, par. 1, lettera a) della direttiva 118/08 ovvero sia, nel primo caso, copia cartacea dell’e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale riportanti il codice ARC e, nel secondo caso, di un documento cartaceo emesso a seguito di procedura di riserva;

2. per i prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa trasportati sul territorio comunitario dopo l’immissione al consumo nello Stato membro in cui è iniziato il trasporto, il documento di accompagnamento semplificato (DAS) di cui all’articolo 34, par. 1, della direttiva 118/08, redatto e utilizzato a norma del reg. n. 3649/92;

3. per i prodotti non soggetti ad accisa e per i prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori(1), uno dei documenti seguenti, redatti alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione:

– se lo Stato membro utilizza un sistema informatico, una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico detto «codice MVV» (acronimo di mouvement des produits vitivinicoles) attribuito da tale sistema,

– se lo Stato membro non utilizza un sistema informatico, un documento amministrativo o un documento commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall’organismo competente o dallo speditore.

Tutti i documenti riconosciuti sopra indicati devono riportare le informazioni previste nell’allegato VI, parte C, del regolamento o, se recano solo il codice ARC o MVV, le informazioni di cui al predetto allegato devono essere presenti nel sistema informatico che ha generato tali codici.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che in attesa della revisione delle norme nazionali applicative e comunque non oltre il 1° agosto 2013, per la circolazione in ambito comunitario dei prodotti non soggetti ad accisa e dei prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori nonché per la circolazione in ambito nazionale dei prodotti vitivinicoli, è consentito l’utilizzo dei documenti di accompagnamento vitivinicoli prodotti in conformità alle condizioni definite dal D.m. n. 768/94 e dal D.m. 14 aprile 1999.

Il paragrafo 1, lettera b) prevede che, per i prodotti vitivinicoli spediti verso un Paese terzo, sono riconosciuti come documenti di accompagnamento solo i documenti doganali descritti nel punto 1 (e-AD o documento emesso con procedure di riserva) o i documenti di cui al punto 3.

Poiché tali disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2013, fino a quella data è consentito utilizzare un qualsiasi documento di accompagnamento ufficiale attualmente in uso per l’esportazione di prodotti vitivinicoli.

 

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(1) Per piccolo produttore ai sensi del combinato disposto dell’articolo 40 della direttiva 118/08 e dell’articolo 37 del D.lgs n. 507/95, si intende colui che produce in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio ottenuta nell’azienda agricola.

Articolo 26.

Autenticità del documento di accompagnamento

Sono considerati come autentici i documenti previsti nell’articolo 24, qualora gli stessi siano redatti in conformità alle rispettive norme applicabili, con particolare riferimento alle modalità di emissione mediante sistemi informatici.

Si fa presente che in questo articolo, ai fini dell’»autenticità» dei documenti cartacei non emessi con i sistemi informatici sopra citati, vie- ne riportato l’obbligo della «convalida», previsto nell’abrogato art. 28. Tale obbligo viene esteso a tutti i documenti in parola che scortano il trasporto di prodotti vitivinicoli, non differenziando più tra i trasporti di prodotti allo stato sfuso o condizionati in recipienti fino a sessanta litri.

Tuttavia, nelle more della revisione delle disposizioni nazionali vigenti, tenuto conto del periodo transitorio previsto dall’articolo 3, paragrafo 3 del reg. n. 314/12, si fa presente che fino al 1° agosto 2013 devono ritenersi applicabili le norme sulla convalida di cui agli articoli 5 e 6 del D.m. 768/94 dei documenti di accompagnamento soltanto in riferimento ai trasporti di prodotto sfuso.

Articolo 27.

Documento di accompagnamento per l’esportazione

Non si evidenziano innovazioni particolari considerato che il paragrafo l è stato soppresso ed il paragrafo 2 è stato coordinato con le nuove disposizioni previste nell’articolo 24.

 

Articolo 29.

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

Sono stati operati diversi cambiamenti rispetto al testo precedente.

Il paragrafo 1 dell’articolo in questione prevede che la trasmissione della copia del documento di accompagnamento scortante i prodotti vitivinicoli ivi elencati debba essere fatta non più entro il primo giorno lavorativo successivo alla spedizione, ma al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto.

Inoltre, tale trasmissione non riguarda i documenti generati da un sistema informatico, di cui all’art. 24, par. 2, del regolamento in esame, ma solo i documenti cartacei.

Per ciò che concerne i prodotti vitivinicoli previsti alla lettera a), i) del medesimo articolo, si fa presente che la comunicazione di cui al paragrafo 1 non riguarda più solamente i vini atti a diventare DOP, ma anche i vini atti a diventare IGP, o destinati ad essere trasformati in vino varietale o di annata ed i predetti vini destinati ad essere condizionati per essere commercializzati come tali.

Si fa presente, infine, che l’ultimo comma dell’articolo 29 prevede che gli Stati membri possono anche derogare alla scadenza stabilita nel paragrafo 1 per i trasporti che si svolgono interamente sul loro territorio.

AI riguardo, nelle more dell’emanazione delle norme nazionali d’applicazione, si ritiene opportuno disporre che la copia di cui al primo comma continui ad essere trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all’autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la suddetta copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all’emissione qualora essa stessa l’abbia redatta, all’autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.

Articolo 31.

Attestato di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica, di certificazione dell’annata di raccolta o di certificazione della/delle varietà di uve da vino

Diversamente dal testo previgente, il documento di accompagnamento vale quale attestato di DOP o di IGP o quale certificazione dell’annata di raccolta o della/delle varietà di vite, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 6 e dall’allegato IX-bis.

Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2013.

Articolo 39, paragrafo 1.

Prodotti oggetto di registrazione

La lettera d) è stata sostituita prevedendo la tenuta di conti distinti nei registri di cantina non solo per i vini varietali e per i prodotti destinati ad essere trasformati in tali vini, ma anche per detti vini destinati ad essere condizionati.

È stata inserita ex novo la lettera e) ove le medesime disposizioni della precedente lettera d) sono state estese ai vini non DOP e non IGP recanti l’annata di raccolta.

Articolo 41, paragrafo 1.

Operazioni da registrare

La lettera u) è soppressa, ovvero è stato eliminato l’obbligo di registrazione dell’aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o meta- bisolfito di potassio.

Osservazioni conclusive.

Le disposizioni emanate da questa amministrazione centrale con nota prot. n. 13856 del 22 dicembre 2010, alla luce delle sopra indicate modifiche del regolamento, si intendono non più applicabili, salvo per la parte riguardante l’articolo 33 del medesimo regolamento.

In tal senso, si fa presente che la commissione europea si è impegnata ad affrontare in un secondo momento la questione della revisione delle disposizioni contenute negli articoli da 32 a 35 del regolamento.

Pertanto, in attesa di un ulteriore intervento legislativo da parte della commissione europea, si ribadisce che nel caso in cui debba emettersi un e-AD da parte di un operatore per il quale ricorra l’applicazione dell’articolo 33 del reg. n. 436/09, parallelamente dovrà essere debitamente compilato un documento «Mod. IT» numerato e timbrato secondo le modalità recate dagli articoli 3, comma 1 e 4, del D.m. n. 768/94: in tal caso lo stesso documento dovrà essere convalidato dall’ufficio periferico territorialmente competente per adempiere al disposto di cui al richiamato articolo 33 del regolamento.