Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-06-2018
Numero provvedimento: 717
Tipo gazzetta: Nessuna

Registro telematico vitivinicolo

Il 30 giugno p.v. termina il «periodo di accompagnamento» degli operatori vitivinicoli verso la piena operatività del registro telematico del vino - di seguito registro.

Con la circolare del 9 maggio scorso (disponibile sul sito del ministero al percorso home > controlli > documenti > 2017 > circolare n. 6181 del 9 maggio 2017) l’ICQRF ha fornito indicazioni su come avviare le registrazioni e sulla documentazione utile ai fini della dimostrazione delle operazioni svolte.

Oltre all’intensa attività formativa svolta sul territorio, sono a disposizione degli operatori guide operative, risposte a centinaia di FAQ (Frequently Asked Questions) (disponibili sul portale MIPAAF-SIAN > agricoltura > registri dematerializzati di carico e scarico > documentazione registro vitivinicolo) e, in generale, la rete degli uffici ICQRF, presso cui vi sono tecnici formati per fornire assistenza sul registro.

Dal 1° luglio p.v. le annotazioni delle operazioni vinicole andranno, quindi, registrate sul registro nelle modalità e nei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni introdotte dalla legge n. 238/16 (articolo 58).

Si richiama l’attenzione degli uffici dell’ICQRF, ma si auspica che lo stesso approccio possa essere seguito dagli altri organi di controllo, sulla necessità, in sede di controllo degli operatori vitivinicoli, di tenere conto della complessità e della grande novità costituita dalla informatizzazione dei registri vitivinicoli.

Ciò significa che, nella fase di avvio dell’obbligatorietà della tenuta del registro, gli ispettori indirizzeranno i loro controlli principalmente sulla «sostanza» delle situazioni di giacenza fisica nelle cantine, cercando di agevolare gli operatori nella soluzione degli aspetti formali della dimostrazione delle giacenze stesse.

Si ricorda che dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 è stato consentito agli operatori di giustificare in via documentale le operazioni che, in sede di controllo, non risultassero riportate nel registro; pertanto, fino al 30 giugno 2017, per gli operatori che abbiano abilitato lo stabilimento al registro, l’omessa/irregolare annotazione delle operazioni sul medesimo registro non configura violazione delle norme vigenti se tali operazioni sono giustificate in via documentale.

A partire dal 1° luglio le verifiche degli ispettori riguarderanno l’adempimento, da parte degli operatori vitivinicoli, di alcuni obblighi minimali: la prima annotazione che dovrà essere effettuata sul registro, sarà relativa alle giacenze dei prodotti detenuti al 1° gennaio 2017 (se presenti a quella data); a seguire, per le operazioni effettuate entro il 30 giugno, potrà essere riportata, per ogni prodotto, in alternativa all’annotazione delle singole operazioni, la «sommatoria» delle variazioni dei volumi intervenute a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili (ad es. operazioni di carico/scarico, tagli, perdite/superi, pratiche enologiche che hanno portato a variazione dei volumi).

In riferimento al paragrafo precedente, è opportuno evidenziare che per il calcolo dei termini di registrazione dovrà essere presa in considerazione, come data di inizio del computo, quella dell’ultima operazione oggetto di «sommatoria». Gli operatori avranno tempo per effettuare la registrazione della «sommatoria» nei termini concessi dal citato D.m. Per meglio chiarire e a mero titolo di esempio: per una vendita di vino sfuso avvenuta il 30 giugno che rientra nella sommatoria delle variazioni dei volumi intervenute precedentemente a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili, la registrazione della suddetta sommatoria nel registro dovrà avvenire entro il 5 luglio per gli operatori che non usufruiscono di deroghe(1) (i giorni 1 e 2 luglio non sono lavorativi) mentre per gli altri operatori entro il 30 luglio.

Dal 1° luglio 2017 alcuni operatori potrebbero ancora non aver abilitato lo stabilimento al registro in quanto presso lo stesso potrebbero non esservi giacenze di prodotti né essere state effettuate movimentazioni, oppure sono state effettuate operazioni per le quali ancora non sono decorsi i termini di registrazione. In tal caso nessuna violazione è configurabile.

Diversamente, qualora presso il medesimo stabilimento siano state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell’obbligo previ- sto dalla norma anche in presenza di documentazione giustificativa. La violazione è diffidabile a norma dell’art. 1, comma 3, del D.l. n. 91/14, in quanto sanabile mediante una mera operazione di regolarizzazione.

Per la tempistica e le modalità di registrazione, si rinvia alla tabella riportata al §2.7 della «Guida rapida alla tenuta del registro telematico» – in relazione a ciascuna tipologia di operatore ed a ciascuna tipologia di operazione – reperibile sul sito MIPAAF-SIAN – sezione agricoltura.

Si ricorda, altresì, che con l’introduzione dell’istituto del «ravvedimento operoso» ai sensi dell’articolo 85 della legge n. 238/16, è stato consentito agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori/omissioni, prima che venga avviata l’attività di accertamento degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo sensibilmente ridotto rispetto a quello edittale. Le violazioni sulla tenuta del registro (articolo 78, comma 4) rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta misura deflattiva del contenzioso. Con il ravvedimento operoso il legislatore ha evidentemente inteso andare incontro agli operatori che resisi conto di aver commesso violazioni od omissioni indicate nell’articolo 85 della legge possono provvedere spontaneamente al pagamento di una sanzione pecuniaria ridotta rispetto a quella prevista ordinariamente dalla norma, a condizione che si attenga alle modalità di versamento e di comunicazione ivi previste.

È appena il caso di evidenziare che il «ravvedimento operoso» è istituto diverso e distinto dalla «diffida» ex articolo 1, comma 3 del D.l. n. 91/14, convertito dalla legge n. 116/14, e come tali operano e si applicano autonomamente.

Si rammenta che le operazioni e le giacenze devono essere verificabili in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili e, qualora sia presente la contabilità aziendale computerizzata, a prescindere se sia collegata alla banca dati SIAN, questa dovrà essere aggiornata al fine di consentire un immediato riscontro dei dati non ancora inseriti nel registro.

Si confida pertanto, nella collaborazione del personale ispettivo dell’ICQRF che in modo consapevole e professionale saprà rassicurare gli operatori in questa nuova fase di gestione del registro, affiancandoli e fornendo loro ogni dovuta assistenza ed informazione al fine di avviarli con serenità e razionalità alla tenuta del registro secondo questa innovativa modalità di registrazione.

(1) Operatori che utilizzano il sistema on-line e non sono dotati di contabilità computerizzata aziendale e con produzione superiore ai 1.000 hl di vino (oppure inferiore ai 1.000 hl proveniente prevalentemente da uve NON di propria produzione).