Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 18-01-2019
Numero provvedimento: 88
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 24-01-2019
Numero gazzetta: 22

Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 18/01/2019, n. 2019/88, pubblicato in G.U.U.E. 24 gennaio 2019, n. L 22)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza acetamiprid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acetamiprid su olive da tavola e olive da olio, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Una domanda simile è stata presentata anche per l'uso dell'acetamiprid su orzo e avena.

(4) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(6) Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7) Nel contesto della procedura per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva acetamiprid in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità ha presentato le proprie conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, in cui sono stati proposti nuovi parametri tossicologici. Tali parametri sono stati approvati dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 13 dicembre 2017.

(8) In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di valutare i rischi che gli attuali LMR per l'acetamiprid possono comportare per i consumatori alla luce della conseguente riduzione della dose acuta di riferimento (DAR).

(9) Nel suo parere motivato l'Autorità ha evidenziato motivi di preoccupazione legati all'assunzione da parte dei consumatori di mele, pere, pesche, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli ricci, lattughe, scarola, spinaci, portulaca/porcellana, bietole e sedani. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali buone pratiche agricole (BPA) alternative che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Gli Stati membri hanno individuato BPA alternative per tutti i prodotti interessati, eccetto per cavoli cinesi, cavoli ricci e sedani, per i quali gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione pertinente.

(10) Per quanto riguarda la scarola, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori in relazione alle BPA alternative, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(11) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2019.

Per l'acetamiprid in olive da olio, olive da tavola, orzo e avena, esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 febbraio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 

Allegato