Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-09-2018
Numero provvedimento: 75919
Tipo gazzetta: Nessuna

VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2018/2019 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.

 

All’Organismo Pagatore AGEA

Ufficio monocratico

SEDE

 

All’Organismo pagatore della Regione  

Veneto - AVEPA             

Via N. Tommaseo, 67

35131 PADOVA

                       

All’Organismo pagatore della Regione  

Emilia-Romagna - AGREA           

Largo Caduti del Lavoro, 6   

40122 BOLOGNA

 

All’Organismo pagatore della Regione  

Lombardia - OPLO

P.zza Città di Lombardia,1

20124 MILANO

 

All’Organismo pagatore della Regione

Toscana - ARTEA

Via Ruggero Bardazzi, 19/21  

50127 FIRENZE

 

All’Organismo Pagatore della Regione

Piemonte - ARPEA

Via Bogino, 23

10123 TORINO

 

All'Organismo pagatore della P.A. di Trento 

APPAG

Via G.B. Trener, 3

38100 TRENTO

 

All’Organismo pagatore della P.A. di Bolzano 

OPPAB

Via Perathoner, 10 

39100 BOLZANO

 

All’Organismo pagatore della Regione 

Calabria – ARCEA

Cittadella regionale, 1° piano

Loc. Germaneto  

8100 CATANZARO

 

All’Agenzia delle Dogane

All’Istituto Regionale della Vite e Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

Centro Assistenza Agricola Coldiretti Via XXIV Maggio, 43 

00187 ROMA 

 

C.A.A. Confagricoltura S.r.l. 

Corso Vittorio Emanuele II, 101 

00185 ROMA 

 

C.A.A. CIA S.r.l. 

Lungotevere Michelangelo, 9 

00192 ROMA 

 

Coord.to CAA Liberi Agricoltori 

Via Dessè, 2 

00199 ROMA 

 

Coord.to CAA 

Liberi Professionisti 

Via Carlo Alberto, 30 

10123 TORINO 

 

E p.c.  

Al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari, Forestali e del Turismo

- Dip.to delle Politiche ed Internazionali e dello sviluppo rurale

- Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea 

Via XX Settembre 20

00186 ROMA

 

Alla Regione Puglia

Ass.to alle risorse agroalimentari

Coord.Commissioni Politiche agricole

Lungomare N.Sauro, 45/47

71100   BARI

 

Alla SIN

Via Curtatone, 4D

00185 ROMA

 

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

• regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

• regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

• Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

• Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

• decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

• decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

• decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;

• Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, num. 5811 del 26 ottobre 2015 -   Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (CE) della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.  

• LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238. Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

• Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016 inerente le procedure per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

 

Campo di applicazione e definizioni

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione; altresì, l’art. 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l’art. 7, comma 1, del D.M. n. 5811 del 26 ottobre 2015 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell’art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

All’interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

• Produttore: persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li trasforma per proprio conto;

• Produttore di uva: persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarli in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, ai fini commerciali;

• CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l’interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

• CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

• Utente qualificato: operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna, ed ha la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.

• Struttura di controllo incaricata: struttura pubblica o privata, previamente designata o autorizzata dal Dipartimento dell’ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.

• Intermediario: titolare di centro di intermediazione delle uve la cui istituzione è stata comunicata all’ufficio ICQRF. Tali soggetti sono tenuti a compilare la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell’uva detenuta e dell’uva ceduta. Non rientrano negli obblighi dichiarativi quei soggetti che risultano essere semplicemente degli intermediari fiscali.

Novità della dichiarazione rispetto alla campagna pregressa

Integrazione delle procedure di Ravvedimento Operoso e Rettifiche per Diffida dell’O.d.C.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale 

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l’Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Soggetti interessati 

DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DO E IG

Con riferimento al comma 1, art. 2, del D.M. num. 5811 del 26 ottobre 2015, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:

a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;

b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

g) soggetti che effettuano l’intermediazione;

h) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell’art. 16 del D.M. del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del

1° luglio 1998 e come ribadito dall’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002, e l’art. 3, comma 5, del D.M. num. 5811 del 26 ottobre 2015.  

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l’acquirente delle uve compilando il Quadro F. 

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;

2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte. 

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA

Con riferimento al comma 1, art. 2, del D.M. num. 5811 del 26 ottobre 2015, sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:

b) produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

c) produttori che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

d) produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

e) produttori di che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

f) produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

h) le associazioni e le cantine cooperative.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F.

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:

• Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;

• I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;

• I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma. 

 

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2018/2019, vige il seguente schema:

 

Soggetto Competente Territorio Sistema Informativo ante interscambio
AGEA

Val d'Aosta;

Liguria;

Friuli V.G.;

Marche;

Abruzzo;

Molise;

Umbria;

Lazio;

Campania;

Basilicata;

Puglia;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna

SIAN
ARTEA Toscana S.I. Artea
AVEPA Veneto S.I. Avepa
AGREA Emilia-Romagna S.I. Agrea
OPLO Lombardia S.I. Oplo
Regione Piemonte Piemonte S.I. Regionale
P.A. Trento Trento S.I. PA Trento
P.A. Bolzano Bolzano S.I. PA Bolzano

         

Pertanto, l’ARTEA, per la regione Toscana, l’AVEPA per la regione Veneto, l’AGREA per la regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte,  la Regione Lombardia e le Provincie Autonome di Bolzano e Trento, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi, permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 sia per i dati relativi alla raccolta uva e sia per i dati relativi alla produzione vino, dovranno essere state completate le operazioni di interscambio delle informazioni inerenti le dichiarazioni presentate tra i diversi OP interessati; con successiva circolare l’Agea comunicherà le modalità con cui gli Organismi Pagatori e le Regioni di cui sopra dovranno scambiare i dati.

PRODUTTORI CHE SI AVVALGONO DELL’ASSISTENZA DEL CAA 

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale. 

L’operatore del CAA supporterà il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione di vino, utilizzando gli specifici servizi messi a disposizione dal sistema informativo dell’Organismo pagatore. Le attività da eseguire sono le seguenti:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nelle circolari di Agea Coordinamento nn. ACIU.2016.120 del 1-3-2016 e AGEA.2016.16382 del 7-7-2016.

2. compilare la dichiarazione utilizzando i servizi messi a disposizione del sistema informativo dell’Organismo competente per territorio; 

3. effettuare la stampa della dichiarazione;

4. far firmare la dichiarazione al dichiarante;

5. archiviare nel fascicolo del produttore la dichiarazione.

SPORTELLO REGIONALE

Gli operatori vitivinicoli che non hanno conferito mandato ad un CAA per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale possono presentare la dichiarazione presso le Regioni di competenza che potranno fornire assistenza per la compilazione telematica della dichiarazione, secondo le modalità che le regioni decideranno di attuare. Le aziende vinicole che si avvarranno della presentazione tramite l’assistenza da parte della Regione dovranno conservare per almeno cinque anni la copia cartacea della dichiarazione e dei relativi allegati.

UTENTI QUALIFICATI SIAN 

Gli utenti che devono dichiarare la raccolta e/o la produzione in territori ricadenti nelle regioni direttamente gestite in ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non si avvalgono dell’assistenza di un CAA possono presentare le dichiarazioni di cui alla presente circolare direttamente attraverso il portale SIAN. 

L’accesso al portale SIAN può avvenire mediante: 

1. Credenziali di autenticazione già in possesso del dichiarante: il portale SIAN accetta l’autenticazione con credenziali esterne previste dalla normativa per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. 

Con credenziali esterne è possibile autenticarsi al SIAN ma è necessario comunque attivare un proprio profilo utente SIAN, abilitarlo all’utilizzo del servizio ‘Dichiarazioni di produzione vino’ e, se si desidera utilizzare tale modalità per la firma della dichiarazione, all’utilizzo della firma elettronica. Le istruzioni per la configurazione dell’utenza SIAN sono qui sotto riportate. 

o Credenziali SPID: Per ottenere le credenziali SPID è necessario rivolgersi ad

Identity Provider accreditati dall’AGID (l'elenco dei provider e le istruzioni sono pubblicati a questo indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid). È richiesta la seguente documentazione:

▪  un indirizzo e-mail

▪  il numero di telefono del cellulare 

▪  un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)

▪  la tessera sanitaria con il codice fiscale

Se l’utenza SIAN non è stata ancora attivata i dichiaranti dotati di credenziali SPID potranno farlo seguendo una procedura guidata che si attiverà dopo l’autenticazione, sarà necessario selezionare il servizio di interesse tra tutti quelli disponibili e seguire le istruzioni.

o CNS (Carta Nazionale dei Servizi): gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell’elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet: 

   http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit

o Tessera sanitaria (TS-CNS): La TS-CNS è emessa dalle regioni, normalmente viene recapitata per posta all'indirizzo di residenza al momento della scadenza della precedente tessera sanitaria. Per l'utilizzo del certificato digitale di autenticazione è necessario far attivare la propria TS-CNS presso gli sportelli abilitati. Verificare sul sito della propria regione di residenza le modalità di gestione.

o CIE (Carta di Identità Elettronica): la CIE è dotata di un microprocessore del tipo 'senza contatti' in cui sono registrati i dati anagrafici del soggetto e può essere letta dai dispositivi dotati di interfaccia NFC (Near Field Communication). Per autenticarsi al SIAN occorre quindi dotarsi di un lettore compatibile con la norma ISO 14443 USB, collegarlo al PC e configurarlo seguendo le istruzioni fornite insieme al prodotto, avvicinare la CIE al dispositivo, collegarsi al portale SIAN e nella pagina di autenticazione selezionare il tab 'Accesso CNS' quindi premere il tasto 'Accedi con CNS', verrà mostrato il certificato contenuto nella carta e richiesto l'inserimento del PIN (il codice PIN viene comunicato al momento della consegna della carta).

 

2. Credenziali di autenticazione (Utenza e password) assegnate da SIAN.

Le istruzioni per poter effettuare tali accessi sono disponibili al seguente link:

http://www.sian.it/portale-opagea

- Istruzioni su Iscrizione/Registrazione

All’accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione.  In particolare, per la dichiarazione di cui alla presente Circolare, l’utente dovrà selezionare il settore: “Dichiarazione di vendemmia e produzione vino – Reg. delegato (UE) 2018/273”.

Dichiarazione Preventiva

La dichiarazione preventiva consente la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino.

La dichiarazione preventiva è inserita all’interno della Dichiarazione di vendemmia, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015, e può essere compilata e stampata prima del completamento della Dichiarazione di vendemmia stessa; è disponibile quindi sin dall’apertura della compilazione della Dichiarazione di vendemmia; 

Gli interessati (produttori singoli o organismi associativi) dovranno presentare il modello debitamente compilato alla competente struttura di controllo incaricata.

I dati richiesti sono gli stessi indicati nel quadro R – Rivendicazione delle uve DO/IG

Se l’uva rivendicata nella dichiarazione preventiva viene ceduta devono essere indicati la Regione e il Cuaa del destinatario.

Ambito territoriale delle dichiarazioni 

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. 

Vale a dire: 

• I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Pertanto, qualora i vigneti si estendano sul territorio di più Regioni o Province autonome, il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni;

• I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vino e/o mosto devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. 

• I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Regione o Provincia autonoma. Se l’interessato ha vigneti ed impianti in Regione o Provincia autonoma diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Regione o Provincia autonoma;

• Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Termini di presentazione 

Per la campagna 2018/2019, e con riferimento ai soggetti elencati nel precedente paragrafo “SOGGETTI INTERESSATI”:

le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre 2018 per i soggetti indicati alle lettere a, b, c, d, e, g, h;

le dichiarazioni di produzione vitivinicola possono essere presentate entro il 15 novembre 2018 e devono essere rettificate (se necessario) entro il 15 dicembre 2018 per i soggetti indicati alle lettere b, c; 

le dichiarazioni di produzione vitivinicola devono essere presentate entro il 15 dicembre 2018 per i soggetti indicati alle lettere d, e, f, h, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre. 

Le dichiarazioni di modifica potranno essere acquisite esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2018; sulla nuova dichiarazione modificata dovrà essere indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare. 

Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzate antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, i produttori dovranno presentare alla competente struttura di controllo incaricata, una Dichiarazione Preventiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. num. 5811 del 26 ottobre 2015, così come specificato al precedente punto della presente circolare.

Le regioni competenti per territorio possono richiedere ai competenti Uffici del MiPAAFT una proroga per la presentazione delle Dichiarazioni di vendemmia nel caso in cui, solo per particolari tipologie tardive, le operazioni di vendemmia si dovessero protrarre oltre il termine del 15 novembre, così come dispone il comma 1, primo trattino, dell’art. 4 del citato DM n. 5811. 

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall'art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016. 

Rettifica per Ravvedimento Operoso

Dopo la SCADENZA del termine di presentazione delle dichiarazioni, sarà attiva la funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni, con le modalità qui di seguito specificate e per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa vigente in merito al Ravvedimento Operoso (ex art. 85 L. 238/2016), consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto. Tale

Ravvedimento Operoso avrà l’effetto di modificare la precedente dichiarazione. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. 

Il software della procedura delle dichiarazioni presenta l’aggiunta di un tasto funzione relativo alla rettifica per Ravvedimento Operoso. La pressione del tasto procurerà l’apertura della rettifica descrivendola nell’apposito campo “Tipo Atto” come “Ravvedimento Operoso”.

L’operatore del CAA avrà a disposizione un campo descrittivo nel quale dovrà obbligatoriamente essere fornita la spiegazione dettagliata delle variazioni da apportare alla dichiarazione appena aperta in rettifica, completata, tale spiegazione, con il riferimento alle violazioni descritte dall’art. 78, commi 1, 2 e 3 della Legge 238/2016.

Al termine delle variazioni apportate si potrà chiudere e rilasciare la dichiarazione rettificata con le modalità usuali.

Per concludere dal punto di vista amministrativo il Ravvedimento Operoso, il Produttore che ha richiesto tale applicazione ha, secondo il dettato dell’art. 85 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, l’obbligo di versare la sanzione attenuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all’espletamento della correttiva, ed inoltre ha l’obbligo di comunicarlo con nota via PEC all’Ufficio dell’ICQRF competente per territorio allegando il PDF della ricevuta del versamento effettuato, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo. 

In merito alle modalità di pagamento della sanzione amministrativa ridotta si precisa che: • l’art 83, comma 2, della Legge 238/2016 dispone che tutti i pagamenti vadano effettuati mediante versamento presso le Tesorerie dello Stato competenti per territorio;

• il versamento della sanzione ridotta deve avvenire sul Capo XVII, capitolo 3373 (L’elenco dei codici IBAN di riferimento è reperibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Nel caso il versamento della sanzione da parte del Produttore non avvenga, o avvenga spirati tali termini, la dichiarazione rettificata decadrà perdendo ogni effetto. Ciò avverrà all’atto di riscontro tra le correttive ed i pagamenti delle sanzioni effettuato dall’ICQRF. 

Rettifica per Diffida dell’O.d.C.

Si precisa, inoltre, che quanto sopra descritto in merito alla possibilità di rettificare la dichiarazione deve trovare applicazione anche nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 78 della Legge n. 238 e alla successiva diffida, in conformità con l’art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116. 

In questo caso il Produttore potrà richiedere al CAA di operare la rettifica utilizzando un ulteriore specifico tasto dell’applicazione che apporrà nel campo “Tipo Atto” la dicitura “Diffida dell’O.d.C.”, e nello spazio descrittivo dovrà farsi riferimento agli specifici atti redatti dall’Autorità di Controllo per l’identificazione delle violazioni che intende regolarizzare. Dall’atto dell’apertura in rettifica si avranno cinque giorni lavorativi utili per chiuderla. In caso contrario verrà ripristinata la dichiarazione ante rettifica.

Controlli delle superfici a vigneto

La dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione preventiva vengono sottoposte ad un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, nel caso di produzioni DO e/o IG.

In particolare, la superficie di origine delle uve deve risultare minore o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo aziendale e tutti i parametri di resa e di composizione varietale previsti dai disciplinari di produzione DO/IG devono risultare applicati. 

Si precisa che il valore di superficie che viene considerato quale valore in dichiarazione è la superficie misurata sul Sistema Informativo Geografico (GIS).

Inoltre si precisa che il dichiarante può selezionare anche particelle in anomalia di eleggibilità parziale o anche totale (ovvero le particelle per le quali nel fascicolo il produttore dichiara la presenza di vigneto ma che non è riscontrato, in tutto od in parte, nel GIS) purché abbia richiesto la verifica del dato tecnico secondo le procedure in uso presso gli Organismi Pagatori (Back-Office, istanza di riesame, convocazioni, etc.).

In questa eventualità, per le particelle oggetto di verifica del dato tecnico, nella dichiarazione può essere utilizzata, anziché la superficie GIS, la superficie indicata dallo stesso produttore nel fascicolo aziendale.

Gli allineamenti delle superfici vitate conseguenti le attività di verifica del dato tecnico possono essere operati direttamente dall’Amministrazione che ha acquisito le dichiarazioni, a valere sia sulla dichiarazione presentata che sul fascicolo aziendale.

Le dichiarazioni di vendemmia che, al termine delle eventuali operazioni di verifica, dovessero risultare discordanti rispetto alla base dati dei fascicoli aziendali, saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273; sarà altresì sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate. 

Registro di carico e scarico

Con il DM n. 293 del 20 marzo 2015 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il registro è tenuto in forma esclusivamente telematica.

Tuttavia, esclusivamente i viticoltori che non vinificano oppure quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza l’acquisto di altri prodotti, se non effettuano alcuna delle operazioni elencate dal Regolamento delegato assolvono l’obbligo della tenuta del registro presentando la dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola e compilando il modello di registro cartaceo riportato in allegato alla presente circolare (per tali soggetti, comunque, non è preclusa la tenuta del registro telematico): si precisa che è consentito adottare modelli “personalizzati”, purché contengano, almeno, gli elementi richiesti nel modello allegato. 

Si chiarisce che, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 58, comma 2, della L. n. 238/2016, nel caso i soggetti sopra menzionati coincidano con i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta di registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza: pertanto, i soggetti in questione, presentando le predette dichiarazioni, non sono obbligati né alla tenuta del registro telematico né alla compilazione del modello allegato alla presente circolare.

Il modello allegato è compilato per ogni stabilimento nel quale avvengano le operazioni sulle uve e sui prodotti da esse ottenuti. In proposito, si chiarisce che, prima dell’utilizzo del modello, è necessario che ciascun viticoltore, se non ne sia già provvisto, richieda, all’Ufficio dell’ICQRF territorialmente competente, il codice ICQRF che contraddistingue lo stabilimento.

Le colonne relative alla "descrizione delle operazioni” ed alla “designazione del prodotto” dovranno essere utilizzate per identificare l’operazione posta in essere e per l’indicazione di tutti gli elementi rilevanti per distinguere i prodotti vitivinicoli movimentati (ad es. la specificazione della IGP, DOC o DOCG, della varietà, dell’annata, ecc. ecc.).

Per ciascuna campagna vitivinicola, gli aventi titolo avranno cura di compilare il registro di carico e scarico, indicando, con data 1° agosto, nelle prime righe disponibili, i dati relativi ai prodotti vitivinicoli giacenti alla data del 31 luglio ed ai rispettivi quantitativi, così come risultanti dalla chiusura del registro.

Al termine della campagna, andrà effettuata la chiusura del registro e, nelle righe disponibili, saranno inseriti i saldi contabili al 31 luglio per ciascun prodotto vitivinicolo avente la stessa designazione presente nel registro dello stabilimento. Questi saldi contabili dovranno essere confrontati con i quantitativi detenuti in cantina e, qualora emergano differenze, è necessario effettuare le annotazioni a rettifica in positivo o in negativo, specificando obbligatoriamente nel campo “operazioni” “Rettifica giacenze al 31 luglio” e, nel campo data “31 Luglio .... ”. 

Presentazione per conto di un soggetto deceduto 

Nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione non possa assolvere a tale obbligo in quanto deceduto, la dichiarazione può essere presentata, entro il termine indicato al corrispondente paragrafo, da un altro soggetto che si fa carico di tale adempimento.  

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto del deceduto devono preventivamente registrare la loro posizione nel fascicolo aziendale del soggetto deceduto. 

In tale ambito si applicano le procedure previste dalla circolare AGEA.2016.16382 del 07-07-2016 (procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare).

Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dall’Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall’ICQRF;

2. Organismi Pagatori;

3. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;

4. ISTAT;

5. ISMEA;

6. Assessorati regionali dell’agricoltura competenti per territorio;

7. Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle rispettive Denominazioni 

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs 10 agosto 2018 n. 101.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti nella presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

Nell’intestazione della dichiarazione è necessario indicare la Regione o la Provincia Autonoma di origine delle produzioni dichiarate.

Per le dichiarazioni di modifica indicare il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si intende modificare.

Quadro A - Dati relativi all'identificazione del dichiarante. 

Sezione I (Dati anagrafici) 

Per le persone fisiche e giuridiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola): tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita). 

Le generalità del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica sono riprese dal fascicolo aziendale.

Per “rappresentante legale” non si intende solo il Presidente della società, ma anche altra persona alla quale gli Organi statutari della società hanno attribuito la responsabilità medesima. 

Quadro C - Dati relativi alla vendemmia delle uve 

In questo quadro vengono indicate la quantità di uva raccolta, riportate nelle righe corrispondenti alla tipologia di prodotto a cui sono destinate in questa campagna: uve destinate a produrre vino, vino con indicazione della varietà, vino IGP e vino DOP. 

Viene indicato anche se le uve sono vinificate in proprio, cedute (vendita o conferimento) o se hanno destinazioni diverse dalla vinificazione. 

I dati contenuti nel quadro C costituiscono il riepilogo dei dettagli presenti nei quadri di Rivendicazione delle uve a DO – IG e nei quadri dei Vini e Vini varietali (descritti più avanti).

Si specifica che:

• Le uve non integre (diraspate, con presenza di sostanze verdi, ecc.) andranno dichiarate secondo il peso dell’uva ancora integra (prima del diraspamento), stimato dal produttore nel modo più esatto possibile, come valutato all’epoca della maturazione considerata normale, per la varietà, nella zona di produzione; 

• Le uve passite su pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia, dopo breve o prolungato appassimento su pianta) andranno dichiarate nelle quantità stimate come per il punto precedente, prima dell’inizio dell’appassimento. 

• Le uve si classificano e vanno dichiarate in bianche e nere in conformità a quanto stabilito dal Registro Nazionale delle uve da vino. Le qualità classificate “rs” si conteggiano come uve bianche. 

• Nel caso di vendemmia promiscua di uve bianche e nere, la quantità delle une e delle altre è dichiarata separatamente, come stimata dal viticoltore. 

Criteri di arrotondamento 

I quantitativi di uve / mosti /vini vanno indicati in chilogrammi / litri pertanto non è necessario ricorrere all’arrotondamento. 

Sezione C (Raccolta uve) 

Come precedentemente indicato il quadro C è un quadro di riepilogo, che raggruppa per destinazione produttiva dell’uva, tutti i quadri R compilati. 

Alla riga C1 vengono riportati i quantitativi di uve (bianche, nere) destinate alla produzione di vino e la relativa superficie. Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare. 

Alla riga C2 vengono riportati i quantitativi di uve (bianche, nere) destinate alla produzione di vino con indicazione della varietà di uva e la relativa superficie; si precisa che tale riga è da utilizzare esclusivamente per le seguenti varietà: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc e Syrah; Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare. 

In questa riga vanno indicati anche i quantitativi relativi alle uve destinate alla produzione di vini spumanti con indicazione della varietà (vedi DM 13-08-2012); le varietà ammesse dal citato decreto vanno riportate all’interno del quadro R.

Alla riga C3 vengono riportati i quantitativi delle uve (bianche, nere) destinate alla produzione di vino ad indicazione geografica protetta e la relativa superficie. Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare. 

Alla riga C4 vengono riportati i quantitativi delle uve (bianche, nere) destinate alla produzione di vino DOP e la relativa superficie. Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP di livello superiore che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare. 

Nelle colonne 5, 6 e 7 deve essere specificata la destinazione dell'uva (vinificazione in proprio, cessione/conferimento o altre destinazioni). 

 

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE

 

Si chiarisce che, per quanto riguarda le uve classificate a duplice attitudine ("Regina" o "Regina dei Vigneti" nell'ambito della Provincia di Chieti e "Moscato di Terracina" nell'ambito della Provincia di Latina) i quantitativi ammessi alla vinificazione non possono superare le quantità previste dalle specifiche normative correnti. 

Sezione II (Informazioni relative ai terreni vitati del dichiarante) 

La compilazione della raccolta delle uve presuppone l’esistenza di un fascicolo aziendale intestato al medesimo soggetto dichiarante.

Si sottolinea l’obbligo da parte del dichiarante di mantenere aggiornato il proprio fascicolo aziendale e che il dato relativo alla superficie complessiva a vigneto dell’azienda sia aggiornato e coerente con la superficie di vendemmia. 

I dati relativi alla superficie vitata dell’azienda vengono recuperati dal fascicolo aziendale, che pertanto deve essere aggiornato, con riferimento al periodo della vendemmia. 

 

SEZ. II - Informazioni relative ai terreni

 

La superficie da cui eventualmente non si è raccolto viene calcolata per differenza tra quanto riportato nella Superficie vitata totale e le superfici indicate nelle righe C1 , C2, C3 e C4.

Quadro R –Uva per Vini senza menzioni –Uva per Vini varietali – Uva per Vini per a IG - uve per vini a DO 

Tali quadri contengono il dettaglio di quanto indicato al quadro C e permettono di individuare tutte le superfici vitate presenti nel fascicolo dell’azienda del dichiarante, i rispettivi quantitativi di uva prodotti e la destinazione produttiva delle uve stesse (in applicazione del disposto dell’art. 24 del regolamento esecuzione).

Analoghi prospetti sono presenti anche a corredo dei modelli F2 (attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia, destinato ai soci conferenti di organismi associativi) e della dichiarazione preventiva.

Tutti i quadri di rivendicazione sono identificati tramite un codice assegnato automaticamente dal sistema, per consentirne una gestione semplificata da parte degli organismi di controllo delle DO/IG.

Quadro R per Vini varietali e Vini deve essere compilato da coloro che destinano le uve raccolte alla produzione di vino per le seguenti tipologie commerciali previste nell’ambito del quadro C, in particolare:

• Vino (C1)

• Vino con indicazione della varietà (C2)

Si precisa che per la tipologia C1 – vino vengono proposte tutte le unità vitate risultanti al fascicolo aziendale per la regione di riferimento; 

per la tipologia C2 – vino con indicazione della varietà, vengono proposte tutte le unità vitate risultanti al fascicolo aziendale per la regione di riferimento, la cui varietà risulti essere una delle 6 previste (Cabernet Sauvignon , Cabernet Franc, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Syraz) con indicazione della sigla (codice), del colore e della denominazione della varietà. 

In questo stesso quadro, e sempre per la tipologia C2, vanno indicati anche i quantitativi relativi alle uve destinate alla produzione di vini spumanti con indicazione della varietà (vedi DM 13-082012).

Per ogni tipologia di vino deve essere compilato un distinto quadro. Per la tipologia C1 – vino, deve essere compilato un quadro per le uve bianche e uno per le uve nere.

Una stessa unità vitata può essere utilizzata anche per tipologie diverse, fermo restando che la resa (kg per ettaro) ammissibile sarà la più bassa tra le tipologie scelte.

Nel campo SUPERFICIE UTILIZZATA va indicata l’effettiva superficie da cui si è raccolto. Nel caso in cui l’unità vitata in questione non sia stata utilizzata per altre tipologie, la SUPERFICIE DISPONIBILE è pari a quella della SUPERFICIE A VIGNETO presente a fascicolo, mentre se l’unità vitata risulta già utilizzata la superficie disponibile sarà data dalla differenza tra superficie a vigneto presente a fascicolo e la superficie già utilizzata.

Le quantità raccolte sono indicate nel campo A1, nel campo B1 vanno riportati eventuali superi aggiunti derivanti dalla tipologia C4. 

La destinazione dell’uva raccolta (vinificata, ceduta o altra destinazione) va indicata nei rispettivi campi a seguire sul modello.

 

Allegato -  Vini Varietalie Vini

 

Quadro R- uve DO e IG deve essere compilato da coloro che destinano le uve raccolte alla produzione di vino per le seguenti tipologie commerciali previste nell’ambito del quadro C, in particolare:

• vino ad indicazione geografica (C3)

• vino a denominazione di origine (C4)

Per la tipologia C3 – vino ad indicazione geografica vengono proposte tutte le unità vitate risultanti al fascicolo aziendale per la regione di riferimento riconosciute idonee alla produzione del relativo vino; si deve compilare un quadro per ciascuna tipologia di vino a indicazione geografica che si intende rivendicare.

Per la tipologia C4 – vino a denominazione di origine, vengono proposte tutte le unità vitate risultanti al fascicolo aziendale per la regione di riferimento riconosciute idonee alla produzione del relativo vino; di deve compilare un quadro per ciascuna tipologia di vino a denominazione di origine che si intende rivendicare.

Una stessa unità vitata può essere utilizzata anche per tipologie diverse, fermo restando che la resa (kg per ettaro) ammissibile sarà la più bassa tra le tipologie scelte.

Il modello viene utilizzato per la rivendicazione delle produzioni a DO e IG, sulla base di quanto disposto dal l’art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010.

Per la rivendicazione è necessario indicare i codici ministeriali di riferimento dei vini ai quali si intende destinare la produzione delle uve (presenti sul disciplinare di produzione e disponibili nelle liste pubblicate in area pubblica del portale SIAN). Di preferenza deve essere utilizzato il codice completo del vino (14 caratteri), in alcuni casi è possibile limitare l’indicazione al codice della tipologia a 9 caratteri.  Ove siano disponibili le apposite liste regionali è possibile indicare anche il “toponimo” ed il “nome tradizionale aziendale”.

 

Allegato - Rivendicazione delle uve a DO - IG

 

Principali campi presenti sul modello:

SUPERFICIE AVENTE I REQUISITI: la superficie che risulta idonea alla produzione del vino;

SUPERFICIE DISPONIBILE: la differenza tra la superficie che risulta idonea per la tipologia e quella eventualmente già rivendicata per altra tipologia.

SUPERFICIE RIVENDICATA: quella da cui si è effettivamente raccolta l’uva per l’IG/DO che si intende rivendicare.

UVA RIVENDICATA (A): è la quantità di uva, prodotta dalle unità vitate facenti parte del quadro, per la quale si presenta rivendicazione

SUPERO (per vino – per vino varietale – per IG – per DO): è la quantità di uva, prodotta dalle unità vitate facenti parte del quadro, che viene riservata ad altre produzioni, nei limiti di quanto consentito dal disciplinare

UVA (B): è la quantità di uva, originata per supero da altre unità vitate rispetto a quelle presenti nel quadro, che viene aggiunta a quella indicata al campo (A), nei limiti di quanto consentito dal disciplinare.

TOTALE UVA (A+B): è il totale delle uve indicate ai campi A e B che viene utilizzata per la produzione della tipologia di vino a cui si riferisce il quadro di rivendicazione. Di questo quantitativo deve essere indicata la destinazione: vinificata e/o ceduta e/o altra destinazione  COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE: è il coefficiente di trasformazione delle uve in vino (litri per 100 kg di uva) specificato dal disciplinare di trasformazione;

VINO MAX RIVENDICABILE: è il quantitativo di vino finito ottenibile stante la quantità di uve rivendicate e il coefficiente di trasformazione delle uve in vino.

PERCENTUALI VARIETA’ UVE: si tratta di informazioni di riepilogo, calcolate in automatico dalle applicazioni di ausilio alla compilazione, che mostrano la composizione varietale delle uve  (piattaforma ampelografica) utilizzate per la produzione della tipologia di vino rivendicata.

La composizione percentuale delle uve utilizzate viene controllata informaticamente, così da risultare coerente con i vincoli previsti dal disciplinare di produzione, i cui dati sono stati inseriti a sistema dal competente ufficio regionale.

Quadro D - Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti 

Il quadro D non è un modello obbligatorio nella stampa della dichiarazione, ma può essere proposto come ausilio nella compilazione della dichiarazione, riportando in automatico la sommatoria dei prodotti ricevuti.

Quadro E - Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti 

Il quadro E non è un modello obbligatorio nella stampa della dichiarazione, può essere proposto come ausilio nella compilazione della dichiarazione, riportando in automatico la sommatoria dei prodotti ceduti.

Quadro F (Uva da vino ceduta) 

Deve essere compilato da coloro che cedono uve; ciò significa che detto modello deve essere compilato dal: 

• produttore di uve che cede parte o tutto del proprio raccolto; 

• soggetto che cede uve non di propria produzione. 

• Intermediario che cede le uve precedentemente acquisite.

N.B. I soggetti che consegnano la totalità delle proprie uve ad un organismo associativo devono compilare il quadro F2. 

Va compilato un quadro F per ciascun destinatario; per destinatario si intende il titolare dello stabilimento enologico/centro di intermediazione verso cui le uve sono destinate.

La compilazione del quadro F è a carico del fornitore.

Dati relativi all'identificazione del fornitore e del destinatario.

Indicare la regione di provenienza dei prodotti ceduti e la regione di destinazione; scrivere ‘STATO ESTERO’ qualora il prodotto provenga da un altro Stato dell’Unione Europea. 

Se il fornitore è un intermediario barrare la casella corrispondente. 

Barrare la casella corrispondente alla tipologia di fornitore (Socio conferente in parte o Fornitore non associato).

N.B. Se il fornitore consegna prodotti ottenuti in Italia e prodotti ottenuti in Paesi dell’Unione Europea deve compilare 2 quadri F distinti, anche se riferiti allo stesso destinatario. 

 

Lavorazioni per conto.

Se l’uva viene ceduta in ‘conto lavorazione’ barrare la casella corrispondente; si torna a precisare che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.

Nell’ipotesi in cui i prodotti ottenuti dalla lavorazione per conto vengano restituiti prima del 30 novembre, l’azienda che ha effettuato il conto lavorazione deve compilare nella propria dichiarazione un quadro F e barrare la casella di restituzione conto lavorazione.

Sez I (Dati relativi alle uve consegnate)

Devono essere indicate le quantità, per categoria di prodotti, di tutte le uve cedute al destinatario; 

 

SEZ. I - Dati relativi alle uve conzsegnate

 

Quadro F – Sez II (Dettaglio delle uve DO/IG consegnate)

In questa sezione il fornitore specifica i codici e i vini DO e IG alla cui produzione sono idonei i prodotti da lui consegnati. Le quantità indicate in questa sezione costituiscono il dettaglio di quelle indicate globalmente alle righe F3 e F4 della sezione I.

 

SEZ. II - Dettaglio dei prodotti DO/IG consegnati

 

Quadro I (Uva da vino acquisita)

Deve essere compilato da coloro che acquisiscono uve solo nei casi in cui non è possibile il recupero automatico del quadro F – uva ceduta (perché di Regione che opera su un sistema diverso per la compilazione delle dichiarazioni o perché il fornitore ha omesso il quadro F di cessione delle uve nella propria dichiarazione).

Il modello è speculare al quadro F.

Quadro F2 (Attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia delle uve) 

Il quadro F2 viene compilato dall’organismo associativo a cui il socio conferisce la totalità dell’uva prodotta e viene sottoscritto dal socio stesso; i soci per i quali è stato compilato il quadro F2 non devono compilare la dichiarazione di vendemmia. 

Dati relativi all'identificazione del socio fornitore)

Dati anagrafici 

Per le persone fisiche e giuridiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola): tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita). 

Le generalità del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica sono riprese dal fascicolo aziendale.

Per “rappresentante legale” non si intende solo il Presidente della società, ma anche altra persona alla quale gli Organi statutari della società hanno attribuito la responsabilità medesima.

Dati relativi all'identificazione dell'organismo associativo destinatario 

Indicare il codice fiscale dell'organismo associativo cui e' stata ceduta la totalità dell'uva. 

Quadro C (Dati relativi alla raccolta delle uve) 

Raccolta uve

Devono essere indicate le quantità, in chilogrammi, dell'uva raccolta e le relative superfici di origine (in ettari, are e centiare) per ciascuna categoria di vigneti delle uve raccolte dal socio e cedute totalmente all'organismo associativo. 

Per le modalità di compilazione si rimanda alle istruzioni per la compilazione del quadro C della dichiarazione di vendemmia delle uve. 

 

QUADRO C - Dati relativi alla raccolta delle uve

 

Informazioni relative ai terreni vitati del socio fornitore.

 

SEZ. II - (Informazioni relative ai terreni vitati del socio fornitore)

 

Quadro G - Dati relativi alle operazioni di vinificazione 

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione di uve e/o altri prodotti a monte del vino e che detengono tali prodotti al 30 novembre; il quadro va compilato anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre come prodotto finito (ossia non sono prodotti a monte del vino che entrano nella dichiarazione di altri soggetti, come ad esempio il vino novello). I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione anche parziale delle uve raccolte (anche di uve acquisite) devono indicare la produzione vinicola presunta al 30 novembre; qualora al 30 novembre il quantitativo presunto differisca da quello prodotto effettivamente devono effettuare una rettifica del quadro G della dichiarazione già presentata.

VINO  (Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d’uva detenuti al 30/11) 

Nella colonna 1 dovrà essere indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall'inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo, è stato, in tutto o in parte, consumato o ceduto (es. vino novello venduto o vino nuovo prelevato per autoconsumo). 

Le colonne (2-3-4) sono riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre; in queste colonne non vanno indicati i prodotti ceduti prima del 30 novembre. 

 

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE

 

MOSTI E SUCCHI (Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11) 

I mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, righe G18 e G19, espressi in litri di prodotto e devono riguardare soltanto quelli della campagna in corso. 

Nelle righe G20 e G21 devono essere riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d’uva e di succhi d’uva concentrati espressi in litri di prodotto. 

Nella riga G22 va indicata la quantità complessiva di tutti i prodotti non specificati nei riquadri precedenti.

 

SEZ. VI - (Succhi, Succhi concentrati, Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11) 

 

DETTAGLIO (Vino rivendicato)  

In questa sezione devono essere dettagliati i quantitativi di vini IGP e DOP che il dichiarante rivendica. 

I quantitativi di vino indicati non devono essere espressi in vino feccioso ma devono rispecchiare l’effettiva produzione ottenuta o in via di ottenimento. 

Si rammenta che i coefficienti di conversione massimi, litri di vino per 100 kg di uva lavorata, sono specificati dai disciplinari di produzione dei singoli vini DO/IG.

 

SEZ VII - Dettaglio dei dati relativi alla partita di vino rivendicata

 

Quadro V (Fornitori mosti e/o prodotti a monte del vino)

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno compilato il quadro G e hanno ricevuto mosti e/o prodotti a monte del vino da altri soggetti; vanno riportati i seguenti dati: codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale di ciascun fornitore di mosti e/o prodotti a monte del vino.

 

QUADRO V (Fornitori mosti e/o prodotti a monte del vino)

 

Il Direttore dell’Area Coordinamento  

(D.ssa Silvia Lorenzini)