Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 20-11-2017
Numero provvedimento: 45
Tipo gazzetta: Nessuna

Modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcol uso industriale – Reg. n. 1308/13 – Art. 52 – Campagna 2017/2018.

 

1. Riferimenti normativi

1.1. NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

- Regolamento delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

- Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

- Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n.234/79; (CE) n.1307/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), modifica il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.1307/2013, (UE) n.1306/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014. Regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell’11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

1.2. NORMATIVA NAZIONALE DI CARATTERE GENERALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);

- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;

- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);

- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;

- Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.15 febbraio 2007, n.10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;

- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;

- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;

- Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013) “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

- D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

- Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

- Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, “Attuazione della legge 4 Marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- D.P.C.M. 22 Luglio 2011, (GU 267 del 16 Novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5 bis del codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;

- Decreto legislativo 14 Marzo 2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- D.lgs. 13 Ottobre 2014, n.153 (G.U. n.250 del 27 Ottobre 2014) “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 Settembre 2011, n.159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 Agosto 2010, n.136”.

1.3. NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE

Decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, come modificato all’art.5 dal decreto-ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

 

2. Premessa

Possono accedere alla misura in oggetto i distillatori riconosciuti ai sensi del D.m. 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino in conformità all’allegato VIII, parte II, sezione D, del reg. n. 1308/13 (divieto di sovrappressione delle uve) sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti – fecce e vinacce – ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcol grezzo, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti esonerati di cui all’art. 2 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008.

Ai fini del pagamento della misura in oggetto, l’alcol ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici, secondo quanto stabilito all’art. 52 del reg. n. 1308/13.

Gli aiuti relativi alla misura in causa, per grado e per ettolitro, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del reg. di esecuzione n. 1150/16 e dall’art. 10 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 sono i seguenti:

• alcol greggio di vinaccia: euro 1,1;

• alcol greggio di vino e fecce: euro 0,5.

L’aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l’importo di 0,016 euro per kg al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti.

L’importo di detta fattura dovrà essere uguale o superiore a euro 0,016/kg.

Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a propria cura e spese in conformità a quanto disposto dall’art. 14 comma 3 della legge 82/06, ove il trasporto dal centro di raccolta fino all’impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest’ultimo non sarà tenuto a riconoscere al produttore l’importo di euro 0,016/kg.

L’aiuto verrà corrisposto nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcol contenuto nel vino prodotto su base nazionale, ovvero, non verrà versato alcun aiuto per il volume di alcol contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% rispetto alla media del volume di alcol contenuto nel vino prodotto in Italia nelle ultime 5 campagne vitivinicole.

 

3. Termini

3.1. Consegna dei sottoprodotti

La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:

– Per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale;

– Per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio della campagna di riferimento.

3.2. Distillazione

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcol grezzo, deve avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20 giugno 2017 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del 31 luglio 2018.

 

4. Caratteristiche dei prodotti

4.1. Sottoprodotti

I sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 e successive modifiche, debbono avere le seguenti caratteristiche:

– Per le vinacce: 2,8 litri di alcol anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;

– Per le fecce di vino: 4 litri di alcol anidro per 100 kg, a 45% di umidità, previa denaturazione.

4.2. Alcol ottenuto dalla distillazione

Ai fini del pagamento della misura, l’alcol grezzo ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol.

 

5. Controlli sui prodottI

5.1. Operazioni di distillazione

Sui prodotti consegnati, l’agenzia delle dogane certificherà la congruità delle caratteristiche dei sottoprodotti conferiti e l’eventuale quantità di vino per il completamento dell’obbligo, nonché la quantità del conferimento con quanto riportato nei registri di carico tenuti dalla distilleria.

Per detti controlli, l’agenzia delle dogane provvederà a prelevare un campione ogni 500 tonnellate dei prodotti introdotti.

Sull’alcol prodotto, l’agenzia delle dogane verificherà le caratteristiche quali-quantitative, nonché la data dell’avvenuta distillazione.

5.2. Destinazione dell’alcol

Il distillatore, al fine di garantire il controllo sulla destinazione dell’alcol, provvederà a comunicare all’OP AGEA e all’agenzia delle dogane, il piano di consegna o di denaturazione dell’alcol, il suo utilizzatore nonché la destinazione.

Tale piano dovrà essere notificato all’OP AGEA e all’agenzia delle dogane almeno 5 giorni prima delle operazioni previste.

In particolare:

– In caso di denaturazione, l’agenzia delle dogane verifica il quantitativo di alcol grezzo denaturato nonché la corrispondenza di detti quantitativi nella contabilità dei registri della distilleria.

Il verbale di attestazione dell’avvenuta denaturazione sarà, a cura dell’agenzia delle dogane competente, trasmesso all’OP AGEA e copia di esso sarà fornita al distillatore.

La prova dell’avvenuta denaturazione sostituisce l’accertamento dell’effettivo utilizzo dell’alcol.

– qualora l’alcol non sia denaturato, esso può essere destinato alla trasformazione in bioetanolo ovvero per usi industriali di cui all’art. 10 par. 5 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008.

In entrambi i casi, l’OP AGEA riceverà dall’agenzia delle dogane i dati relativi all’utilizzatore, al quantitativo di prodotto sottoposto a trasformazione e al prodotto ottenuto.

Le risultanze dei controlli relativi alla produzione e alla destinazione dell’alcol vengono comunicate dall’agenzia delle dogane all’OP AGEA tramite la trasmissione del certificato rilasciato dal competente ufficio territoriale, esclusivamente tramite posta certificata (indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), redatto in conformità all’allegato A, per i controlli relativi alle operazioni di distillazione, e in conformità all’allegato B o all’allegato C per i controlli relativi alla destinazione dell’alcol in caso di mancata denaturazione.

 

6. Presentazione domanda aiuto comunitario

Il distillatore deve presentare la domanda di aiuto, esclusivamente mediante modalità telematica tramite apposita funzionalità messa a disposizione sul portale SIAN.

6.1. Presentazione telematica

Per la campagna 2017/2018 la domanda di aiuto comunitario per la distillazione di alcol usi industriali in argomento dovrà essere presentata in via telematica utilizzando l’apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it.

Tale servizio è disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell’apposito elenco ministeriale dei «distillatori riconosciuti» attraverso una autorizzazione all’accesso al portale rilasciata dall’AGEA. Pertanto la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad AGEA – servizio tecnico – indicando uno o più nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell’ambito del portale SIAN.

Per le distillerie che hanno effettuato tale richiesta per la presentazione della domanda di aiuto di campagne precedenti, si precisa che la stessa autorizzazione consentirà l’abilitazione alla presentazione della domanda di aiuto per la campagna 2017/2018.

Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (allegato 5) da inviare al servizio tecnico dell’OP AGEA (ora SIGC-SIT).

Per poter usufruire di tale servizio è necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentate legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal CNIPA per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto o offerta di vendita, nonché muniti di un proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC).

La domanda debitamente compilata verrà sottoposta a procedure informatiche di controllo, tendenti a verificare la completezza della domanda stessa, il cui esito può essere verificato visualizzando le eventuali anomalie presenti.

Se le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non devono essere variate si procede alla loro conferma e a rendere definitiva la domanda, attraverso la sottoscrizione con il dispositivo della firma digitale, che comporterà l’attribuzione dell’identificativo univoco (codice a barre) e del protocollo OP AGEA. Da questo momento la domanda con i relativi allegati non è più modificabile (salvo la presentazione di una apposita domanda di rettifica che potrà essere inoltrata attraverso le modalità di presentazione telematica) ed è di fatto inoltrata All’OP AGEA ufficio domanda unica e OCM avviando il relativo procedimento amministrativo.

Dopo il rilascio delle domande in modalità informatica, il distillatore dovrà inviare all’OP AGEA attraverso il proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC) la domanda debitamente scannerizzata e sottoscritta, nonché tutta la documentazione richiesta attraverso la stessa PEC, al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.,gov.it entro 10 giorni dal rilascio informatico della domanda.

Fa eccezione a quanto sopra disposto, la produzione della garanzia che, oltre al suo invio tramite PEC, dovrà essere successivamente trasmessa all’OP AGEA in originale, al seguente indirizzo:

 

OP AGEA – Domanda Unica e OCM

Domanda di aiuto alla distillazione per alcol usi industriali - Campagna 2017/2018

VIA PALESTRO, 81

00185 – ROMA

 

I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

 

NOME

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP – COMUNE (PROV)

Domanda di aiuto alla distillazione per alcol usi industriali – Campagna 2017/2018

 

L’OP AGEA ufficio domanda unica e OCM non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

È disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda di aiuto, un indirizzo di posta elettronica (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare eventuali problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione della domanda e degli allegati.

6.2. Termini di presentazione delle domande di aiuto

Il distillatore deve presentare all’OP AGEA ufficio domanda unica e OCM, entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una o più domande di aiuto in relazione ai quantitativi di alcol per i quali l’aiuto è richiesto. In merito si precisa che il quantitativo richiesto entro il 20 giugno non dovrà essere inferiore all’80% delle stime presunte di produzione.

Nel caso di presentazione di più domande, la sommatoria dei rispettivi quantitativi di alcol per i quali l’aiuto è richiesto, non dovrà essere inferiore all’80% delle stime presunte di produzione.

Al riguardo, nella domanda stessa, il distillatore dovrà specificare se sarà presentata una ulteriore domanda per i quantitativi di fecce e vinacce, introdotte in distilleria e non distillate alla data del 20 giugno 2018, nonché i quantitativi di alcol grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la data del 31 luglio 2018.

Detta ulteriore domanda dovrà essere prodotta entro e non oltre il 10 agosto 2018.

Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione prodotta in automatico in fase di sottoscrizione della domanda, presentata telematicamente.

6.3. Documentazione da allegare alle domande di aiuto

La presentazione della domanda di aiuto, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

6.3.1. riepilogo delle consegne

Il distillatore dovrà presentare un elenco delle singole consegne effettuate da ciascun produttore, nel quale sono indicati:

• il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti;

• Gli estremi di riferimento del documento di accompagnamento di cui all’art. 4 par. 6 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008;

• L’indicazione se la fornitura dei sottoprodotti è avvenuta franco partenza o franco arrivo.

6.3.2. elenco delle fatture relative alle consegne dei sottoprodotti (ove effettuate «franco arrivo»), nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato a cura e spese del produttore.

L’elenco dovrà riportare l’indicazione delle informazioni relative al numero e data di emissione della fattura, codice fiscale del produttore, quantità e importo della fattura.

6.3.3. copia certificato di produzione rilasciato dall’agenzia delle dogane

Qualora detta dichiarazione non fosse ancora disponibile potrà essere allegata alla domanda anche in un momento successivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data ultima di distillazione.

6.3.4. copia certificato di destinazione finale rilasciato dall’agenzia delle dogane ovvero:

• verbale di denaturazione, se l’alcol è stato denaturato;

• nel caso in cui l’alcol non sia stato denaturato, dichiarazione dell’autorità competente al controllo che attesti l’avvenuta presa in carico dell’alcol da parte dell’utilizzatore.

Qualora i tempi di accertamento da parte dell’autorità di controllo si dilazionassero significativamente, al fine di accelerare i tempi di istruttoria delle domande, l’OP AGEA accetterà copia/e del/i documento/i di accompagnamento accise (DIAA) appurato/i dalla competente autorità di controllo presso l’utilizzatore finale.

In quest’ultimo caso sarà necessario allegare a detti documenti una autocertificazione dell’utilizzatore resa ai sensi del Dpr n. 445/00.

6.3.5. Elenco degli utilizzatori per la trasformazione dell’alcol per usi industriali o per produzione di bietanolo

L’elenco dovrà riportare l’indicazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore, il quantitativo di prodotto sottoposto a trasformazione e il prodotto ottenuto.

6.3.6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio di cui all’allegato 6

6.3.7. Dichiarazione sostitutiva della certificazione familiari conviventi di cui all’allegato 7

È prevista la possibilità di un invio preventivo dei dati da allegare alla domanda di aiuto, relativi all’elenco delle consegne, alle fatture e agli utilizzatori, tramite le funzioni disponibili nel portale SIAN, nell’ambito dell’applicazione di compilazione della domanda di aiuto. Le specifiche tecniche di fornitura di tali dati sono riportate nell’allegato 4 alla presente circolare.

6.4. Domande con pagamento anticipato dell’aiuto

Nel caso in cui la certificazione della produzione, o quella della destinazione o quella relativa alla denaturazione rilasciate dall’agenzia delle dogane non siano disponibili, ai sensi dell’articolo 49 del reg. n. 2016/1149, il distillatore può richiedere il pagamento anticipato dell’aiuto, previa costituzione di una cauzione a favore dell’OP AGEA ufficio domanda unica e OCM.

L’anticipo dell’aiuto, ai sensi dell’art. 26 del reg. n. 2016/1150, è limitato all’80% del contributo richiesto.

Il distillatore pertanto può produrre la domanda di aiuto anticipato subito dopo l’avvenuta distillazione, anche in assenza, come detto, della certificazione dell’agenzia delle dogane, purché contestualmente produca la citata fideiussione.

Detta fideiussione a garanzia dell’aiuto richiesto, dovrà essere redatta in conformità allo schema di cui all’all. 2 della presente circolare.

La fideiussione inoltre deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell’apposito elenco pubblicato nella G.u. n. 41 del 19 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell’elenco dell’ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell’OP AGEA gli enti garanti indicati nell’apposito elenco, agli atti dell’ufficio domanda unica e OCM.

La fideiussione inoltre deve essere prodotta per un importo pari al 120% dell’importo dell’anticipo che verrà liquidato (pari all’80% del contributo richiesto).

Secondo quanto stabilito dall’art. 13 par. 4 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 l’aiuto può essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un’intera campagna, abbia fornito la prova dell’effettiva destinazione dell’alcol prodotto.

Per il pagamento del restante importo dell’aiuto spettante, il distillatore dovrà produrre una seconda domanda di aiuto a saldo, che farà riferimento alla precedente domanda di anticipo presentata. A questa domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti la destinazione o la denaturazione dell’alcol, secondo quanto indicato ai precedenti punti 6.3.3 e 6.3.4.

Qualora il distillatore richiedente, alla data del 10 agosto 2018 non disponesse ancora dei certificati occorrenti, sarà consentito l’inoltro della domanda di saldo, barrando l’opzione che lo impegna a posticipare l’invio all’AGEA di detti certificati entro e non oltre la data del 30 settembre 2018.

Documentazione incompleta e/o irregolare

La domanda di aiuto presentata in modalità telematica dal distillatore entro il termine ultimo previsto, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta che dovrà pervenire all’OP AGEA ufficio domanda unica e OCM entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione della domanda.

La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l’avvio del procedimento di ammissibilità all’aiuto comunitario.

Tuttavia la mancanza o l’irregolarità di uno dei documenti sopra elencati può essere sanata entro 7 giorni lavorativi decorrenti dall’invio di specifica richiesta da parte dell’AGEA.

La liquidazione dell’aiuto sarà corrisposta dall’OP AGEA ufficio domanda unica e OCM sulla base delle disposizioni del Mipaaf in ordine alle disponibilità dei fondi comunitari relativi alla misura in oggetto e avverrà secondo le modalità e i termini previsti all’art. 16 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008.

 

7. Adempimenti del distillatore

Il distillatore che riceve ed acquista i sottoprodotti della vinificazione deve accertarsi che il conferente abbia assolto l’obbligo dell’osservanza dei requisiti minimi dei sottoprodotti conferiti.

 

8. Controlli sulle domande e seguito dato alle inadempienze

8.1. Controlli

I controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione di alcol per usi industriali tendono a verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti.

Controllo sulla titolarità del diritto

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto di richiesta d’aiuto verificando l’iscrizione del richiedente all’albo dei distillatori riconosciuti dal ministero.

Le domande presentate da aziende che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato, non saranno ammesse.

8.1.4 Controlli formali

Vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilità della domanda; in particolare:

1. verifica della data di presentazione della domanda nei termini prescritti dalla disciplina normativa;

2. verifica della presenza della firma del richiedente e corrispondenza al titolare o rappresentante legale dell’azienda;

3. verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale , se presente, e in particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale;

4. verifica della corretta indicazione dei dati relativi agli estremi bancari di accreditamento (Iban);

5. verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto per cui viene richiesto l’aiuto e della rispondenza alla gradazione minima prevista;

6. verifica della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all’ammontare complessivo percepito dalla distilleria;

7. verifica della presenza del certificato della camera di commercio.

8.1.5 Controlli sulle garanzie

Nel caso sia presente una polizza fideiussoria o una fideiussione presentata dal distillatore a garanzia del pagamento anticipato dell’aiuto, viene verificata:

– La presenza dell’originale e la conformità al modello stabilito dalla normativa;

– La presenza della conferma di validità della polizza;

– La verifica della titolarità dell’ente garante all’emissione della polizza;

– La corrispondenza dell’importo della polizza al 120% dell’aiuto liquidabile (pari all’80% dell’aiuto richiesto).

8.1.6 Controlli sulla documentazione

Ulteriori controlli sono realizzati con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di aiuto. In particolare:

– verifica dei quantitativi consegnati dai singoli produttori attraverso il controllo di congruenza tra i dati indicati in domanda e quelli risultanti dall’attestazione rilasciata dall’agenzia delle dogane;

– verifica sulle fatture emesse dal produttore della corretta contabilizzazione e quantificazione del prezzo del trasporto qualora il costo sia stato sostenuto dal produttore stesso;

– verifica delle informazioni presenti sul certificato delle agenzie delle dogane relativamente a:

– quantità consegnata distillata e relativo montegradi della materia prima;

– periodo di introduzione;

– prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime;

– periodo di distillazione;

– verifica delle informazioni presenti sul certificato di destinazione dell’alcol di cui agli allegati B e C redatto dalle agenzie delle dogane relativamente a:

– eventuale denaturazione;

– anagrafica completa dell’utilizzatore in caso di trasformazione dell’alcol in bioetanolo;

– anagrafica completa dell’utilizzatore nel caso di trasformazione dell’alcol in prodotti di uso industriale previsti dall’art. 10 par. 5 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 e la destinazione in prodotto industriale.

 

9. Inadempienze

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all’aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

In caso in cui il controllo a sondaggio delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, disposto dall’articolo 11 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008, abbia evidenziato sottoprodotti della vinificazione non aventi le caratteristiche richieste dall’articolo 4 del D.m. menzionato, l’aiuto comunitario è ridotto in relazione alla quantità oggetto di campionamento.

Se il quantitativo di sottoprodotti rivelatosi irregolare è identificabile e quindi circoscritto ad una determinata consegna, la riduzione di cui sopra colpirà solo il quantitativo di alcol che si è ottenuto (calcolato in via teorica) da detta consegna.

Qualora, viceversa, il campione non conforme non sia correlabile ad una specifica consegna, l’OP AGEA procederà a ridurre il beneficio richiesto in domanda per un importo pari alla rappresentatività del campione determinata secondo l’art. 11 punto 1 lettera b del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008.

 

10. Svincolo delle polizze fideiussorie

L’AGEA procederà allo svincolo delle polizze di cui al punto 6.4 entro 20 giorni dalla liquidazione della domanda di pagamento di saldo e dal ricevimento dei relativi documenti che comprovano la destinazione dell’alcol rilasciati dalle autorità addette al controllo (agenzia delle dogane se in territorio nazionale ovvero i ministeri dei vari Paesi, in caso di trasferimento dell’alcol fuori dai confini nazionali), e, comunque, dopo l’avvenuto rilascio della certificazione prefettizia nei casi richiesti.

 

11. Certificazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ad € 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L’interessato, deve compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, il cui fac-simile è allegato (n.6) alla presente circolare, sottoscriverlo e consegnarlo all’Organismo Pagatore Agea.

Gli accertamenti sulle infiltrazioni mafiose vengono estesi, altresì, a tutti i familiari conviventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.

L’interessato deve quindi compilare:

– l’allegato 7 ossia la copia della dichiarazione sostituiva relativa ai familiari conviventi.

A norma dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l’obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell’impresa, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta variazione. Ha, altresì, l’obbligo di informare Agea, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata

 

12. Modalità di pagamento

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall’art. 1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all’AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l’istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto.

Si sottolinea che la direttiva 64/07 del 13 novembre 2007, applicata in Italia con Legge n. 88/09 e con il D.lgs 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se «un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico».

La norma ha sancito, all’articolo 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, il produttore deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda (quadro A, sez. Il del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Pertanto, è obbligatorio che tutti i produttori presentino all’organismo pagatore AGEA il «modello per la comunicazione del codice IBAN», di cui all’allegato n. 1, sottoscritto, compilato in tutte le sue parti e completo di tutti gli allegati in esso previsti, mediante il quale dichiarino che il codice IBAN indicato identifica il rapporto con il proprio istituto di credito.

 

13. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

AGEA, ai sensi del reg. n. 1290/05, così come modificato dal regolamento di esecuzione n. 410/11 della Commissione del 27 aprile 2011, ha l’obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l’agricoltore/beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

 

14. Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L’art. 4-bis della legge 6 aprile 2007, prevede che «in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa destinataria dell’aiuto comunitario, comunicati dall’istituto previdenziale all’AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale».

 

15. Impignorabilità delle somme erogate

Ai sensi dell’art. 3, comma 5-duodecies, della legge n. 231/05 «le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze».

 

16. Pubblicazione dei pagamenti

I regolamenti n. 1290/05 e n. 259/08, così come modificati dal regolamento di esecuzione n. 410/11 della Commissione del 27 aprile 2011, dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi, nel caso in cui i beneficiari siano persone giuridiche.

 

17. Procedimento amministrativo

Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90 e successive modificazioni, l’AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all’interessato.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica.

Se il richiedente non risponde, il provvedimento si intende definitivo.

 

18. Responsabile del procedimento

L’ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto all’aiuto per la misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la trasformazione in alcol con destinazione industriale, per la campagna 2017/2018, è l’ufficio domanda unica e OCM.

 

19. Termine di conclusione del procedimento

Il procedimento amministrativo di ammissibilità agli aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per la campagna 2017/2018, si conclude entro il 15 ottobre 2018, termine ultimo dell’esercizio finanziario FEAGA 2017.

 

(omissis)