Approvazione del Tariffario ICQRF - anno 2018 - per le analisi eseguite dai Laboratori.
(Decreto 15/02/2018, pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
IL CAPO DELL’ ISPETTORATO
VISTO il Decreto Legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito l’Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste per l’esercizio, tra l’altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 e s.m., Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ”, che ha confermato all’Ispettorato le predette funzioni e l’acronimo ICQRF;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1622 del 13 febbraio 2014, con il quale si è provveduto, in attuazione del summenzionato D.P.C.M., all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti; CONSIDERATO che rientrano tra i compiti istituzionali, demandati all’ICQRF, la prevenzione e la repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario;
CONSIDERATO che, per l’attuazione dei compiti istituzionali, l’ICQRF si avvale di propri laboratori, accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
CONSIDERATO che, in caso di accertata irregolarità analitica nella attività di controllo, tra le spese di procedimento, sono imputate ai trasgressori anche le spese di analisi, così come previsto agli artt. 16, comma 1, e 18, comma 2, della legge n. 689/1981, per i procedimenti amministrativi, e all’art. 205, comma 2, del DPR n. 115/2002 per i procedimenti penali;
CONSIDERATO che risulta attualmente vigente il Decreto Ministeriale 25 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172, S. O., del 26 luglio 1986, relativo all’adeguamento della tariffa professionale dei chimici, nel quale sono definite le tariffe relative alle più comuni analisi chimiche e che detto decreto copre la maggior parte delle analisi eseguite dai laboratori dell’ICQRF;
RITENUTO opportuno, per la definizione del tariffario dell’ICQRF, adottare le tariffe indicate nel decreto 25 marzo 1986, ove disponibili e, per le analisi specialistiche non contemplate, definire un criterio generale per l’individuazione delle tariffe da applicare;
VISTO il proprio decreto 10 febbraio 2017 n. 1930 con il quale, nel tenere conto dei precedenti considerando, è stato approvato il tariffario di analisi ICQRF per l’anno 2017;
VISTO, in particolare, l’art. 2 del citato decreto che prevede l’aggiornamento, l’integrazione e la rivalutazione annuale delle tariffe di analisi sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell’anno precedente ed accertato dall’ISTAT;
CONSIDERATO che il predetto indice di variazione per l’anno 2017 è risultato pari a 1,1%;
RITENUTO di dover aggiornare della stessa percentuale l’importo delle tariffe di analisi elencate nell’allegato al presente provvedimento;
DECRETA
Articolo 1
1. È approvato il Tariffario dell’ICQRF per l’anno 2018, come risulta dalla tabella riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, rivalutato sulla base dell’indice di variazione accertato da ISTAT, pari a 1,1% .
2. Il Tariffario, di cui al comma 1, si applica alle spese di analisi sostenute dai laboratori dell’ICQRF nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale.
3. Gli importi relativi ad eventuali determinazioni non previste nel Tariffario per lo specifico settore merceologico sono da ricondursi, secondo il principio di analogia, alle tariffe riferite alle “analisi specialistiche“ o, in mancanza di queste, alle voci analoghe riportate in altri settori merceologici nel medesimo Tariffario.
Articolo 2
1. I prezzi indicati nel Tariffario di cui all’articolo 1, sono rivalutati annualmente, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall’ISTAT.
2. Le rivalutazioni, modifiche e integrazioni al Tariffario, di cui all’articolo 1, sono effettuate nelle stesse forme del presente decreto.
3. Il decreto 10 febbraio 2017 n. 1930, è abrogato.
Articolo 3
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione “Normativa”, alla pagina : https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12194
2. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul predetto sito informatico.
Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari