Quesito concernente l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), rum del regolamento n. 1576/89.
Quesito.
Alcune aziende produttrici e imbottigliatrici di bevande spiritose nostre associate ci hanno chiesto un’interpretazione su alcuni punti del regolamento del Consiglio n. 1576/89 del 29 maggio 1989 relativo alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose. Una puntualizzazione in merito è necessaria per evitare contestazioni da parte di organi di controllo.
In particolare ci è stato richiesto quale debba essere il contenuto minimo di sostanze volatili presenti nel «rum».
A nostro avviso dalla letterale interpretazione dell’articolo 1, comma 4, lettera a) del regolamento n. 1576/89, si evince che se la bevanda spiritosa «rum» viene prodotta ai sensi del paragrafo 1), non sono stabiliti limiti minimi di sostanze volatili presenti.
Se invece l’acquavite «rum» viene prodotta ai sensi del paragrafo 2) e proviene esclusivamente dalla fermentazione alcolica e dalla distillazione di succo di canna da zucchero, il tenore di sostanze volatili, che deve essere presente nel prodotto, deve essere pari o superiore a 225 g/hl di alcol a 100%.
Ovviamente ricade nella fattispecie di cui al paragrafo 2) sia l’acquavite designata con la specificazione che il prodotto proveniente esclusivamente dalla distillazione della canna da zucchero sia quella commercializzata con la menzione «agricolo».
Questa è l’interpretazione che si ricava dall’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 4, lettera a) del regolamento n. 1576/89.
Qualora si volessero stabilire anche per il paragrafo 1) limiti minimi di sostanze volatili, per evitare possibili aggiunte al rum di alcol proveniente da canna da zucchero, si rende necessaria un’urgente modifica del regolamento in questione.
Da notizie ricevute dai nostri associati risulta che attualmente esistono in commercio rum, prodotti probabilmente, ai sensi del paragrafo 1), da grandi società internazionali che presentano tenori di sostanze volatili molto al di sotto (90-100 g/hl) dei 225 g/hl di alcol a 100% previsti al paragrafo 2).
Risposta.
Con lettera del 7 luglio 1993, l’Unione Italiana Vini ci ha posto il quesito riguardante il contenuto minimo di sostanze volatili presenti nel rum.
A nostro avviso, l’interpretazione fatta dall’Unione, del testo citato, ci sembra corretta nel senso che, solo il rum commercializzato con il termine «agricolo», proveniente in particolare dalla distillazione di succo di canna da zucchero, deve avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcol a 100% vol.