Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 13-12-2011
Numero provvedimento: 1337
Tipo gazzetta: Nessuna

Relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 109/01 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Modificato dal reg. n. 517/13.

 

Articolo 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle seguenti colture permanenti:

(omissis)

l) viti destinate alla produzione di uve da tavola;

m) viti destinate a fini diversi.

2. La produzione di statistiche europee sulle colture permanenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d), g) e l), è facoltativa per gli Stati membri.

 

Articolo 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «colture permanenti»: coltivazioni fuori avvicendamento, diverse dai prati permanenti e dai pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti;

2) «parcella piantata»: una parcella agricola, quale definita all’articolo 2, punto 1, del reg. n. 1122/09 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità d’applicazione del reg. n. 73/09 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del reg. n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, coltivata a colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento;

3) «superficie piantata»: la superficie delle parcelle occupata da una piantagione omogenea di una data coltura permanente, arrotondata a 0,1 ettaro (ha);

4) «anno del raccolto»: l’anno civile in cui ha inizio la raccolta;

5) «densità»: il numero di piante per ettaro;

6) «periodo abituale di impianto»: il periodo dell’anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell’anno successivo;

7) «anno di impianto»: il primo anno nel quale la pianta presenta uno sviluppo vegetativo dopo la messa a dimora nel luogo di produzione definitivo;

8) «età»: il numero di anni a partire dall’anno d’impianto, considerato l’anno 1;

(omissis)

10) «viti destinate ad altri fini»: l’intera superficie vitata da includere nello schedario viticolo come stabilito a norma dell’articolo 3 del reg. n. 436/09 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del reg. n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

11) «uve a duplice attitudine»: uve ottenute da varietà che figurano nella 648 classificazione delle varietà di viti realizzata dagli Stati membri a norma dell’articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6, del reg. n. 1234/07 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che sono prodotte, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all’elaborazione di acquavite di vino;

12) «colture consociate»: la combinazione di colture che occupano simultaneamente la stessa parcella.

(omissis)

 

ALLEGATO I

(omissis)

 

ALLEGATO II

Dati statistici sui vigneti

(omissis)