Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 03-04-2012
Tipo gazzetta: Nessuna

Organizzazione e funzionamento del comitato nazionale vini DOP e IGP (art. 16 del D.lgs n. 61 dell’8 aprile 2010).

 

Articolo 1.

Istituzione e sede comitato nazionale vini DOP e IGP

1. Il comitato nazionale vini DOP e IGP, di seguito denominato comitato, istituito ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ha sede presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – ufficio SAQ IX, di seguito denominato ministero.

 

Articolo 2.

Organizzazione comitato: vice presidente – decadenza e sostituzione componenti

1. Il presidente del comitato è coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza. Il vice presidente è eletto dal comitato fra i propri componenti. Nella prima votazione risulterà eletto il candidato che abbia riportato i tre quarti dei voti; nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. In entrambi i casi la maggioranza si computa in relazione al numero dei componenti presenti alla riunione del comitato.

2. Qualora per qualsiasi motivo si verifichino nel corso del triennio in seno al comitato una o più vacanze, il presidente richiede al ministro relativa sostituzione con nominativi dello stesso ente o categoria di rappresentanza.

3. I componenti del comitato decadono dalla carica:

a) qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

b) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti per appartenere al comitato.

La decadenza è ufficializzata con decreto del ministro, su proposta del presidente del comitato, ed è comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Articolo 3.

Organizzazione: commissioni e relative funzioni

1. Il comitato, qualora lo ritenga opportuno, può nominare tra i propri membri commissioni o referenti, ai fini dell’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 61/10, nonché nominare relatori su determinate questioni per riferire al comitato stesso.

2. Nell’ambito delle commissioni di cui al comma 1, è obbligatoria la costituzione delle seguenti commissioni di lavoro, con indicate a margine le relative attribuzioni:

a) commissione affari generali: ha il compito di valutare, su richiesta del presidente o del comitato, aspetti di carattere generale relativi alla gestione, regolamentazione e tutela delle DOP e IGP, anche avvalendosi dell’apporto di uno o più esperti incaricati dal ministero;

b) commissione tecnico-normativa: ha il compito di valutare preliminarmente la rispondenza delle domande di protezione delle DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di produzione, conformemente alle specifiche disposizioni procedurali di cui al D.m. 16 dicembre 2010.

Alle riunioni della commissione partecipano il referente della commissione territoriale ed il rappresentante della regione competenti per la DOP o IGP oggetto di valutazione. La commissione ha altresì il compito di valutare, su richiesta del presidente o del comitato, aspetti generali relativi all’applicazione della normativa nel settore dei vini DOP e IGP, anche avvalendosi dell’apporto di uno o più esperti incaricati dal ministero;

3. Di ogni riunione della commissione affari generali e della commissione tecnico-normativa deve essere redatto, a cura del rispettivo segretario, apposito verbale nel quale devono essere riportati l’ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto sintetico della discussione e l’esito delle valutazioni.

4. Le commissioni vengono convocate dal presidente del comitato che ne stabilisce l’ordine del giorno mentre data e ora delle riunioni vengono concordate con i presidenti delle commissioni.

 

Articolo 4.

Riunioni del comitato

1. Salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 5, e dall’art. 10, comma 1, del D.m. 16 dicembre 2010, il comitato viene convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal ministero. La convocazione ha luogo a cura del presidente mediante posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza i membri del comitato possono essere convocati mediante posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

2. L’avviso di convocazione di cui al comma 1 deve indicare il giorno, l’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. Per motivi di particolare importanza od urgenza, il presidente può inserire nuovi argomenti nell’ordine del giorno anche successivamente, con immediata comunicazione mediante posta elettronica ai componenti del comitato.

3. Le riunioni del comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Le votazioni sono effettuate palesemente per alzata di mano.

6. Di ogni riunione del comitato deve essere redatto, a cura del segretario, apposito verbale nel quale devono essere riportati l’ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto sintetico della discussione, nonché i pareri espressi e le deliberazioni adottate. Qualora i pareri e le deliberazioni non siano stati emessi all’unanimità, nel verbale devono anche essere riportate le motivazioni dei dissenzienti. Il verbale, di cui viene rimessa copia ai componenti del comitato e che per nessun motivo deve essere divulgato dagli stessi, è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. In casi di particolare urgenza il verbale può essere steso ed approvato alla fine della relativa riunione.