Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 14-01-2019
Numero provvedimento: 476
Tipo gazzetta: Nessuna

Aiuti comunitari - Campagna Ocm Vino promozione nei paesi terzi 2010/2011 - Sospensione dell'erogazione di tutti gli aiuti comunitari - Istanza di revoca del provvedimento AGEA - Richiesta ad AGEA di pronunciarsi con provvedimento espresso sulle istanze di parte ricorrente.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9490 del 2018, proposto da: 
Unavini – Unione Nazionale Fra Organizzazioni di Produttori Vitivinicoli Società Cooperativa Agricola - Sca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 63; 

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio inadempimento

nonche´ per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alle istanze formulate, mediante adozione di un provvedimento espresso e

per il risarcimento del danno da ritardo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per vedere accertata l’illegittimità del silenzio serbato da AGEA rispetto alle proprie istanze di revoca del provvedimento in data 20 settembre 2013 di sospensione dell’erogazione di tutti gli aiuti comunitari dovuti alla Unavini fino alla concorrenza di € 684.987,79= oltre interessi.

Espone in punto di fatto la ricorrente che :

in data 20 settembre 2013 l’Agea. ha adottato il provvedimento prot. n. UMU.2013.1662 di sospensione dell’erogazione di tutti gli aiuti comunitari dovuti alla Unavini fino alla concorrenza di € 684.987,79= oltre interessi.

detto provvedimento è stato adottato dall’Agea. all’esito della ricezione della nota n. 24732 datata 8 luglio 2013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha trasmesso la comunicazione, a sua volta ricevuta dalla Guardia di Finanza n. 028996 /13 del 26 giugno 2013, nella quale è stato rilevato che le procedure di assegnazione delle risorse in favore di tutti i destinatari dei fondi della campagna Ocm Vino promozione nei paesi terzi 2010 / 2011 si sarebbero svolte in un contesto di opacità e di condizionamenti da parte di più soggetti responsabili delle condotte penalmente rilevanti.

per l’annullamento di detto atto la Unavini ha proposto ricorso attualmente pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio iscritto al n. 10135 / 2013 – sez. II Ter;

nell’ambito di quel procedimento, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 04648 / 2013, in quanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 33, comma 2 del D.lgs. n. 228 del 2001, i procedimenti di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura sospesi dall’Agea. potessero essere riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia;

la ricorrente ha quindi chiesto ed ottenuto dalla Banca D’Alba la fideiussione nr. 02/84/01003 del 24 febbraio 2014, beneficiaria Ag.e.a, per una durata di mesi 12 ed automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi sino al definitivo svincolo o incameramento da parte dell’Agea, al fine di ottenere la riattivazione delle relative erogazioni comunitarie;

con comunicazione a mezzo Pec del 1 agosto 2016, inoltrata all’Ag.e.a. e al MIPAAF, la Unavini ha trasmesso copia della sentenza n. 5332 / 13 Dib. di assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste resa dal Tribunale penale di Roma nei confronti di tutti i funzionari pubblici coinvolti nel richiamato procedimento penale, unitamente a copia della ulteriore sentenza di proscioglimento del 20 luglio 2016 adottata dal G.u.p. ex art. 425 c.p.p., perché il fatto non sussiste, resa nei confronti degli altri indagati, al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’erogazione di aiuti ai danni della ricorrente;

detta comunicazione è rimasta priva di riscontro;

con comunicazione a mezzo Pec del 3 aprile 2017, la ricorrente ha formulato un’ulteriore istanza finalizzata allo svincolo della richiamata fideiussione, trasmettendo copia delle sentenze n. 3893/2017 e n. 3896/2017, con le quali l’Ecc.mo Tar del Lazio Sezione II te,r in data 21 febbraio 2017, ha annullato in via definitiva provvedimenti di sospensione dell’erogazione degli aiuti adottati dall’Agea sempre nel 2013 a suo tempo disposti nei confronti di altri beneficiari della misura Ocm Vino promozione campagna 2010/2011;

in mancanza di riscontro, con comunicazione a mezzo Pec del 13 giugno 2018, la ricorrente ha rinnovato ulteriormente l’invito a disporre lo svincolo della polizza fideiussoria, dovendosi ormai considerare definitivamente acclarato giudizialmente, tanto in sede penale che amministrativa, il venir meno del suo presupposto;

con la medesima nota, la ricorrente ha, altresì, richiesto di conoscere quali iniziative e valutazioni istruttorie ulteriori fossero state assunte dall’Agea in relazione alle evidenze processuali sopravvenute, tanto in sede penale che amministrativa;

in data 19 giugno 2018 è pervenuta dal medesimo ed unico indirizzo Agea. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. comunicazione non firmata dal seguente e letterale tenore “Buonasera, si riscontra l’istanza di accesso formulata in data 13.6.2018 per Unavini Scarl, e si comunica che la stessa non è di competenza dell’Ufficio DU e OCM”;

Con successiva nota datata 19 giugno 2018, la ricorrente ha nuovamente chiesto di conoscere le determinazioni assunte in merito alla sua posizione;

anche quest’ultima richiesta è rimasta priva di riscontro.

Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 con riferimento al disposto di cui all’art. 33 D. Lgs. n. 228/2001 e all’art.

97 della Costituzione.

L’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 impone all’Agea di adottare un provvedimento di sospensione dell’erogazione degli aiuti comunitari dovuti allorché ad essa pervenga un “rapporto circostanziato” in merito alla possibile configurabilità di indebite percezioni da parte del singolo beneficiario.

Alla luce del definitivo accertamento in sede penale dei fatti che ha escluso definitivamente l’ipotizzato coinvolgimento in via diretta e/o indiretta di soggetti riferiti e/o riferibili alla Unavini e di tutti gli altri partecipanti al bando Ocm vino promozione della campagna 2010 2011, l’Agea. avrebbe pertanto dovuto procedere in via autonoma alla definizione del procedimento mediante svincolo della predetta polizza, tanto più che in analoga vicenda il Tar Lazio, con le sentenze sopra menzionate, si era determinato in tal senso. Inoltre, parte ricorrente ha ricordato che con la sentenza n. 99 del 5 gennaio 2016, in analoga vicenda, il Tar Lazio ha accolto il ricorso avverso il silenzio su di una diffida a rivalutare il provvedimento di sospensione.

Peraltro, il dicastero resistente ha correttamente ed immediatamente reintegrato nei ruoli e nelle funzioni uno dei funzionari coinvolti nella vicenda, ma non consente la conclusione del procedimento amministrativo a carico della Unavini.

Tanto premesso, la ricorrente ha inoltre chiesto la condanna di Agea al risarcimento del danno patrimoniale patito in ragione del ritardo nel provvedere.

Lo stesso è quantificato dalla ricorrente nella somma complessiva di € 40.405,68= sostenuta dalla Unavini a titolo di premio dovuto per la polizza fideiussoria rilasciata dalla Banca D’Alba distinta rispettivamente in € 7.503,76= per l’anno 2014; € 8.219,85= per l’anno anno 2015; € 8.242,37= per l’anno 2016; € 8.219,85= per l’anno 2017 ed € 8.219,85= per l’anno 2018 come attestato dalle dichiarazioni rilasciate dalla Banca D’Alba, depositate in atti, o nella diversa misura sarà ritenuta equa e di giustizia il tutto maggiorato degli interessi da ogni singola scadenza fino al soddisfo.

Agea si è costituita e ha depositato una nota nella quale ha ricostruito i termini della vicenda, facendo presente che le sentenze penali di assoluzione sopra menzionate sono state impugnate.

Agea ha rilevato quindi che i fatti non risultano definitivamente accertati e che, non essendo ancora concluso il procedimento penale, non era possibile revocare in autotutela la sospensione ex art. 33, apposta nei confronti di UNAVINI, come da richiesta di parte ricorrente.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre previamente rilevare che la nota difensiva di AGEA da ultimo citata, pur proveniente dagli uffici amministrativi, non può configurare un tardivo provvedimento espresso di diniego delle istanze di parte ricorrente. Si tratta infatti unicamente di una relazione finalizzata ad illustrare le difese dell’amministrazione per il presente giudizio e non ha contenuto provvedimentale.

Il ricorso avverso il silenzio è fondato e pertanto esso deve essere accolto.

Come già rilevato da questa Sezione in analogo procedimento, il legittimo permanere in essere del provvedimento di sospensione ex art. 33 D. Lgs. n. 228/2001 deve valutato in relazione agli eventi sopravvenuti che possono modificare il “rapporto circostanziato” in merito alla possibile configurabilità di indebite percezioni da parte del singolo beneficiario, che ha costituito la ragione per l’adozione del provvedimento impugnato.

Sussiste pertanto, laddove vengano evidenziate nell’istanza circostanze sopravvenute idonee a modificare il quadro fattuale iniziale, un obbligo di provvedere.

Non si tratta infatti, in questo caso, di una vera e propria richiesta di revoca in autotutela, a fronte della quale non sussisterebbe – secondo consolidata giurisprudenza – alcun obbligo di autotutela, ma di una richiesta, circostanziata e fondata su circostanze sopravvenute, di verifica della permanenza delle condizioni che avevano dato origine al provvedimento di sospensione.

Nel caso di specie, la ricorrente ha appunto rappresentato, in plurime occasioni, circostanze nuove (due sentenze penali di assoluzione di tutti gli imputati nel procedimento da cui era scaturita l’adozione del provvedimento di sospensione e due pronunce del TAR su vicenda analoga) idonee a modificare il quadro di riferimento entro cui il provvedimento di sospensione era stato originariamente adottato.

Pertanto, come già rilevato in analogo giudizio da questo tribunale, AGEA avrebbe dovuto esaminare le istanze di parte ricorrente, verificando l'attuale sussistenza dei presupposti per mantenere la sospensione del pagamento, e così provvedere sulla relativa istanza di svincolo della di fideiussione con atto espresso e motivato, con il quale o dare conto della sussistenza e permanenza di interessi generali circa il proseguimento della sospensione ovvero rimuovere il provvedimento di sospensione e procedere con le erogazioni (T.A.R. Lazio, sez. II, 05 gennaio 2016, n. 99).

Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato sulle ripetute istanze di parte ricorrente e l’obbligo dell’amministrazione intimata di fornire una ad esse, con provvedimento espresso, entro il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, essa risulta, allo stato, inammissibile e pertanto, per ragioni di economicità, il Tribunale ritiene di poterla scrutinare già nella sede camerale, senza disporre il rinvio ad un’udienza pubblica.

La domanda risarcitoria per danno da ritardo, infatti, per come è strutturata e tenuto conto delle voci di danno indicate (i premi pagati per la polizza fideiussoria rilasciata dalla Banca D’Alba dal 2014 ad oggi) presuppone l’accertamento della spettanza del provvedimento richiesto di svincolo della fideiussione. Tale profilo, tuttavia, non risulta ancora al momento accertato, dovendo AGEA pronunciarsi con provvedimento espresso sulle istanze di parte ricorrente, alla luce delle sopra menzionate circostanze sopravvenute. Essa tuttavia potrà essere riproposta una volta che venga accertata o in via provvedimentale o giudiziale la spettanza del provvedimento di svincolo richiesto.

Le spese del presente procedimento, in ogni caso, vanno compensate nei confronti del Ministero e poste a carico di AGEA e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, con la relativa domanda risarcitoria, così provvedere:

Accoglie il ricorso avverso il silenzio e, per l’effetto, ordina ad AGEA di provvedere sulle istanze di parte ricorrente, con un provvedimento esspresso, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente sentenza;

Dichiara inammissibile, allo stato, la domanda risarcitoria.

Condanna AGEA al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.500/00(millecinquecento/00) oltre oneri di legge e le compensa nei confronti del ministero intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

 

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore