Indicazione dell’acqua nella lista degli ingredienti dell’aceto.
Si chiarisce che il regolamento FIC (reg. 1169/11) non ha introdotto alcuna modifica del quadro giuridico in materia di etichettatura dell’acqua nella lista degli ingredienti per gli aceti fermentati rispetto alla precedente direttiva 13/00. A questo proposito, gli operatori del settore alimentare possono continuare con la prassi seguita in passato nell’applicazione delle disposizioni della direttiva 13/00.
Come noto questa questione è stata discussa con gli esperti degli Stati membri alla riunione del gruppo di lavoro sulla regolamentazione FIC del 10 giugno 2015. In queste discussioni è stato chiarito che, nel caso di aceti di fermentazione, l’acqua utilizzata durante il processo di produzione per ridurre la gradazione alcolica e standardizzare acidità è parte del prodotto di base e rientra nell’ambito dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.
Pertanto, essa non deve essere considerata come un «altro ingrediente che è stato aggiunto» e non vi è alcuna necessità di dichiararla sull’etichetta degli aceti di fermentazione.
Infine, si ricorda che la Corte di Giustizia europea è la sola competente a fornire una interpretazione autentica del diritto dell’Unione e potrebbe esprimersi se fosse richiesto un suo pronunciamento, sollecitato da una Corte o Tribunale di uno Stato membro, in conformità del Trattato.