Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nota
Data provvedimento: 15-09-2017
Numero provvedimento: 104202
Tipo gazzetta: Nessuna

Accisa – Sanzioni per violazioni sulle dichiarazioni annuali.

1. A riscontro della e-mail in calce, si conferma l’applicazione della sanzione prescritta dall’art. 50 del testo unico delle accise approvato con il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, a fronte dell’ipotesi di omessa o ritardata trasmissione del prospetto di cui si tratta nel caso di specie.

2. Riferendosi a sanzione pecuniaria conseguente a violazione di un precetto contenuto in una disposizione tributaria, la disciplina per l’irrogazione e i correlati istituti che ne consentono il pagamento in misura ridotta vanno rinvenuti non già nella legge n. 689/81, che riguarda le sanzioni amministrative riferite a violazioni non tributarie, bensì nel decreto legislativo n. 472 del 1997, che contempla la possibilità da parte del trasgressore di avvalersi della definizione agevolata della sanzione o dello strumento del ravvedimento operoso.

3. Per quel che concerne la possibilità di non procedere all’irrogazione della sanzione in considerazione della buona fede del soggetto obbligato, qualora l’errore del contribuente sia ascrivibile ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, lo stesso avrà modo di rappresentarlo al competente ufficio delle dogane che ne valuterà la sussistenza.

4. In relazione agli altri istituti conseguenti a «violazioni alle norme in materia agroalimentare», evocati nella richiesta, tale materia è del tutto distinta da quella fiscale e, nello specifico, dalla disciplina delle accise.

5. La distinzione dei due settori ordinamentali resta immutata anche alla luce delle recenti innovazioni del testo unico delle accise che, allo scopo di evitare duplicazione di adempimenti, hanno reso fiscalmente rilevanti quelli assolti dagli esercenti depositi fiscali di vino in base alla normativa vitivinicola una volta che si saranno realizzate le condizioni di cui al penultimo capoverso della e-mail RU 86864 dell’8 agosto 2017; da ciò anche il permanere delle distinte discipline sanzionatorie, quella prevista per le violazioni in materia agroalimentare e quella fissata per l’inosservanza degli obblighi tributari prescritti in capo al depositario.