Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 03-11-2008
Numero provvedimento: 171
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 30-12-2008
Numero gazzetta: 303

Testo del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, recante «misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare».

(Decreto legge 3 novembre 2008, n.171, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2008, n. 303)

 

(omissis)

 

Articolo 2-bis.

Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione

1. Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

(omissis)