Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 24-06-2014
Numero provvedimento: 91
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-08-2013
Numero gazzetta: 192

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

(D.L. 24/6/2014, n. 91, pubblicato in G.U. 20 agosto 2014, n. 192, S.O. n. 72/L)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192, S.O. n. 192), in vigore dal 25 giugno 2014, è riportato per estratto nel testo vigente con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi, nonchè di prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la competitività del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del "made in Italy", nonchè misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticità ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale;

CONSIDERATA altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonchè di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, della salute, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;


EMANA

il seguente decreto-legge:


TITOLO I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA


CAPO I

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo

 

Articolo 1.

Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare

1. Al fine di assicurare l’esercizio unitario dell’attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell’attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all’articolo 41 del regolamento n. 882/04, del 29 aprile 2004, e delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l’accesso all’informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all’esercizio dell’attività d’impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell’Interno, presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell’attività di controllo e dell’inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 882/04 del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

3-bis. L’articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all’autorità competente, di cui all’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all’organo che ha accertato la violazione.

 

Articolo 1-bis.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.

2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è abrogato.

5. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 436/09, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l’anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

6. (Comma abrogato)

7. (Comma abrogato)

8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell’ambito del SIAN.

9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. - 1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)".

10. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, nonchè in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua)), non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti alla proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.

15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con";

b) all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".

16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

 

(Omissis)

 

Articolo 2.

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. E' altresì ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;

b) all'articolo 5, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonchè la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;

c) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

d) all'articolo 14:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonchè del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»;

d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume";

e) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « , che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) l'articolo 26 è abrogato;

g) all'articolo 28:

1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;

2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

h) all'articolo 35:

1) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;

2) il comma 12 è abrogato;

i) l'articolo 43 è abrogato.

1-bis.(Comma abrogato) 

1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonchè delle varietà in osservazione".

 

Articolo 3.

Interventi per il sostegno del Made in Italy

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonchè per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:

a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;

b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n.1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma 3.

10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e».

 

(Omissis)